Tar Friuli: “Subingresso con stipula di nuovi contratti per raccolta scommesse, soggetto al rispetto del distanziometro”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato un ricorso presentato per l’annullamento del Decreto del Questore di Udine con il quale “l’istanza presentata, intesa al rilascio quale subentro della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse di cui all’art. 38, comma 2 del D.L. 223/2006, nei locali siti a Cervignano del Friuli (UD) in via Garibaldi n. 4 è respinta”.

“Il subingresso nell’attività per effetto della cessione del ramo d’azienda non comporta, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la successione de plano della medesima nei contratti di gioco già in essere tra la sua dante causa e la concessionaria, ma richiede necessariamente la stipula di nuovi contratti, tra cui, per quanto qui specificamente rileva, quello per l’attività di raccolta di scommesse, soggetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l.r. 14 febbraio 2014, n. 1 e s.m.i., al rispetto della distanza minima di legge dai luoghi cd. sensibili. Ritenuto, infatti, che trattasi di attività non cedibile (ovvero di contratto stipulato per l’esercizio dell’azienda nel quale non si verifica alcun subentro automatico ex art. 2558 C.C., in quanto da ritenersi, in ragione del particolare e specifico oggetto, di “carattere personale” e richiedere, necessariamente, una nuova manifestazione di volontà del concessionario), come avvalora, del resto, la stessa previsione derogatoria dettata dal comma 5 dell’articolo dianzi citato per gli apparecchi per il gioco lecito, che, alle condizioni colà stabilite, stabilisce, per l’appunto, che “È (…) ammesso il nuovo contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell’attività (…)”. Ritenuto, inoltre, che tale disposizione di (particolare) favore – che, come già poc’anzi sottolineato, costituisce deroga al divieto di “installazione di apparecchi per il gioco lecito e (di) attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”, stabilito, a chiare lettere, al comma 1, al dichiarato fine di “tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito” – quale eccezione al divieto (generalmente) previsto, non è passibile di applicazione analogica e/o estensiva; Ritenuto, in definitiva, che la pre-esistenza fisica dell’esercizio non basta di per sé sola a superare il divieto in questione, atteso che, in caso di subingresso nell’attività, è comunque necessaria la stipula di un “nuovo contratto””, si legge nella sentenza.

“Ritenuto che nessun rilievo può, peraltro, assumere – nei sensi auspicati dalla ricorrente – la circostanza che la medesima abbia ottenuto la licenza ex art. 88 TULPS, per poter proseguire l’attività di raccolta del gioco praticato mediante apparecchi VLT, sebbene il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.01.2010 prescrive, all’art. 9, comma 1, lett. d), che “gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: […]negozi di gioco di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici” ovvero che la gestione degli apparecchi presuppone la titolarità della gestione del negozio di scommesse. Ritenuto, infatti, che un tanto, anziché portare a legittimare l’esercizio da parte della medesima dell’attività per la quale le è stata denegata l’autorizzazione di polizia, può semplicemente indurre l’Autorità competente a svolgere un’ulteriore riflessione sul titolo già rilasciatole. Ritenuto che analogamente a nulla può rilevare la circostanza, riferita dalla ricorrente, che la Questura di Udine aveva autorizzato, nel 2018, la società cedente alla conduzione dell’attività di raccolta scommesse presso lo stesso locale di cui qui si discute, a seguito del suo subentro in attività preesistente, nonostante a quella data fossero già pienamente operativi i divieti di cui all’art. 6 l.r. 1/2014. Ritenuto che non si ravvisa, inoltre, sussistere il denunciato contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 117, c. 1, Costituzione, atteso che le considerazioni meta-giuridiche svolte dalla ricorrente sulla maggiore pericolosità del gioco mediante apparecchi VLT rispetto a quello presso la sala scommesse non valgono di per sé a fare emergere l’irragionevolezza e/o la disparità di trattamento denunciate. Ritenuto, pertanto, del tutto giustificato il diniego della licenza ex art. 88 TULPS qui opposto, in quanto il Questore – come opportunamente dallo stesso sottolineato nel provvedimento stesso, mediante richiamo al precedente della III Sezione del Consiglio di Stato n. 4604 in data 19 luglio 2018 – è “tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili”. Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e per le ragioni esplicitate, di rigettare, dunque, il ricorso“, aggiunge. cdn/AGIMEG