Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, ha respinto l’istanza cautelare, in merito a un ricorso presentato contro il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cagliari, datato 15 aprile 2025, ha respinto alla ricorrente la richiesta di autorizzazione per la raccolta di scommesse, a causa della vicinanza dell’esercizio a luoghi sensibili (meno di 500 metri).
La ricorrente ha impugnato questo provvedimento chiedendo al Tribunale di sospenderne l’efficacia. Il TAR, tuttavia, ha valutato che non sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, considerando che la revoca precedente della licenza, avvenuta nel giugno 2024, ha escluso la possibilità di considerare la richiesta della ricorrente come una semplice prosecuzione di un’attività già autorizzata. Infondata anche la tesi della ricorrente secondo cui, dopo la revoca, l’amministrazione avrebbe dovuto ripristinare il precedente titolo tramite autotutela.
“Il diniego impugnato è stato motivato dalla Questura in applicazione dell’art. 12, comma 2, della L.R. Sardegna n. 2/2019, a causa dell’ubicazione dell’esercizio a distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili; non risulta che l’attività fosse già autorizzata in capo alla ricorrente anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale, né che vi sia stata una semplice “prosecuzione” priva di discontinuità, poiché appare decisivo, in senso contrario, il provvedimento del 22 giugno 2024 con cui la licenza rilasciata alla ricorrente era stata revocata, peraltro nelle more di un lungo iter procedimentale volto a consentire alla stessa di regolarizzare la propria posizione sul piano contributivo; la revoca appare perciò idonea a determinare una definitiva cesura col precedente titolo e, perciò, l’istanza presentata nel febbraio 2025 non può che essere qualificata come relativa a una nuova licenza, a cui evidentemente si applica la disciplina nelle more sopravvenuta; appare, sempre a un primo esame, priva di fondamento giuridico la tesi della ricorrente, sostenuta in memoria, per cui, stante la regolarizzazione intervenuta pur dopo la revoca, “l’Amministrazione doveva riesercitare il potere in autotutela restitutoria e ripristinare il titolo”, trattandosi di tesi priva della minima base giuridica e normativa, posto che ormai il precedente titolo era improduttivo di effetti e caducato e, perciò, la regolarità contributiva sopravvenuta, motivo della revoca, può rilevare solo per la presentazione di una istanza per una nuova licenza”, si legge nelle sentenza.
Il Tar ha poi ricordato che la normativa regionale è subito applicabile e si estende legittimamente anche ai punti scommesse, per motivi legati alla tutela della salute pubblica.
Il TAR ha, quindi, respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora. cdn/AGIMEG