Nuovo capitolo nella battaglia al gioco illegale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ADM ha infatti istituito un fondo di 100mila euro destinato a finanziare le operazioni di gioco effettuate dal personale appartenente ad ADM, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, secondo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4, in conformità a quanto disposto dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’utilizzo del Fondo è consentito esclusivamente per le operazioni di gioco a distanza o presso i locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito, T.U.L.P.S.), al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Al Fondo sono riversati gli importi conseguenti ad eventuali vincite realizzate in sede di controllo dal personale di cui al comma 1 che ha effettuato la giocata. Sono altresì riversati al Fondo gli importi conseguenti ad eventuali rimborsi di somme giocate.
Ecco il testo integrale della Determina:
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare l’articolo 12 concernente le funzioni statali in materia di giochi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 23 quater del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che autorizza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, utilizzabile dal
personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, prevedendo che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli venga costituito il fondo e ne sia disciplinato l’utilizzo, nonché siano definite le relative disposizioni attuative e contabili, stabilendo il riversamento al fondo medesimo delle eventuali vincite;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
1. Nell’ambito del bilancio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, ADM) è istituito il Fondo per le operazioni di gioco a fini di controllo (di seguito, il Fondo), di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Il Fondo è gestito dalla Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio controlli giochi che determina la ripartizione fra gli Uffici interessati.
3. Il Fondo, la cui disponibilità annua è pari a 100.000,00 euro (centomila/00), è alimentato con risorse proprie di ADM.
ARTICOLO 2
1. Il Fondo è destinato a finanziare le operazioni di gioco effettuate dal personale appartenente ad ADM, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, secondo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4, in conformità a quanto disposto dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. L’utilizzo del Fondo è consentito esclusivamente per le operazioni di gioco a distanza o presso i locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito, T.U.L.P.S.), al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.
3. Al Fondo sono riversati gli importi conseguenti ad eventuali vincite realizzate in sede di controllo dal personale di cui al comma 1 che ha effettuato la giocata. Sono altresì riversati al Fondo gli importi conseguenti ad eventuali rimborsi di somme giocate.
ARTICOLO 3
1. Ai fini dell’utilizzo del Fondo, la Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio Controlli Giochi, sulla base delle informazioni assunte anche per il tramite degli Uffici territoriali, pianifica la tipologia delle attività di controllo che contemplano lo svolgimento di operazioni di gioco determinando l’importo da attribuire annualmente alle competenti strutture dell’Agenzia.
2. Le operazioni di gioco sono effettuate sulla base di ordini di servizio ordinariamente emanati dalle competenti strutture. L’attivazione di conti di gioco, propedeutica alle giocate a distanza, è effettuata prevedendo ogni possibile modalità di protezione dei dati del dipendente incaricato.
3. Gli Uffici di ADM competenti per territorio, con ordine di servizio, protocollato riservatamente, individuano i dipendenti incaricati, l’esercizio o il concessionario da sottoporre a controllo, il valore massimo delle somme da giocare e, se rilevanti in relazione al controllo da svolgere, gli avvenimenti, le combinazioni e gli esiti da giocare. Unitamente all’ordine di servizio sono consegnate ai dipendenti incaricati le somme in contanti da giocare.
4. Per ogni verifica effettuata, i dipendenti incaricati redigono e consegnano all’Ufficio
incaricante, entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di fine verifica, il verbale descrittivo dell’attività condotta riportante, tra l’altro, l’indicazione di quanto giocato e consegnando
originale della ricevuta di gioco, promemoria della giocata o, nel caso di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., il ticket di gioco che vengono presi in carico dal responsabile dell’Ufficio incaricante anche ai fini della riscossione della eventuale vincita o dell’eventuale rimborso delle somme giocate.
5. Per le operazioni di gioco eseguite sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., i dipendenti, ove possibile, riportano nel verbale il modello dell’apparecchio verificato con gli estremi del “nulla osta di esercizio” e dell’orario di effettuazione della giocata.
6. Per le operazioni di gioco eseguite sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., i dipendenti, ove possibile, riportano nel verbale il “civ” e ogni altro eventuale identificativo dell’apparecchio verificato, l’orario di effettuazione della giocata, gli estremi del ticket e l’esito.
7. Per le operazioni di gioco eseguite su apparecchi di qualunque altra natura rispetto a quelli indicati nei due commi precedenti, i dipendenti riportano nel verbale le informazioni che, nel corso nell’attività di controllo, hanno potuto assumere sui medesimi dispositivi.
8. Contestualmente alla consegna del verbale, i dipendenti incaricati provvedono a consegnare all’Ufficio incaricante le somme residue non giocate e quanto eventualmente già riscosso in contanti per vincite e rimborsi. Eventuali vincite o rimborsi in contanti riscossi dopo la consegna del verbale vanno consegnati all’Ufficio incaricante entro 3 giorni dalla loro riscossione.
9. Entro il giorno 10 di ciascun mese, quanto riscosso per vincite e rimborsi nel corso del mese precedente è riversato sul conto di regolamento intestato ad ADM presso Banca d’Italia – IBAN: IT43N0100003230000000000618.
ARTICOLO 4
1. Ai fini dell’utilizzo del Fondo, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della
Guardia di finanza dovranno agire previo concerto con le competenti strutture centrali e
periferiche di ADM sulla base delle modalità operative definite in apposito Protocollo d’intesa sottoscritto tra le Amministrazioni interessate.
2. Per ciascuna delle Forze di Polizia indicate nel comma 1, viene stabilito, all’interno del
Fondo, il limite di utilizzo annuo di 20.000,00 (ventimila/00) euro.
3. Le Forze di Polizia, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento,
rendicontano ad ADM gli importi spesi e quanto eventualmente riscosso per vincite o per
rimborso delle giocate effettuate.
4. Entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, le medesime Forze di Polizia riversano ad ADM, sul conto di Tesoreria Unica 12107, le somme non utilizzate e/o derivanti da vincite e rimborsi.
ARTICOLO 5
1. Le Direzioni centrali Antifrode e controlli e Amministrazione e finanza, per quanto di
rispettiva competenza, provvederanno a definire le modalità operative per l’attuazione delle
presenti disposizioni.
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a
norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
cdn/AGIMEG