Scommesse: i concessionari tenuti ad integrare il prelievo dello 0,5% per il fondo “Salvasport”. Le differenze tra i concessionari ed una nuova interpretazione della Determina di ADM

La normativa sul prelievo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse, previsto dall’art. 217, comma 2, del D.L. n. 34/2020 per gli anni 2020 e 2021, a favore del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, ha registrato una ulteriore integrazione con l’emanazione della determina direttoriale Prot.: 10337/RU del 5 Gennaio 2023 di ADM.

Alla norma di maggio 2020 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) hanno fatto seguito, come noto:

– la determina n. 307276 dell’8 settembre 2020;

– la Circolare 12 marzo 2021, n. 12;

– la determina n. 151351 del 18 maggio 2021 (a cui è seguito un testo consolidato della determina n. 307276 dell’8 settembre 2020);

– la determina n. 5721 dell’8 gennaio 2022;

– la determina n. 10337 del 5 Gennaio 2023.

Il tutto, inframmezzato da due sentenze con cui il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi di un concessionario annullando le determine n. 307276 dell’8 settembre 2020 e n. 151351 del 18 maggio 2021.

La determina n. 5721 dell’8 gennaio 2022, intervenuta un mese prima del termine relativo al versamento dell’ultimo quadrimestre del 2021 (1^ settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022) sembrava aver messo la parola fine in ordine al funzionamento del prelievo temporaneo sulle scommesse, per finanziare il sistema sportivo nazionale.

Invece, le “interlocuzioni” svolte con la Ragioneria Generale dello Stato, “in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni recate dal citato articolo 217, comma 2” hanno indotto ADM ad una improvvisa marcia indietro, attuata nella formula dell’autotutela (entro i termini previsti dall’art. 21-nonies, della legge n. 241/1990), con la richiesta ai concessionari di versare lo 0,5% sul totale della raccolta, senza i limiti, di 40 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021, previsti dalla norma e fissati per i concessionari, in via amministrativa, dalla stessa ADM.

Cosa dice la norma

L’art. 217 del D.L. n. 34/2020 è così strutturato:

  1. a) comma 1: istituisce il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
  2. b) comma 2 (prima parte): prevede che il fondo sia alimentato, limitatamente agli anni 2020 e 2021, con “una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere” (ivi comprese le scommesse virtuali, sia fisiche sia a distanza) “come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica”. La disposizione stabilisce espressamente che la quota dello 0,5 per cento della Raccolta “viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario”;
  3. c) comma 2 (seconda parte): stabilisce che il finanziamento del Fondo di cui sopra “è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145” (cioè quella destinata al CONI e a Sport e Salute Spa);
  4. d) comma 3: prevede un decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’individuazione dei criteri di gestione del Fondo.

La natura del Fondo è di natura transitoria, sia perché nasce “al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sia perché le risorse di alimentazione del Fondo sono quelle “definite dal comma 2”, cioè il prelievo dello 0,5 per cento che, come si è detto, è applicabile solo per gli anni 2020 e 2021.

Il problema interpretativo che emerge dalla lettura della disposizione è se la quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta “viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario” entro il limite (posto dalla seconda parte del comma 2) di 40 e 50 milioni oppure se questo limite riguarda soltanto il trasferimento delle risorse dal Bilancio dello Stato al Fondo, con la conseguenza che i concessionari devono versare lo 0,5% della raccolta, senza alcun limite.

Le determine di ADM

ADM ha da subito sposato la prima tesi, prevedendo, infatti, che al raggiungimento del limite di 40 e 50 milioni il versamento del prelievo, da parte dei concessionari, dovesse essere interrotto.

La nuova determina del 5 gennaio 2023 sancisce, invece, che, tenuto conto  “dell’interlocuzione svolta con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni recate dal citato articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, del secondo periodo nel quale è quantificata l’entità del finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale … il limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021 non si riferisce alla misura massima delle somme dovute dai soggetti passivi del prelievo bensì alla parte di prelievo destinata ad alimentare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale””.

Pertanto, i soggetti passivi (concessionari) sono (sarebbero) tenuti al versamento dello 0,5% senza alcun limite e tale importo viene acquisito al bilancio dello Stato. Poi, le risorse, “come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo”, entro i limiti di 40 e 50 milioni fissati dalla norma (con la conseguenza che se l’introito fosse maggiore, la differenza andrebbe a beneficio dell’Erario).

Una possibile diversa interpretazione

La norma, a nostro sommesso avviso, si presta ad una ulteriore diversa interpretazione che, poco rilevante se la disposizione venisse letta come aveva fatto ADM (0,5% con limite), diventa invece di una certa consistenza nella nuova ottica della Determina del 5 gennaio 2023.

Il comma 2 dell’art. 217 stabilisce che l’importo da versare a titolo di prelievo è “una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta” “al netto della quota riferita all’imposta unica”.

Questa seconda locuzione (“quota riferita all’imposta unica”) è stata sempre letta come importo pari all’imposta unica versata.

In realtà, sia sotto il profilo letterale sia sotto quello sostanziale, si potrebbe giungere ad una diversa conclusione.

Infatti, poiché alle parole contenute nello stesso articolo è necessario attribuire identifico significato, se lo 0,5% rappresenta, come dice espressamente la legge, “una quota del totale della raccolta”, anche la “quota riferita all’imposta unica”, che occorre sottrarre dal “totale della raccolta”, non può che essere letta come una “quota (anch’essa) del totale della raccolta, riferita all’imposta unica”, vale a dire il “margine”, cioè la base imponibile dell’imposta unica.

Infatti, se il legislatore avesse voluto affermare che l’importo da sottrarre era l’imposta, non avrebbe detto “al netto della quota riferita all’imposta unica” ma “al netto dell’imposta unica”.

Tale interpretazione è l’unica possibile per evitare sperequazioni, in quanto il “margine”, secondo l’interpretazione corrente, viene oggi ad essere assoggettato a un duplice prelievo: imposta unica e 0,5% (sebbene, quest’ultimo importo, calcolato al netto dell’imposta unica stessa). Inoltre, sottraendo solo l’imposta unica, sono avvantaggiati i concessionari che fanno più margine, cioè più ricavi, a discapito di quelli che fanno meno margine (cioè meno ricavi), che sarebbero assoggettati ad un prelievo maggiore rispetto ai più “ricchi”.

Esempio:

– Raccolta: 10.000

– Vincite: 8.000

– Margine 2.000

– Imposta unica 400.

Interpretazione corrente: prelievo 0,5% pari a 48 (10.000 – 400)*0,5%

Interpretazione proposta: 40 (10.000 – 2.000)*0,5%.

rf/AGIMEG