La Corte di Cassazione ha pronunciato, il 31 marzo scorso, un’importante sentenza in favore di Bet1128 relativamente al sequestro di un CTD di Bisceglie con provvedimento del Tribunale di Trani, che ribalta un precedente orientamento dello stesso organo Supremo di Giustizia, peraltro l’unico su Bet1128. Accogliendo in toto il ricorso proposto dal difensore di Bet1128 Avvocato Vincenzo Scarano la Corte di Cassazione ha sancito la fondatezza delle argomentazioni sentenziando: “La possibilità di condizionare l’esercizio di un’attività di impresa sul territorio nazionale ad autorizzazioni amministrative, per un operatore economico dell’Unione Europea, è consentito, ma non è possibile ritenere valido il diniego del rilascio di dette autorizzazioni e consecutivamente applicazioni di sanzioni penali per l’esercizio di una attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate ad un operatore che sia stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell’Unione”. La Cassazione prosegue: “La più recente giurisprudenza comunitaria ha evidenziato come possa consumarsi una discriminazione in violazione di una libertà di stabilimento, nell’ipotesi di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni (bando 2000 ndr) non abbiamo effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara”. Bet1128, pur manifestandone l’interesse, non ha partecipato al bando del 26/07/2012 (bando 2000) in quanto illegittimo e strutturato in modo tale da reiterare la discriminazione ricorrendo al Tar del Lazio. “La situazione lamentata dal ricorrente” prosegue la Corte Suprema “ben può ricondursi ad una forma discriminatoria indiretta che se commessa con lo strumento legislativo autorizza l’intervento della Corte Costituzionale”. “Siamo molto soddisfatti per come si è pronunciata la Corte di Cassazione per la prima volta in assoluto sul bando 2012 (se si esclude il caso di altro operatore rimesso innanzi alla Corte di Giustizia Europea)”, ha dichiarato il Direttore Generale di Bet1128 Antonio Buontempo. “Da sempre ci battiamo perché vengano tutelati i diritti della nostra società e dei CTD, sulla evidente situazione di illegittimità del bando 2012, peraltro già accertata da innumerevoli sentenze, ordinanze emesse su tutte il territorio nazionale (recentissimi casi riguardano dissequestri lampo emessi nei confronti di CED Bet1128 dalle Procure di Lodi, Cosenza, Napoli, Cagliari, Taranto, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Udine, Fermo e tantissimi altri), di cui si aspetta la pronuncia definitiva da parte della Corte di Giustizia Europea. Viene ancora una volta riconosciuta la linearità di azione della Bet1128, improntata sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali. La società continuerà ad essere impegnata in prima linea a difendere la legalità ed a eliminare ogni forma di discriminazione augurandosi di poter lavorare in un mercato regolamentato, leale e corretto”. lp/AGIMEG