Scommesse tassa Salvasport: il Tar Lazio dà ragione ai concessionari. No agli arretrati sul prelievo dello 0,5%

Sogno di Tolosa, società di scommesse, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per far annullare il provvedimento che richiedeva arretrati del prelievo dello 0,5% sulla raccolta per alimentare il Fondo Salvasport. La questione era già finita al Consiglio di Stato che aveva stabilito che questi ulteriori versamenti non dovessero essere pagati poiché il limite massimo del fondo era già stabilito nella Legge.

Il Tar ha ricordato che “alla luce del dato normativo, la questione giuridica sulla quale si incentra la controversia è se, in sostanza, l’art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso di ritenere che il limite massimo allo stanziamento riguarda la sola parte di prelievo destinata ad alimentare il fondo, e non anche la misura massima del prelievo al quale sono assoggettati gli operatori economici che operano nel settore, la riscossione del quale continuerà a confluire nel bilancio dello Stato presso l’apposito stato di previsione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; ovvero se, al contrario, il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito) al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione”.

“La Sezione – ribadisce il Tar del Lazio – si è occupata di una serie di contenziosi analoghi concludendo per l’infondatezza delle pretese avanzate dagli operatori economici , ritenendo che il finanziamento del Fondo (così come il suo effettivo utilizzo) non interferisse con il prelievo tributario, che era determinato in valore percentuale (0,5% del totale della raccolta al netto dell’imposta unica) e che, come previsto dalla disposizione, rimaneva acquisito all’erario, senza limiti in valore assoluto (a differenza del Fondo, alimentato dal prelievo)”.

Il Consiglio di Stato ha riformato le predette statuizioni ritenendo che “l’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, sia esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore”.

“In ragione di tale sopravvenienza processuale – conclude il Tar -, il Collegio ritiene di doversi conformare all’orientamento del giudice di appello in ossequio ai principi di certezza del diritto e di economia processuale“.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso dell’operatore. ac/AGIMEG