Scommesse, Consiglio di Stato accoglie ricorso concessionari: stop a ricalcolo della Tassa Salvasport dello 0,5%. La sentenza integrale

Il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi dei concessionari contro il provvedimento che richiedeva arretrati del prelievo dello 0,5% sulla raccolta per alimentare il Fondo Salvasport.

Secondo il Collegio l’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, è esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore.

La questione giuridica sulla quale era incentrata la controversia è se, in sostanza, l’art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso prospettato dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il limite massimo allo stanziamento riguarda la sola parte di prelievo destinata ad alimentare il fondo, e non anche la misura massima del prelievo al quale sono assoggettati gli operatori economici che operano nel settore, la riscossione del quale continuerà a confluire nel bilancio dello Stato presso l’apposito stato di previsione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; ovvero se, al contrario, sulla base dell’opzione esegetica, il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito) al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione, ovverossia un tanto di quel che basta a finanziare il fondo, sulla base della capienza massima stabilita e per le annualità espressamente previste (40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021).

Il Consiglio di Stato ha considerato valide le ragioni esposte dai concessionari e ha stabilito che non sono dovuti ulteriori fondi, oltre a quelli già versati.

Ecco la sentenza integrale. lp/AGIMEG