Il Consiglio di Stato torna ad esprimersi riguardo la Tassa SalvaSport e ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lazio riguardante gli ulteriori versamenti che ADM ha chiesto ai concessionari di scommesse, oltre i 90 milioni già versati al Fondo Salvasport destinato alle società sportive. “Come già valutato da questa Sezione in analoghe controversie”, “pure avuto riguardo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, sia all’interesse pubblico generale a che l’attività di riscossione sia esercitata entro un quadro di plausibile certezza, anche per evitare inutile dispendio di attività amministrativa nel caso si dovesse far poi luogo alle restituzioni, sia alla tutela dell’attività impresa, attesa l’ingente entità delle somme richieste e l’impatto che le stesse avrebbero sul bilancio delle società interessate”.
“Rilevato che per l’alimentazione di detto fondo è stato previsto il versamento, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge e sino al 31 dicembre 2021, di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, e che lo stanziamento del fondo medesimo è stato determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021;
Considerato che la questione giuridica sulla quale si incentra la controversia è se, in sostanza, il summenzionato art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso prospettato dall’Avvocatura generale dello Stato e accolto dalla sentenza impugnata, secondo cui il limite massimo allo stanziamento riguarda la sola parte di prelievo destinata ad alimentare il fondo, e non anche la misura massima del prelievo al quale sono assoggettati gli operatori economici che operano nel settore, la riscossione del quale continuerà a confluire nel bilancio dello Stato presso l’apposito stato di previsione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; ovvero se, al contrario, sulla base dell’opzione esegetica proposta dall’appellante, il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito) al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione, ovverossia un tanto di quel che basta a finanziare il fondo, sulla base della capienza massima stabilita e per le annualità espressamente previste (40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021);
Considerato che la detta capienza è stata pienamente raggiunta, contestando l’appellante la debenza di versamenti ulteriori e che nessun danno o pericolo di danno si produrrebbe quindi con riguardo alla specifica finalità di sostegno allo sport”.
Il Consiglio di Stato ha fissato quindi per il giorno 13 febbraio 2024 l’udienza pubblica per la decisione definitiva della causa. cdn/AGIMEG