Scommesse CTD, Corte d’Appello di Catanzaro: ecco la sentenza a favore del bookmakers Softbet24. ‘Valuteremo se partecipare al prossimo bando’

La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso una sentenza di assoluzione per “il fatto non sussiste” per un noto gestore della città di Rende in provincia di Cosenza collegato con il bookmaker austriaco SOFTBET24.

La corte d’appello di Catanzaro assolve dal reato cui art.4 della legge 401/89 ribaltando la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione un gestore di un CTD SOFTBET24 indicando esplicitamente nella sentenza che il book austriaco risulta essere stato discriminato dal sistema concessorio italiano e che il gestore del CTD non avrebbe ricevuto l’autorizzazione ex art. 88 TULPS in virtù del fatto che il book estero fosse stato escluso dalle gare di partecipazione sia al bando indetto e mai svolto, sia dalle proroghe cui la stessa società ha più volte richiesto all’ADM e al Ministero delle Finanze di poter partecipare o quanto meno sanare i punti regolarizzandoli con la sanatoria cui art.1 comma 643 della legge del 23 Dicembre 2015 ( Legge di Stabilità 2015 cui parteciparono molti noti book esteri all epoca dei fatti quando la SOFTBET24 non era ancora nata).

“E’ stata l’ennesima vittoria dopo tante corti italiane ( Enna, Roma, Napoli, Palermo, Perugia, Trieste) dimostrando che la SOFTBET24 è stata discriminata rispetto a tanti book che operavano ai sensi dell’art.1 comma 644 della legge 2015 – spiega l’Avvocato Vincenzo Matera che ha seguito le vicende del bookmaker e di tutti gli ex affiliati in quanto il bookmakers decise per scelte commerciali di lasciare il territorio italiano – “ai gestori che comunicavano l’inizio attività all’ADM E AL QUESTORE TERRITORIALE, gli veniva negata l’autorizzazione TULPS ex art. 88 in virtù di un vizio di forma in quanto non titolari di concessione, che a nostro avviso l’azienda ha richiesto all’ ADM più volte negli anni 2017 e 2018, fornendo garanzie economiche per pagare tutti i diritti per i 120 centri in Italia (nella richiamata sentenza la Corte dichiara: “… L’odierno imputato , infatti, non ha ottenuto l’autorizzazione ex art. TULPS 88 solo perché la società austriaca per conto della quale operava, era stata esclusa dalle procedure di assegnazione delle concessioni di gioco per effetto di un meccanismo concessorio che le ha impedito qualsiasi forma di partecipazione cosi come la Corte di Giustizia Europea evidenziava nella sentenza richiamata in cui il meccanismo amministrativo concessorio ha contrastato le fondamentali libertà comunitarie ed ha impedito ed escluso illegittimamente la società austriaca dalla partecipazione al bando e dalla proroga dei diritti art.1 comma 643 della legge 190/2015…”)”.

“Il bookmaker in questione ha sempre fatto versare singolarmente ad ogni gestore l’imposta unica con F24, particolare molto importante in quanto è stato l’unico operatore estero a rimborsare il costo dell’imposta a tutti i centri che versavano il loro F24 singolarmente, senza avvalersi del “fantomatico calcolo a monte” dell’imposta sul netto mensile della raccolta del book. Non a caso ho difeso – prosegue l’avvocato –  numerosi centri anche sulla questione fiscale dell’imposta unica ricevendo riscontri positivi, il tutto dimostrando gli F24 versati dal gestore singolarmente e rimborsati dalla azienda austriaca, in base alle scadenze che richiedeva ADM ai concessionari italiani con i codici tributo inerenti la raccolta sport e virtuali in agenzia.

Nella suddetta sentenza si evince come la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che :”… non integra il reato cui all’art.4 l.401/89 la condotta di chi, agendo per conto di un allibratore estero autorizzato ad operare in uno stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell’assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza del vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta di scommesse, di incasso delle poste in gioco, di trasmissione dei dati all’allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest’ultimo, secondo schema della raccolta di scommesse attraverso i “luoghi di vendita”…

Ho più volte parlato ai dirigenti della Holding austriaca, cercando di non farli allontanare dall’Italia, ritenevo all’epoca dei fatti che il rinnovo oneroso delle concessioni statali fosse discriminatorio per i bookmakers nati successivamente alla sanatoria e puntualmente la CGEU con la sentenza del scorso marzo ha riconosciuto tale discriminazione.

Mi rendo conto che il nostro paese forniva poche garanzie sul futuro del sistema concessorio e per questo i vertici aziendali cercavano garanzie certe per investimenti importanti e a lungo termine, già stanziati e dimostrati all’ADM, che andavano ben oltre quanto stanziato dai bookmakers che hanno sanato nel 2015.

È stato un vero peccato vedere questo gruppo lasciare l’Italia e dirigersi verso altri Paesi europei e sudamericani dove operano, in quanto io stesso con il mio staff di legali abbiamo dedicato e creduto tantissimo in questo progetto. Ho sentito un’ azionista dei vertici austriaci, nonché un commercialista dell’azienda, chiedendo se alla luce di tutte queste vittorie nei Tribunali italiani, non fosse il caso di ripartire subito in vista del bando indetto dal governo nei prossimi anni. Mi è stato risposto che hanno molta più fiducia nel governo attuale italiano rispetto a quei governi transitori di quegli anni e che al prossimo board della società che gestiva altri gruppi come la SOFTBET24, avrebbero inserito all’ordine del giorno tale argomento.

Nel frattempo sto continuando a seguire tutti gli ex affiliati e tutti coloro che hanno rispettato i contratti con la SOFTBET24 prima che venissero ceduti ai colossi italiani per ricevere il diritto concessorio, operazione che l’azienda austriaca fece a titolo gratuito – ha concluso l’avvocato Matera – purché raggiungere lo scopo che si erano prefissati per la loro rete nazionale e per il bene dei loro affiliati”. lp/AGIMEG