La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da un esercente della provincia di Salerno e condannato dalla Corte di Appello del capoluogo per raccolta non autorizzata di scommesse, anche se di importo modesto. “Rileva il Collegio che la natura stessa della contestazione – relativa allo svolgimento continuativo di un’attività organizzata, in difetto di autorizzazione – comporta l’abitualità della condotta, che non si esaurisce in uno specifico momento quale comportamento istantaneo, ma si sviluppa nel corso del tempo senza soluzione di continuità”. Per il Collegio è “irrilevante” il fatto che le accuse siano state mosse inseguito a una sola giocata di poco valore, nel caso specifico di 10 euro. “La rilevanza penale della fattispecie deve essere apprezzata con riguardo all’intero periodo interessato dall’imputazione e non contestato”. lp/AGIMEG