Polymarket rinuncia alla richiesta di ottenere la sospensione cautelare del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto l’oscuramento della piattaforma in Italia.
Con istanza al Tar del Lazio depositata, il 19 agosto 2026, la società ha rinunciato alla domanda cautelare presentata contro il provvedimento adottato da ADM lo scorso 10 luglio.
La rinuncia non comporta, sulla base degli atti attualmente disponibili, l’abbandono dell’intero ricorso. Resta quindi possibile la prosecuzione del giudizio di merito sulla legittimità della decisione dell’Agenzia.
L’oscuramento di Polymarket resta in vigore
L’effetto immediato è che il provvedimento di oscuramento resta pienamente efficace. Il Tar non dovrà più pronunciarsi sull’accoglimento o sul rigetto della domanda cautelare, mentre il collegio potrà prendere formalmente atto della rinuncia depositata dalla società.
Polymarket era stata inserita da ADM nell’elenco dei siti non autorizzati alla raccolta di gioco e scommesse in Italia. Secondo l’impostazione dell’Agenzia, l’attività della piattaforma rientra nell’offerta di scommesse senza la necessaria concessione italiana, nonostante Polymarket presenti i propri prodotti come contratti negoziati all’interno di un prediction market.
Il provvedimento del 10 luglio aveva disposto l’inibizione di 293 nuovi domini, con l’obbligo per i fornitori di connettività di completare le operazioni entro il 27 luglio 2026.
Il Tar aveva già respinto la prima richiesta urgente
All’inizio di agosto il presidente della sezione competente del Tar del Lazio aveva già respinto la richiesta di sospensione monocratica avanzata da Polymarket.
Il decreto non aveva affrontato la legittimità del provvedimento di ADM, ma aveva escluso la presenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da giustificare una sospensione immediata decisa dal solo presidente.
La domanda cautelare era stata quindi rinviata alla Camera di Consiglio del 25 agosto 2026, quando la questione avrebbe dovuto essere valutata dal collegio.
Resta aperto il giudizio di merito
La scelta di rinunciare alla cautelare lascia inalterata, salvo ulteriori iniziative della società, la possibilità di proseguire il giudizio di merito. Il nodo centrale riguarda la qualificazione giuridica dell’attività svolta da Polymarket: stabilire se i contratti negoziati sulla piattaforma siano prodotti riconducibili a un mercato finanziario basato sulla previsione di eventi oppure vere e proprie scommesse, sottoposte alla disciplina italiana sul gioco pubblico.
Una futura pronuncia di merito potrebbe quindi affrontare la legittimità dell’inibizione e il perimetro dei poteri esercitati da ADM nei confronti dei prediction market accessibili dall’Italia.
Il precedente oscuramento del 2025
Non è la prima volta che Polymarket finisce nella black list italiana. La piattaforma era già stata sottoposta a un provvedimento di inibizione nel 2025.
Quel primo blocco era stato successivamente revocato da ADM dopo le modifiche introdotte dalla società per impedire agli utenti italiani di effettuare operazioni, lasciando accessibili soltanto i contenuti informativi.
Con il nuovo provvedimento del 10 luglio 2026, l’Agenzia ha riportato la piattaforma nell’elenco dei siti inibiti, ritenendo nuovamente la sua attività assimilabile all’offerta di scommesse non autorizzate.
Concluso anche il rapporto con la Lazio
L’oscuramento ha avuto conseguenze anche sulla sponsorizzazione della S.S. Lazio. Polymarket era diventata main sponsor del club biancoceleste nell’aprile 2026, ma dopo il nuovo intervento di ADM il marchio era stato rimosso dal sito ufficiale e dalle maglie commercializzate dalla società.
Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. In base all’intesa, Polymarket corrisponderà comunque alla Lazio l’intero importo previsto per la stagione sportiva 2026-2027.
La rinuncia alla domanda cautelare consolida quindi, almeno per il momento, gli effetti dell’oscuramento disposto da ADM. Resta ora da verificare se Polymarket porterà avanti il ricorso di merito per ottenere una pronuncia sulla natura della propria attività e sulla legittimità dell’inibizione. sb/AGIMEG









