Parere contrario anche del PD: ‘Riordino doveva prevedere anche il gioco fisico. Necessaria misura che equipari il “ritorno in vincita” sui giochi online a quello delle AWP’

Anche dal PD è arrivato il parere contrario al riordino del gioco online. Le Commissioni della Camera e del Senato hanno invece espresso parere favorevole. Ecco il testo integrale del parere del PD.

La VI Commissione,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto del Governo n. 116),

premesso che:

il settore dei giochi, pur rivestendo una notevole importanza per il bilancio dello Stato, stante le dimensioni della raccolta e dei proventi fiscali derivanti dal gioco lecito manifesta tuttavia evidenti sproporzioni tra la vertiginosa ascesa del ‘giocato’ e i denari che effettivamente rimangono nelle casse dell’Erario;

la legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all’articolo 15 i principi ed i criteri direttivi in materia di riforma del settore del gioco pubblico in Italia dal punto di vista organizzativo e sotto il profilo fiscale nonché con riferimento alla protezione dei giocatori ed al contrasto della dipendenza da gioco (gap) e rappresenta una importante occasione per completare il riordino del settore che è atteso da anni concludendo un iter iniziato dalla cosiddetta legge Balduzzi del 2012 e passato per la delega fiscale del 2014 che ha prodotto l’Intesa in Conferenza unificata del settembre 2017, rivelatasi fino ad oggi il più compiuto tentativo di riforma;

in particolare la citata Intesa prevedeva un’articolata regolazione di molti aspetti rimasti sino ad allora irrisolti: tra cui una riduzione complessiva della metà dei punti gioco; la separazione fisica tra i luoghi di gioco e quelli di pubblico esercizio; il controllo da remoto degli apparecchi; la dimensione e la qualità dei locali adibiti a gioco; la distanza tra un apparecchio ed un altro; l’adozione di tempi di intervallo automatici tra una giocata e un’altra; la riduzione da 500 a 100 euro della puntata massima nelle Vlt e la formazione degli operatori incaricati dei rapporti coi giocatori;

in linea generale esiste una continuità tra l’accordo in Conferenza unificata del 2017 e i principi enunciati nell’articolo 15 della delega fiscale, in particolare quando si richiama la centralità della persona e la sua tutela, nonché la necessità di una razionalizzazione del settore e il citato accordo in Conferenza è quindi la strada da praticare oggi per portare a compimento la riforma che tenga nella giusta considerazione l’indispensabile tutela delle persone;

se i principi che ispirano la legge delega appaiono coerenti con le elaborazioni che si sono sviluppate negli anni scorsi e ne riprendono le principali indicazioni, il presente schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 116), attua solo alcuni dei citati principi concentrandosi in particolare sui giochi cosiddetti “a distanza” e tralasciando l’altrettanto necessario e urgente intervento sul gioco cosiddetto “fisico”; una simile modalità di procedere non appare condivisibile in quanto, l’aver tralasciato la riforma del gioco “fisico” rischia di far perdere al sistema la visione d’insieme, la coerenza e la certezza delle regole che appare fondamentale per il buono e ordinato funzionamento del settore;

il comparto del gioco online, come riportato in audizione da alcuni soggetti coinvolti, ha conosciuto nel nostro Paese una crescita vertiginosa negli ultimi 10 anni; nel periodo compreso tra il 2012 e il 2022, il volume è quintuplicato passando da circa 14 miliardi di euro di raccolta online del 2012 ai 73 miliardi di euro del 2022 e lo scorso anno 2023 si stima che la raccolta online abbia superato gli 85 miliardi di euro che, sommata a quella fisica, dovrebbe sfiorare i 150 miliardi;

alle somme ufficiali vanno aggiunte quelle non calcolabili che “sfuggono” alla legalità a causa dell’alterazione delle apparecchiature e dell’accesso ai canali totalmente illegali; è del tutto assente in questo provvedimento il rafforzamento dei controlli sulla rete del gioco online che viene esercitato dalla Polizia Postale il cui intervento oggi è limitato e non permette di svolgere indagini a fini preventivi sulla materia del gioco d’azzardo online;

nel rapporto pubblicato in ottobre 2018, dall’Istituto Superiore di Sanità si mette in evidenza l’alta percentuale di persone con problemi severi per il gioco d’azzardo: più di un adulto su quattro del totale dei praticanti risulta “giocatore problematico”; inoltre l’analisi mostra in modo netto la prevalenza delle regioni Campania, Sicilia, Calabria e Puglia;

nel contesto delineato è importante riaffermare con chiarezza la priorità della salute pubblica, a partire dalla tutela dei soggetti più vulnerabili e alla prevenzione dei rischi da dipendenza anche attraverso soluzioni tecniche già sperimentate, quali i limiti di giocata e le forme di autoesclusione tuttavia il decreto sottoposto all’esame appare insufficiente a garantire questi principi ed è del tutto assente il tema della sensibilizzazione giovanile nelle scuole;

al fine di contrastare la crescita smisurata del settore del gioco online è necessaria una misura che equipari il “ritorno in vincita” sui giochi online a quello delle AWP evitando così anche possibili spiazzamenti del mercato rispetto ai giochi “fisici”;

l’articolo 13 affida all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire e tenere l’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche (PVR). L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento di una somma (200 euro per il primo anno e 150 per i successivi) ed è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche;

il “modello” di promozione del gioco a distanza attraverso i Punti vendita ricarica nasce e si sviluppa, in maniera massiva, durante la pandemia, in coincidenza con la chiusura della rete dei punti di vendita autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse. Sfruttando un sostanziale vuoto normativo sull’argomento della promozione del gioco a distanza attraverso il canale fisico, si è diffusa sul territorio una nuova rete, la cui attività si sarebbe dovuta limitare alla mera assistenza al giocatore nell’apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, ma che – alla luce dei controlli effettuati dalle amministrazioni preposte – spesso ha assunto profili di irregolarità, se non addirittura di totale illegalità; secondo le relazioni di accompagnamento al testo in esame tale rete si compone oggi di circa 50.000 esercizi; al fine di creare condizioni di mercato realmente competitive è necessario prevedere una procedura di gara pubblica per i PVR, parallela o integrata a quella già prevista per le concessioni a distanza che escluda in ogni caso la concentrazione degli stessi tra pochissimi operatori;

l’articolo 14, rubricato “Tutela della salute del giocatore”, istituisce tra l’altro una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia; in tale iniziativa si cela la volontà di opacizzare la rilevanza del tema quale problema di sanità pubblica e dunque la primazia del Ministero della Salute; dal 2016 opera con continuità un organismo consultivo del Ministro della Salute quale “Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza” è quindi necessario ripristinare la governance primaria al ministero della Salute che, in base ha comprovate evidenze scientifiche dell’Istituto superiore di sanità e previo parere consultivo dell’Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo, indichi la compatibilità; conseguentemente, è da evitare la duplicazione di organismi eliminando la istituenda Consulta nazionale dei giochi pubblici così da escludere l’interferenza che avrebbe con le attribuzioni istituzionali fissate per legge e svolte dal ministero della Salute, per il tramite dell’Osservatorio;

il gioco d’azzardo online, di ancor più facile accesso, rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e il benessere de cittadini. Le conseguenze devastanti non riguardano solamente il giocatore, ma coinvolgono anche le famiglie, i luoghi di lavoro e l’intera società; nondimeno giova ricordare, come accertato all’esito di molteplici indagini condotte dalle FF.OO e dell’Autorità giudiziaria, rappresenti un veicolo per il riciclaggio di denaro sporco per le consorterie malavitose di ogni ordine e grado. È un fenomeno che richiede una risposta urgente e coordinata da parte delle istituzioni. Risulta quindi importante codificare per tutte le modalità di gioco d’azzardo, sia online sia fisico, la non compartecipazione a nessuna quota delle entrate statali e/o del margine privato da parte di ogni e qualsivoglia pubblica amministrazione locale, del servizio sanitario nazionale, del terzo settore accreditato nel sistema di sicurezza sociale e delle prestazioni sanitarie, delle scuole e delle associazioni di volontariato;

al contrario, l’ampliamento dell’offerta di giochi d’azzardo nel settore online impone la necessità di maggiori risorse per il potenziamento delle misure di prevenzione, cura e riabilitazione; bisogna infatti commisurare le maggiori entrate erariali con i costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività ed è pertanto urgente prevedere l’incremento delle risorse del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per gli anni a venire;

infine all’articolo 24 dello schema, recante disposizioni di coordinamento e abrogazioni, si postula un successivo provvedimento, in forza dell’atto delegato, che individui “le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto”. Tale disposizione risulta palesemente illegittima, intanto perché introduce surrettiziamente funzioni di delega che non sono espressamente presenti all’articolo 15 della legge n. 111 del 2023, da attuare con un ulteriore decreto legislativo, ma ancora, e con maggiore scorrettezza, la disposizione va a compromettere competenze e attribuzioni – alcune nella struttura stessa dello Stato-Ordinamento, quali Salute e Sicurezza pubblica – non modificabili se non con legge costituzionale;

il presente schema dovrebbe porsi come obiettivo ambizioso quello di strutturare una normativa che favorisca una idea del gioco, nelle sue diverse espressioni, come condizione “normale” della vita delle persone, ovvero come divertimento episodico e non compulsivo e tanto meno dipendente obiettivo che tuttavia appare neppure lontanamente raggiunto con questo provvedimento,

esprime

PARERE CONTRARIO

FIRME

MEROLA, D’ALFONSO, TONI RICCIARDI, STEFANAZZI, TABACCI, VACCARI, CIANI