Riforma Fiscale, Comitato per la legislazione: “Approfondire disciplina su gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio”

Prosegue alla Camera l’iter parlamentare del Disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

“L’articolo 13 conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio (comma 1). Reca inoltre (comma 2) i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l’altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale e si prevede la presentazione alle Camera di una relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico”.

Si legge nella Documentazione per l’attività consultiva del Comitato per la legislazione.

“Si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare: (…) il principio di delega di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 (“previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici”) appare in realtà costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall’oggetto della delega; le medesime considerazioni valgono per il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 (“rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui all’articolo 62-quater e 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”)”, conclude. cdn/AGIMEG