“L’Autorità ha proseguito lo sforzo di vigilanza per una concreta ed effettiva tutela dei diritti fondamentali, della libertà di espressione, del pluralismo e della correttezza dell’informazione emergenti dal dibattito pubblico online. L’Autorità ha, inoltre, proseguito l’attività di vigilanza e sanzionatoria tesa a rafforzare le tutele degli utenti di servizi offerti in rete, con particolare riferimento al rispetto dei divieti previsti dalla normativa nazionale in materia di secondary ticketing (legge n. 232/2016) e di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo ai sensi del c.d. “decreto dignità” (d.l. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018)”. E’ quanto sottolineato nella relazione sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
“Con specifico riferimento agli strumenti di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, anche con riferimento al panorama digitale, l’Autorità ha proseguito nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie introdotte dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito nella legge 96/2018 (c.d. “decreto dignità”), in ordine al rispetto del divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo. In particolare, dando seguito ad alcune segnalazioni, l’Autorità ha condotto accertamenti su alcuni video – diffusi tramite servizi di condivisione di contenuti online, o per mezzo di siti Internet dedicati – che propongono vincite in denaro, avviando i relativi procedimenti sanzionatori per presunta violazione della normativa”, ha aggiunto.
“Sul fronte del contrasto alla illegalità online, relativamente al divieto di pubblicità del gioco a pagamento e al secondary ticketing, l’Autorità ha svolto l’attività di vigilanza e sanzionatoria nei riguardi delle piattaforme online”. “A seguito di alcune segnalazioni, l’Autorità ha effettuato accertamenti specifici per violazioni del divieto di pubblicità del gioco a pagamento che si sono tradotti in 14 atti di contestazione. Alla luce degli scenari di mercato e del contesto regolamentare, l’impegno dell’Autorità deve dunque proseguire con un’attenta azione di monitoraggio degli assetti competitivi e di vigilanza, anche attraverso la messa a regime delle nuove regole volte a promuovere un ambiente online sicuro, aperto e in cui possano svilupparsi transazioni commerciali eque e dove possa svolgersi un dibattito pubblico corretto, equilibrato, trasparente, rispettoso dei diritti degli individui e dei valori democratici”, ha continuato.
“In tema di contrasto alla ludopatia online, si segnalano due pronunce dal differente esito. Con la sentenza del 21 ottobre 2021, n. 10814, il TAR del Lazio si è pronunciato sull’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, rigettando il ricorso promosso da un operatore per l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio adottato da AGCOM. Sul punto, il Collegio, alla luce delle Linee Guida adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS sulle modalità attuative del citato art. 9, comma 1 – ha ritenuto che «la condotta della ricorrente si è concretizzata in una comunicazione promozionale del gioco con vincite di denaro solo apparentemente di tipo informativo, realizzata con modalità tali che la scelta del consumatore/giocatore è indirizzata, se non stimolata, al consumo del gioco d’azzardo, pertanto vietata alla luce dell’articolo 9, d.l. n. 87 del 2018».
Il TAR del Lazio, con la successiva sentenza del 28 ottobre 2021, n. 11036 ha, invece, accolto sotto altro profilo il ricorso promosso da un altro operatore affermando che, nella fattispecie all’esame, non risultasse il carattere “intenzionale” dell’intervento del gestore, non essendo contestata, né provata, da parte di AGCOM, la “piena cognizione delle conseguenze del comportamento” del gestore stesso. Tuttavia assume particolare rilievo il principio, affermato dal TAR, secondo cui il potere sanzionatorio dell’Autorità può essere diretto nei confronti dei soggetti stabiliti all’estero non potendo ritenersi limitato dalla previsione di cui all’articolo 4 delle Linee Guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, aventi ad oggetto le modalità applicative dell’articolo 9 del Decreto Dignità, qualificate sub specie di circolare interpretativa, le cui indicazioni possono essere motivatamente disattese dalla stessa Autorità emanante, come avvenuto nel caso di specie”.
cdn/AGIMEG