I ricercatori della Facoltà di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale hanno presentato un report sul tema del Registro Unico degli Esclusi (R.U.E.).
L’autoesclusione dal gioco d’azzardo è una misura che consente ai giocatori di allontanarsi dal gioco attraverso l’esclusione volontaria e può essere considerata come la più restrittiva delle misure di minimizzazione del danno.
In Italia, il sistema di autoesclusione è previsto solo per il gioco con vincita in denaro in modalità a distanza.
La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di Stabilità 2011) dispone all’art. 78 let. b) comma 13 “l’adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, per l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché’ per l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario”.
Operativamente l’autoesclusione dal gioco a distanza verrà poi, introdotta per la prima volta in Italia nel febbraio del 2018 in attuazione di quanto previsto dalla citata Legge n. 220/2010. L’autoesclusione è uno strumento di gioco responsabile, attivabile su base volontaria, che consente al giocatore di autoescludersi dal gioco a distanza per un periodo prefissato (30, 60 o 90 giorni), oppure a tempo indeterminato. Lo strumento, nella sua prima versione consentiva l’autoesclusione solo presso il concessionario presso il quale il giocatore aveva il conto di gioco ed effettuava la richiesta; successivamente è stata adottata la modalità dell’autoesclusione cosiddetta “trasversale” ovvero valida per tutti i concessionari del gioco a distanza e quindi, di fatto estesa a tutti i conti di gioco dell’utente.
Durante il periodo di autoesclusione al giocatore sono inibite tutte le attività di gioco e il deposito sul conto di gioco ed in particolare al giocatore non è consentito:
- aprire nuovi conti di gioco a distanza;
- effettuare scommesse o altri giochi a distanza sui propri conti di gioco aperti presso qualunque concessionario;
- depositare somme di denaro sui conti di gioco.
È invece ammesso il prelievo delle vincite dai conti di gioco aperti presso i diversi concessionari e la chiusura dei conti di gioco con il prelievo del relativo saldo.
In caso di autoesclusione a tempo indeterminato, anche se effettuata per errore, il giocatore potrà chiedere la revoca solo dopo sei mesi, mentre, in caso di autoesclusione a tempo determinato (30, 60 o 90 giorni) la riattivazione sarà automatica allo scadere del termine fissato.
L’autoesclusione può essere attivata o revocata attraverso l’uso di SPID sul portale di ADM o attraverso una richiesta ad un concessionario con cui il giocatore ha un conto di gioco.
Il giocatore ha anche la possibilità di richiedere la sospensione del conto di gioco, in questo caso l’inattività avrà effetto solo presso il concessionario al quale è stata richiesta la sospensione.
L’autoesclusione è uno strumento che obbligatoriamente tutti i concessionari devono offrire ai propri giocatori. Ai fini di una condotta di gioco responsabile il sistema di autoesclusione deve essere reso accessibile sul sito di gioco del concessionario almeno dalla pagina sulla tutela del giocatore. Per l’attuazione dello strumento dell’autoesclusione i concessionari del gioco a distanza hanno seguito quanto stabilito dall’ADM e dai relativi protocolli di comunicazione informatica SGAD.
In caso di autoesclusione a tempo indeterminato, il giocatore ha anche la possibilità di revocare la richiesta di autoesclusione, tramite una speciale procedura di identificazione; la revoca dell’ordine di autoesclusione non può avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dal momento della richiesta.
Ecco il riepilogo delle caratteristiche dello strumento dell’autoesclusione del gioco a distanza:
ac/AGIMEG