Regione Lazio: chiarimenti su Legge sul gioco. Dagli orologi ai segnali acustici ai tempi di gioco, tutti i dettagli. Oltre alle slot ‘colpiti’ (per errore?) anche gli apparecchi senza vincite in denaro. La circolare integrale

La Regione Lazio torna sulla Legge regionale sul gioco per fornire chiarimenti sulle modifiche apportate al testo ad agosto.

Ricordiamo che tra le modifiche è prevista l’eliminazione della retroattività degli obblighi di distanza delle sale gioco dalle aree sensibili, che si riduce da 500 a 250 metri ma sarà in vigore solamente per le nuove sale.

Nel testo tuttavia sono previste prescrizioni valide per tutti gli esercenti, tra cui: la riduzione della frequenza delle singole giocate; la separazione netta tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi; una pausa obbligatoria di 5 minuti ogni trenta minuti di gioco consecutivi; interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza; riduzione delle fasce orarie.

Ecco i chiarimenti della Regione:

Con riferimento all’articolo 2 della L.R. n. 5/2013 si forniscono di seguito alcuni chiarimenti, in particolare, sulle seguenti definizioni contenute alle lettere a) e c), dell’art. 2: “a) gioco d’azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

  1. c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.”

È, dunque, alla luce di tali definizioni che occorre individuare il perimetro delle “prescrizioni”, dalla 1) alla 7), contenute nel nuovo art. 4, comma 1, lett b), della LR. 5/13, come modificato dalla LR. 11 agosto 2022, n. 16.

Le prescrizioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) si riferiscono espressamente agli “apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931” e non possono quindi sussistere dubbidi sorta circa il perimetro di applicazione.

Relativamente al punto 4) – dove è prevista l’“interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale” – non essendo stata inserita alcuna limitazione, deve ritenersi applicabile a tutte le sale da gioco così come definite dalla lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della LR. 5/2013.

Per quanto concerne, invece i punti 3), 5) e 7), ove si parla genericamente di “apparecchio di gioco” o di “apparecchiature di gioco” ovvero di “postazioni per il gioco”, va rilevato che il legislatore regionale non ha utilizzato il termine “d’azzardo”, che avrebbe reso inequivoco il perimetro di applicazione alla luce della citata definizione contenuta all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge in esame. Tuttavia, è ragionevole ritenere, in base alla natura delle prescrizioni ivi contenute e in considerazione di quanto disposto dall’art. 11-bis, comma 21, che il riferimento sia comunque da intendere al “gioco d’azzardo” e, conseguentemente, agli “apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Alla luce del combinato disposto dell’art. 11-bis, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 5/2013, si ritiene che le prescrizioni relative al divieto di fumo debbano trovare applicazione nei luoghi dove sono installati gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del r.d. 773/1931.

Per quanto concerne, il punto 3), contenuto nel nuovo art. 4, comma 1, lett b) riguardante la “pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente”, da intendersi come prescrizione volta a interrompere l’eventuale l’immersione compulsiva nel gioco con perdita del controllo cognitivo e razionale dello scorrere del tempo, si ritiene che tale limitazione trovi adeguata applicazione attraverso l’adozione delle seguenti misure:

1) Collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm. 35 ogni n. 3 videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizza tali apparecchi;

2) Collocazione di un cartello di formato minimo di cm 100X70 (vedi mod. allegato) che indichi la prescrizione dell’interruzione del gioco per 5 min. ogni 30 min. di gioco, nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione. Si specifica che in tale cartello ogni esercente dovrà inserire il riferimento telefonico dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell’ASL competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’esercizio commerciale;

3) Installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti, preregistrato, dal seguente contenuto: “si ricorda ai signori clienti di fare una pausa di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco”, al fine di scandire lo scorrere del tempo ed evitare che i giocatori perdano un riferimento temporale reale (*).

Nel raccomandare ai destinatari della presente la massima diffusione, si richiamano altresì gli Enti locali ai compiti di vigilanza sull’osservanza di questa disposizione e di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di gioco d’azzardo (L.R. 5/2013 e successive modificazioni).

Qui il documento ufficiale. cdn/AGIMEG