Ddl su reati contro animali: ordine del giorno chiede proroga ad adeguamento vincoli imposti ai galoppatoi

Prosegue nella seconda Commissione Giustizia del Senato l’esame del disegno di legge sulle ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali’.

Riguardo l’ippica e i cavalli sono stati presentati un emendamento e un ordine del gioco. L’ordine del giorno chiede un proroga all’adeguamento ai stringenti vincoli imposti ai galoppatoi in quanto in Sardegna si metterebbero a rischio le corse dei cavalli. Mentre la proposta emendativa prevede sanzioni importanti in caso di mancato rispetto delle tutele previste per gli animali impiegati in attività sportive, ivi compresi i cavalli.

G/1308/14/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI (Misto)

Il Senato premesso che: il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali, finalità di certo condivisibile; il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport del 8 gennaio 2025 concernente « Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati » impone stringenti vincoli perché i galoppatoi possano ottenere le autorizzazioni e l’omologazione; in Sardegna, le corse di cavalli sono espressione antica e storica dell’identità di una o più comunità. Fino alla stagione 2024, grazie alla deroga prevista nel decreto precedente per i galoppatoi comunali, nelle corse sarde sono stati impiegati cavalli di razza Purosangue inglese all’interno di apposite strutture sportive, seppure non omologate, che rispecchiassero le caratteristiche tecniche, di sicurezza (per animali e spettatori), di rispetto del benessere animale proprie delle strutture e degli impianti ippici ufficiali, che negli anni sono state oggetto di un continuo adeguamento tecnico alle normative vigenti; con l’entrata in vigore del nuovo decreto numerose manifestazioni sarebbero a rischio per l’impossibilità di adempiere alle numerose prescrizioni ivi contenute, in particolare, la procedura omologatoria richiede infatti tempi tecnici incompatibili con l’imminenza della stagione ippica 2025; numerosi galoppatoi comunali sardi pur essendo equiparabili alle strutture ufficiali autorizzate dal MASAF e dalla FISE, non potrebbero ospitare manifestazioni: nella sola regione sarda sarebbero sei i galoppatoi a rischio, ubicati nei comuni di Guasila, Bono (SS), Pozzomaggiore (SS), San Giovanni Suergiu (Sud Sard.), Fonni (NU) e Orgosolo (NU), Si impegna il Governo a valutare di introdurre una proroga delle tempistiche di adeguamento alla nuova normativa, o una deroga nell’applicazione della stessa, per i casi in cui il galoppatoio presenti altissimi standard di sicurezza.

14.0.8 SIRONI, BILOTTI, LOPREIATO (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 14-bis. (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 1. All’articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attivita’ sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell’affiliazione, per le societa’ e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilita’ civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo ndr.), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo 544-ter del codice penale (Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale ndr) nei casi di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 7, (1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita’ sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. 2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. E’ altresi’ vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita’ cognitive e delle modalita’ di apprendimento degli animali. 3. Non e’ ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attivita’ sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. 4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche’ di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumita’ degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. 7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumita’, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. ndr.) previste per gli animali impiegati in attività sportive, ivi compresi i cavalli.” ». cdn/AGIMEG