Home Focus PVR, FIPE promuove i pagamenti tracciabili e chiede ai concessionari “istruzioni uniformi, sistemi informatici adeguati”

PVR, FIPE promuove i pagamenti tracciabili e chiede ai concessionari “istruzioni uniformi, sistemi informatici adeguati”

Albo PVR Consiglio di Stato ricariche prelievi e computer

#image_title

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7220 del 30 settembre 2026, e ADM, con la determinazione n. 675265/RU del 22 ottobre 2026, sono intervenuti sulla disciplina dei Punti Vendita Ricariche (PVR), attività che può essere svolta anche dai Pubblici Esercizi in possesso dei requisiti previsti.

La sentenza annulla il divieto generalizzato di mettere a disposizione dei clienti apparecchiature che consentano l’accesso al gioco online, confermando invece il limite complessivo settimanale di 100 euro per le ricariche in contanti e il divieto di prelievo presso i PVR.

La determina chiarisce le condizioni di utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili, compresi quelli a spendibilità limitata alimentabili mediante PIN o voucher, che, nel rispetto dei requisiti prescritti, non sono soggetti al predetto limite. Per gli strumenti a spendibilità limitata già in uso e conformi è previsto un regime transitorio fino al 31 marzo 2027, entro cui presentare le relative relazioni asseverate.

Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Confcommercio, con la circolare n. 123 del 5 novembre 2026, informa che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 7220 del 30 settembre 2026, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la determinazione direttoriale n. 675265/RU del 22 ottobre 2026, sono intervenuti su aspetti strettamente collegati della disciplina dei punti vendita ricariche per il gioco online. Il primo provvedimento riguarda l’istituzione e la disciplina dell’Albo; il secondo definisce le caratteristiche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzabili per le operazioni sui conti di gioco.

I provvedimenti presentano profili d’interesse anche per i Pubblici Esercizi che svolgono attività di PVR. Come illustrato nelle circolari Fipe correlate, l’art. 13 del D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 ha previsto l’istituzione di un apposito Albo per gli esercenti che, sulla base di accordi con i concessionari, prestano servizi accessori al gioco online. L’attività comprende l’assistenza al giocatore nell’apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, restando esclusa l’offerta del gioco a distanza.

Tra i soggetti ammessi rientrano anche i Pubblici Esercizi, quali bar e ristoranti, in possesso di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 TULPS e degli ulteriori requisiti prescritti. Fipe ricorda che, ai sensi dell’art. 152 del R.D. n. 635/1940, il titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività (SCIA o autorizzazione) svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza. La disciplina prevede, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo previo pagamento di un importo annuale di 100 euro e l’esposizione di una targa identificativa.

La circolare illustra i principali contenuti dei due provvedimenti e le conseguenti indicazioni per gli esercenti.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7220 del 30 settembre 2026

Con la sentenza n. 7220/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’impugnazione della determinazione ADM del 25 ottobre 2024, prot. n. 656848/RU, relativa all’istituzione e alla disciplina dell’Albo PVR.

L’attuazione del nuovo sistema è stata tuttavia interessata da un contenzioso concernente, anzitutto, la sua applicazione agli operatori collegati ai concessionari in regime di proroga. Sul punto, il Tar Lazio con sentenza n. 4004/2025 (circolare Fipe n. 56/2025) aveva escluso l’applicabilità dell’obbligo di iscrizione agli esercenti convenzionati con i concessionari in proroga, collegando l’operatività del nuovo regime all’assegnazione delle nuove concessioni. Nel giudizio ora definito dal Consiglio di Stato, il Tar Lazio, con la distinta sentenza n. 4391/2025, aveva analogamente escluso l’applicazione immediata della nuova disciplina ai concessionari in proroga e agli esercenti collegati, senza esaminare le ulteriori contestazioni sul contenuto delle disposizioni.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario pronunciarsi anche su tali contestazioni, poiché il differimento dell’applicazione delle regole non esauriva l’interesse degli operatori a ottenerne l’esame.

I principali contenuti della decisione riguardano:

Quanto alla decorrenza del nuovo regime, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello incidentale di ADM, confermando che la disciplina dei PVR non poteva essere applicata anticipatamente rispetto alla definizione della procedura di assegnazione delle nuove concessioni, in considerazione dello stretto collegamento tra queste ultime e i servizi accessori. La pronuncia dà, tuttavia, atto della successiva conclusione della gara e della stipula dei relativi contratti.

La determina ADM n. 675265/RU del 22 ottobre 2026

Nel quadro appena descritto si inserisce la determinazione ADM n. 675265/RU del 22 ottobre 2026, che chiarisce le condizioni di utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante, dando attuazione all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 41/2024. Il provvedimento assume particolare rilievo per i PVR perché individua gli strumenti utilizzabili senza applicazione del limite settimanale di 100 euro e disciplina i requisiti di tracciabilità e la registrazione delle operazioni.

Si riportano di seguito i rilievi principali della determina e le relative indicazioni operative.

Le modalità di ricarica dei conti di gioco

La determina distingue tre differenti modalità:

L’utilizzo di un PIN, di un codice a barre o di un voucher non comporta, di per sé, l’esclusione dal limite previsto per il contante.

Requisiti degli strumenti a spendibilità limitata e regime transitorio

L’art. 3 della determina richiede che tali strumenti garantiscano:

L’emittente deve attestare tali requisiti mediante una relazione asseverata da un soggetto terzo esperto in materia bancaria e/o antiriciclaggio, da presentare ad ADM tramite i concessionari interessati.

Prima della trasmissione, il concessionario verifica la sussistenza dei requisiti sulla base delle attestazioni contenute nella relazione; è inoltre tenuto a verificarne la permanenza nel tempo. La presentazione della relazione consente l’utilizzo dello strumento asseverato, ferma restando la possibilità di successivi controlli.

Per gli strumenti già in uso e rispondenti ai requisiti prescritti è previsto un regime transitorio fino al 31 marzo 2027, termine entro cui i concessionari interessati devono presentare le relative relazioni asseverate. Resta possibile introdurre nuovi strumenti anche successivamente a tale data.

Il periodo transitorio non costituisce un’autorizzazione generalizzata all’utilizzo di qualsiasi voucher o strumento nominativo: i requisiti previsti dalla determina devono essere già rispettati.

ADM trasmette le relazioni alla Guardia di Finanza e alla Banca d’Italia per i controlli di competenza e verifica sul territorio l’utilizzo degli strumenti da parte dei concessionari. In caso di assenza dei requisiti o di non veridicità della relazione asseverata, l’Agenzia sospende l’operatività dello strumento e applica le penali convenzionali al concessionario, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.

Divieto di prelievo e pagamento delle vincite presso i PVR (art. 5)

In continuità con quanto confermato dal Consiglio di Stato, la determina ribadisce il divieto di consentire presso i PVR i prelievi delle somme giacenti sui conti di gioco e i pagamenti delle vincite.

I prelievi possono essere effettuati esclusivamente mediante conti o strumenti di pagamento regolamentati, intestati al titolare del conto di gioco, previa verifica da parte del concessionario.

Le indicazioni operative per gli esercenti

Gli esercenti devono prestare particolare attenzione ai seguenti profili:

Gli esercenti non sono tenuti a svolgere autonomamente la verifica giuridica o l’asseverazione degli strumenti di pagamento, attività che la determina attribuisce agli emittenti e ai concessionari. Devono tuttavia rispettare le procedure applicabili alle operazioni materialmente effettuate presso il punto vendita.

logo fipe

Alla luce delle nuove disposizioni, secondo Fipe sarebbe opportuno raccomandare ai Pubblici Esercizi che svolgono attività di PVR di:

La Federazione valuta positivamente l’introduzione di criteri chiari per l’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili, anche attraverso nuove soluzioni tecnologiche, purché sia garantita la sicurezza delle operazioni e la piena osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

La Federazione evidenzia, al tempo stesso, l’importanza che la maggiore articolazione degli strumenti di pagamento non comporti incertezze operative o impropri trasferimenti di responsabilità sugli esercenti. In particolare, Fipe ritiene necessario che i concessionari assicurino alla rete PVR istruzioni uniformi, sistemi informatici adeguati, procedure di controllo affidabili e attività formative proporzionate ai servizi prestati.

La Federazione continuerà a seguire gli sviluppi della disciplina e l’applicazione dei provvedimenti illustrati, anche per promuovere presso le autorità competenti gli opportuni chiarimenti sulle responsabilità degli esercenti, sulla tracciabilità delle operazioni e sulle modalità di utilizzo degli strumenti dedicati. fp/AGIMEG

Exit mobile version