Provincia Autonoma di Trento: ripristino apparecchi da gioco rimossi e distanziometro a 200 metri dai luoghi sensibili, in Consiglio disegno di legge Leonardi (Forza Italia)

E’ stato assegnato alla commissione Politiche sociali e sanità del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento il disegno di legge proposto da Giorgio Leonardi (Forza Italia) “Modificazioni della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), e dell’articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25”. Nel disegno di legge sono previsti corsi di formazione per gli operatori di gioco ed è fissato il distanziometro, per le nuove installazioni, a 200 metri dai luoghi ritenuti sensibili. Previsto il ripristino degli apparecchi da gioco per i quali è stata prevista la rimozione dalla legge regionale.

Ecco il testo integrale della normativa:

Art. 1 Integrazione dell’articolo 4 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2015 sono inseriti i seguenti: “3 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, e successivamente con cadenza biennale, i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro sono tenuti a frequentare corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari o da altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, disciplina i corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei gestori e le altre modalità attuative. 3 ter. Presso ogni esercizio, comunque denominato, all’interno del quale sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), deve essere presente un’area dedicata all’informazione, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e dev’essere esposta agli utenti una nota informativa nella quale sono indicati: a) il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e i rischi connessi al gioco; b) i recapiti per le informazioni relative alle attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare i gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.”

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015 1. L’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente: “Art. 5 Collocazione degli apparecchi da gioco 1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco è vietata la nuova installazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 a una distanza inferiore a duecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici secondari, università e biblioteche pubbliche; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) luoghi di culto. 2. Restano valide le autorizzazioni e le licenze comunque concesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 1931, sino al momento della data di entrata in vigore di quest’articolo, con la conseguente possibilità di mantenere i relativi apparecchi, nel numero presente in quel momento. 3. Ai fini di questa legge per nuova installazione s’intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore di quest’articolo, esclusa la loro sostituzione. 4. Non costituiscono nuova installazione, ai fini di questa legge: a) le variazioni della titolarità di esercizi dovute ad atti di trasferimento a qualsiasi titolo o di affitto di azienda; b) le modificazioni o le variazioni del soggetto concessionario o gestore degli apparecchi; c) i rinnovi o le modificazioni o le variazioni nel contenuto degli accordi contrattuali disciplinanti i rapporti tra gli operatori della filiera della raccolta del gioco lecito.”

Art. 3 Abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale n. 13 del 2015 1. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge provinciale n. 13 del 2015, nonché l’articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 4 Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2015 1. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2015 le parole: “, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 2” sono soppresse. 2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente: “3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 3 bis e 3 ter, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.”

Art. 5 Abrogazione dell’articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2015 1. E’ abrogato l’articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2015, nonché l’articolo 33 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 6 Modificazione dell’articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 1. Il comma 2.1. dell’articolo 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Possono essere ripristinati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi da gioco per i quali è stata prevista la rimozione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015. cdn/AGIMEG