Dossier, Decreto Fiscale: “Verificare eventuale minor gettito da esonero dal registro unico degli operatori degli apparecchi senza vincita in denaro”

“ARTICOLO 20 Lotteria degli scontrini. La norma, nella formulazione originaria, dispone, in tema di lotteria degli scontrini disciplinata dal comma 54021 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che, qualora l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dal citato comma 540, lo stesso sia punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 relativo al concorso di violazione e continuazione. Si stabilisce altresì che nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 la sanzione non si applichi agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore entrata complessivi in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022. In particolare, la RT afferma che l’introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dell’articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, determina un aumento di gettito IVA dovuto ad un effetto di deterrenza e quantificabile a regime in 4,5 milioni di euro circa. La stima del maggior gettito è poi ridotta di una quota dovuta alla non applicazione delle sanzioni nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso nella misura di 0,78 milioni nel 2020 e 0,22 milioni nel 2021. Si arriva così alla stima del maggior gettito complessivo come sopra indicato”. E’ quanto sottolineato nel Dossier di Verifica delle quantificazioni al Decreto Fiscale con le modifiche della Commissione. “Le modifiche, introdotte in sede referente, sostituiscono integralmente l’articolo 20,
eliminando le sanzioni previste dal testo vigente e prevedendo un sistema di segnalazioni,
ai sensi del quale il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale
Lotteria la circostanza che l’esercente al momento dell’acquisto ha rifiutato di acquisire il
codice lotteria. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Viene inoltre posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Viene inoltre previsto che i contribuenti, per partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto debbano comunicare all’esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini. L’emendamento che ha sostituito l’articolo è privo di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo. In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma sostituisce integralmente il testo vigente dell’articolo 20, eliminando le sanzioni previste. In proposito si rileva che proprio in relazione all’introduzione delle sanzioni e al conseguente effetto di deterrenza prodotto dalle stesse, la relazione tecnica, riferita al testo originario, stimava un effetto di maggior gettito. Alla luce di tali considerazioni appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi in merito all’effettiva idoneità della norma in esame a conseguire il maggior gettito ascritto alla stessa nel testo vigente. In merito al posticipo dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 della data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, pur rilevando che al citato comma 540 della legge 232/2016 non furono ascritti prudenzialmente effetti di maggior gettito, andrebbe comunque acquisita una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni”, aggiunge il testo. In riferimento agli articoli sui giochi invece: “ARTICOLO 27, comma 3. Esonero di taluni esercenti dal registro unico degli operatori del gioco pubblico. Le modifiche, inserite in sede referente, escludono talune categorie di esercenti dall’obbligo di iscriversi al Registro unico degli operatori del gioco pubblico. In particolare, non risultano più tenuti a tale adempimento i possessori e detentori degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del TULPS. Si tratta dei seguenti apparecchi (distinti secondo le indicate lettere): a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Il comma 4 dell’articolo 27, non modificato dall’emendamento in esame, prevede un versamento annuo per l’iscrizione al Registro. Per effetto di tali versamenti all’articolo 27, nel testo originario, sono stati ascritti effetti di maggior gettito, per 27,9 mln annui dal 2020. Le categorie che vengono escluse dall’emendamento in esame erano originariamente tenute al versamento di euro 200,00. Si rammenta che la relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 24 non fornisce un’indicazione separata circa la numerosità dei soggetti ora esclusi, dalla quale si possano trarre indicazioni per una verifica delle quantificazioni. L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo”, continua il testo. “In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma esclude taluni esercenti di gioco pubblico dall’obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico e, conseguentemente, dai relativi versamenti annui. Conseguentemente, andrebbero acquisiti dati ed elementi di stima volti a valutare se, per effetto della predetta esclusione, siano configurabili effetti di minor gettito e, in caso affermativo, di quale entità. Ciò in considerazione del fatto che ai versamenti previsti dalla norma in esame, nel testo originario, erano stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica”, conclude. cdn/AGIMEG