Ddl Mirabelli: entro il 1° gennaio 2020, diminuzione a 55mila punti gioco con awpr e puntate vietate con banconote, monete o moneta elettronica. Ecco il testo integrale

Una serie di disposizioni volte al riordino della disciplina dei giochi pubblici, con proposte finalizzate alla raccolta sistematica in un unico provvedimento delle disposizioni sui singoli giochi e ad un riordino del prelievo fiscale sui medesimi. E’ questo l’obiettivo del disegno di Legge del senatore Mirabelli. “Le misure introdotte dal disegno di legge, molte delle quali frutto delle proposte avanzate in sede di Conferenza unificata – si legge nella relazione che accompagna il ddl – sono mirate: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi; a recuperare i fenomeni di ludopatia e a contrastare il gioco d’azzardo patologico; a vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive e, in particolare, in occasione della trasmissione di eventi sportivi in diretta; a diminuire progressivamente la domanda e l’offerta dei giochi; a normare in modo stringente le regole di esercizio dell’attività di offerta di giochi e di comportamento nei punti di gioco, in particolare introducendo l’obbligo di identificazione del giocatore al fine di evitare l’ingresso nei punti di gioco dei minori; a potenziare gli strumenti di contrasto all’illegalità e alla tracciabilità dei capitali; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione e ad armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; a riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici è riservato allo Stato nell’ambito di un quadro normativo adottato sentite le regioni e gli enti locali. Il modello organizzativo si fonda, pertanto, sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. L’applicazione di regole trasparenti ed uniformi è garantita sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione territoriale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Nel merito, il disegno di legge si suddivide in 6 titoli. Il primo titolo contiene le disposizioni generali del provvedimento. Esso si suddivide in 9 capi recanti: 1) l’oggetto, le finalità e i principi del provvedimento; 2) le definizioni; 3) le fonti della disciplina dei giochi; 4) la disciplina della rete dei giochi; 5) l’abilitazione all’offerta di giochi; 6) la disciplina delle concessioni delle reti di gioco; 7) la disciplina degli aggi e dei compensi; 8) le azioni di contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo patologico; 9) la pubblicità. Il titolo secondo disciplina le entrate da giochi, definendo le entrate tributarie e non tributarie connesse ai giochi e le misure relative all’accertamento e alla riscossione. Il titolo terzo disciplina le sanzioni connesse ai giochi ed in particolare quelle penali, amministrative, tributarie e le disposizioni generali in materia di penali convenzionali. Il titolo quarto reca disposizioni sui controlli per il settore dei giochi ed in particolare i poteri e le attività affidate a tal fine all’Agenzia delle entrate e ad altri soggetti preposti al controllo. Il titolo quinto reca la disciplina dei singoli giochi, ovvero dei giochi mediante apparecchi con e senza vincita di denaro, delle scommesse e dei giochi di ippica nazionale, del gioco del bingo, dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei concorsi pronostici, delle lotterie, delle lotterie ad estrazione differita, delle lotterie ad estrazione istantanea e del gioco a distanza. Il titolo sesto reca le disposizioni finali e le abrogazioni di norme previgenti in tema di giochi”.

Nel testo si legge che “a decorrere dal 1° gennaio 2020, i punti di offerta di gioco certificati in tutto il territorio nazionale nei quali potranno essere presenti awpr sono fissati in 55.000 di cui:

  1. a) 27.000 bar
  2. b) 10.000 tabacchi
  3. c) 2.800 sale vlt
  4. d) 200 sale bingo
  5. e) 10.000 agenzie o negozi
  6. f) 5.000 punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici”.

Tale riduzione sarà attuata secondo le modalità indicate dal Mef con un apposito decreto. Sempre a partire al 1° gennaio 2020, in tutti i punti di offerta di gioco, il gioco è consentivo esclusivamente attraverso l’utilizzo della “Carta nazionale dei servizi o della carta dell’esercente o della tessera sanitaria. A decorrere dalla medesima data è vietato l’utilizzo degli apparecchi awpr mediante utilizzo di monete, banconote e di qualsiasi altra forma di moneta elettronica”.

Il ddl recepisce la norma contenuta nel Decreto Dignità riguardo lo stop alla pubblicità dei giochi, escludendo però da tale divieto “i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura”. Sono previste “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita” che dovranno figurare sulle schedine e sui tagliandi di gioco. Ecco il testo integrale del ddl: ddl_mirabelli_giochi_2018

lp/AGIMEG