Ddl Bilancio, ultima bozza: confermata gara per rinnovo concessioni slot e vlt, ma arriva la tassa per tutte le vincite alle vlt. Ecco come saranno tassate le vincite a tutti i giochi

Nuova bozza della Legge di Bilancio, che Agimeg ha potuto visionare, ed ancora ritocchi per quanto riguarda il settore dei giochi. Rimane invariata la parte concernente la gara per il rinnovo delle concessioni di slot e vlt. Sempre 250mila diritti per le slot, con base d’asta di 1.400 euro e 58mila diritti per le vlt, con base d’asta a 15.500 euro. 35mila i diritti per i punti vendita presso bar e tabacchi (base d’asta 11mila euro a punto), 2.800 diritti per le sale giochi (offerta minima 30mila euro) e 50 diritti per poter offrire gioco a distanza, con base d’asta a 2 milioni di euro.

Novità invece per la Tassa sulle vincite. Confermato l’aumento per le vincite superiori ai 500 euro, che passerà dall’attuale 12% al 15% a partire dal 1° marzo 2020 ma solo per Gratta e Vinci, SuperEnalotto, Lotterie Nazionali e WinForLife. Per le vlt invece l’aumento sarà sempre al 15% ma a partire dal 1° maggio 2020. Per questi apparecchi però verrà introdotta, dal 1° maggio 2020, anche una tassa dell’1,8% per le vincite fino a 500 euro. Percentuale che scenderà all’1,3% dal 1° gennaio 2021. Ecco il testo integrale della parte inerente i giochi:

Art. 92
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

  1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
  2. a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
  3. b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro  15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
  4. c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
  5. d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
  6. e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
  7. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
  8. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
  9. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

 

Art. 93

(Incremento del prelievo sulle vincite)

  1. Il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nelle seguenti misure:
  2. a) 1,8 per cento dal 1 maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1 gennaio 2021, per le vincite fino a 500 euro;
  3. b) 15 per cento, dal 1 maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.
  4. A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 15 per cento.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata  la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto,  di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

lp/AGIMEG