Bando online, avv. Lo Presti ad Agimeg: “Con la sentenza del Tar Lazio gara da riaprire e concessione assegnata a chi è stato illegittimamente escluso”

“Dopo la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio in merito alla illegittima esclusione dal bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, pubblicato nel gennaio del 2018, lo studio legale di cui sono titolare ha ricevuto diverse richieste di assistenza da parte di operatori di gioco”. – ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Antonella Lo Presti – “Quest’ultimi, avendo appreso l’interpretazione formulata dal Tribunale Amministrativo del Lazio nella pronuncia di cui parlerò più avanti, si dolevano di non aver partecipato al bando ritenendo di non rientrare nella categoria di “operatore di gioco” e chiedevano quali fossero i possibili scenari alla luce di tale decisione, pronti, qualora ve ne fosse la possibilità, a presentare la domanda di partecipazione nell’auspicata ipotesi di riapertura dei termini. E’ doveroso comunque fare una breve premessa. Con la sentenza, pubblicata dalla vostra agenzia, del 26 agosto u.s. il Tar Lazio, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso proposto da un operatore di gioco, nella specie un gestore di sala, che essendo stato escluso dalla procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici indetta da ADM con bando pubblicato a gennaio 2018, aveva chiesto l’intervento dell’Ill.mo Collegio onde ottenere l’annullamento dei provvedimento di esclusione e di una serie di altri atti presupposti, connessi e conseguenti. Il Tar ha ritenuto fondate le censure sollevate dalla difesa della ricorrente, evidenziando che l’interpretazione dell’espressione “operatore di gioco,” utilizzata dall’Amministrazione e dalla Commissione che ha esaminato le domande di partecipazione alla procedura al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, è senz’altro errata. Questo perché – prosegue l’avvocato Lo Presti –  rientra nella figura individuata “operatore di gioco” non soltanto chi opera nella filiera del gioco per avere già conseguito la concessione, in altre parole i concessionari di gioco, ma anche chi abbia esercitato almeno una tipologia di gioco e sia stato incaricato della raccolta in forza di un contratto stipulato con il concessionario. ADM, invece, aveva puntato su un’interpretazione restrittiva ritenendo che gli altri titoli autorizzatori cui fa riferimento il bando, ovvero  “l’autorizzazione e gli altri titoli abilitativi” fossero riferibili a coloro i quali operano nel settore del gioco però in paesi stranieri, nei quali per l’esercizio dell’attività in questione la normativa di riferimento prevede un titolo diverso da quello richiesto dalla normativa italiana.  Il collegio adito, dando rilievo all’espressione utilizzata nel bando che giustappone i diversi titoli “concessione, autorizzazione e titolo abilitativo”, ha correttamente ritenuto che rientrino tra gli “operatori di gioco” anche coloro i quali siano titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del TULPS ed effettuano raccolta su incarico del concessionario, in altre parole anche i gestori di sala, fermo restando gli altri requisiti. A questo punto un quesito nasce spontaneo: cosa succederà per quegli operatori di gioco che illegittimamente esclusi non abbiano impugnato le determinazioni che sancivano la loro esclusione? Il collegio nella pronuncia esaminata ha correttamente disposto l’annullamento degli atti pregiudizievoli per la ricorrente e, quindi, la determinazione di aggiudicazione della procedura, nei limiti dell’interesse della ricorrente, ma viene da chiedersi se questa pronuncia avrà effetti sull’intera procedura di aggiudicazione.  E chiaro che è troppo presto per poter formulare congetture anche in considerazione del fatto che l’amministrazione ha ancora la possibilità di impugnare la decisione del Collegio adito innanzi al Consiglio di Stato, che potrebbe di fatto sovvertire la pronuncia emessa dal giudice, ma qualora la pronuncia non fosse appellata o pur appellata il supremo Collegio dovesse confermare il ragionamento proposto dal giudicante di primo grado, si prospetterebbe una situazione alquanto interessante. ADM, infatti, dovrà fare i conti con gli operatori di gioco che, trovandosi nella medesima situazione della società illegittimamente esclusa, risultata poi vittoriosa nel contenzioso proposto, non abbiano intentato alcuna azione giudiziaria, fuorviati anche dai chiarimenti pubblicati da ADM sull’espressione “operatore di gioco” e, quindi, siano rimasti irrimediabilmente esclusi e con quelli che, alla luce delle indicazioni fornite dall’Amministrazione proponente, abbiano deciso di rimanere fuori dalla procedura di selezione, non presentando nemmeno la domanda. E’ evidente che qualora l’Amministrazione darà esecuzione alla sentenza condividendo il principio di diritto indicato dal TAR Lazio (in tal caso non impugnando) o fosse costretta a dare esecuzione alla sentenza (in caso di conferma del Consiglio di Stato) sarebbe opportuno, anche in ossequio al principio di buona amministrazione che contraddistingue l’operato delle Pubbliche amministrazioni, che ADM, da un lato, rivedesse l’intera procedura di selezione, ammettendo e, quindi, aggiudicando le concessioni agli operatori di gioco che siano stati illegittimamente esclusi, pur possedendo i requisiti previsti dal bando alla luce dell’interpretazione data dal Tribunale Amministrativo, dall’altro riaprisse i termini per la partecipazione al bando a coloro i quali, trovandosi in possesso dei requisiti indicati, non abbiano presentato la domanda ritenendo di non rivestire la qualità di operatori di gioco. Ci si auspica – conclude l’avvocato – che l’Amministrazione non rimanga indifferente ad una simile pronuncia e consenta a coloro i quali mirano ad operare nella filiera di gioco e siano in possesso dei requisiti richiesti, di poter partecipare legittimamente al bando, nel pieno rispetto del principio di Buona Amministrazione predetto ma anche a tutela dell’interesse pubblico pienamente soddisfatto dal Principio di Massima Partecipazione degli Operatori”. lp/AGIMEG