Piemonte, Giunta regionale approva ddl con modifiche alla legge sul gioco: dalla formazione per la prevenzione del GAP alla verifica dell’identità dei minori

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il ddl contenente le “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)”. Le modifiche contenute nel disegno di legge sono state introdotte – come si legge nella relazione che accompagna il Ddl che Agimeg ha potuto visionare – a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni e dagli operatori privati sulla l.r. 19/2021.

Esse sono di natura esclusivamente tecnica e intendono rispondere a richieste interpretative, al fine di supportare i Comuni nella corretta applicazione della normativa.
Tra le modifiche si segnalano quelle sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che contengono l’utilizzo di definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di “Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

La possibilità della disciplina della formazione finalizzata alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico con delibera di Giunta regionale, senza attendere l’approvazione del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 6 della l.r. 19/21, al fine di consentire agli operatori del settore di poter frequentare, in tempi ragionevoli, i corsi di formazione, che rappresentano la condizione per il mantenimento o l’apertura delle attività di gioco. La verifica dell’identità del minore, anche con l’esibizione del documento di identità, in attesa che tutti gli apparecchi per il gioco siano dotati dell’idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria (ciò dipende dall’omologazione dell’apparecchio, ndr).

Infine, le disposizioni di modifica di cui all’art. 1, commi 1 e 3 e artt. 4, 5 e 6 sono proposte al fine di rispettare l’impegno istituzionale del Presidente della Giunta con il Governo a seguito dell’accoglimento dei rilievi presentati dai Ministeri del Lavoro, dell’Interno e dell’Istruzione, per evitare una possibile impugnativa legata al contrasto con le norme costituzionali concernenti il riparto delle competenze legislative.

ECCO LE MODIFICHE alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico):

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2021)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)) le parole: “e delle altre forze dell’ordine coinvolte” sono soppresse.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: “d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permetta una concreta valutazione del rischio di dipendenza, effettuato solo dagli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d’azzardo patologico. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza quinquennale, da effettuarsi entro sei mesi dall’apertura dell’attività;”.
3. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è soppresso.

Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 19/2021)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa.

Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.lr. 19/2021)
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 19/2021 dopo le parole: “apparecchio del gioco lecito” sono inserite le seguenti: “oppure tramite la verifica del documento di identità” e le parole: “nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 19/2021)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: “e a quelli formativi di secondo grado della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.

Art. 5. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 19/2021)
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: “e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;”.

Art. 6. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2021)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato.”.

Art. 7. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 19/2021)
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: “al regime autorizzatorio previsto” sono sostituite dalle seguenti: “ai regimi amministrativi previsti”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: “a) gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ”.

Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. cr/AGIMEG