Contrasto al Gioco patologico, FAQ Regione Piemonte: “I bar per reinstallare apparecchi dismessi dovranno presentare istanza di nuova apertura rispettando le distanze stabilite dalla legge regionale”

Sono state aggiornate le FAQ sul sito della Regione Piemonte in merito alle misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.

In particolare, viene sottolineato che: “I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit.”

“Il comma 2 dell’art. 26, consente anch’esso la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, ma solo ai titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, che presentino istanza al Comune/Questore competente, in relazione alla tipologia di gioco, fermo restando che il numero di apparecchi per il gioco reinstallabili non potrà essere superiore a quello individuato dall’art. 18 della legge regionale”.

“Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall’art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l’art. 16, co. 2, che stabilisce l’osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l’esercizio dell’attività da gioco”. lp/AGIMEG