Contrasto al Gioco patologico, FAQ Regione Piemonte: dalle nuove aperture, ai luoghi sensibili, ai corsi di formazione per esercenti

Pubblicate sul sito della Regione Piemonte le risposte ai quesiti sulle misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, dai corsi di formazione per gli esercenti ed i dipendenti, alle nuove aperture di attività legate al gioco, ai luoghi sensibili .

Disciplina corsi di formazione per esercenti e dipendenti: è possibile iscriversi ai corsi?
A seguito dell’abrogazione della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” è da ritenersi disapplicata anche la D.G.R. n. 43-8654 del 29-3-2019 e s.m.i., con la quale erano stati istituiti i corsi di formazione per gli esercenti dell’attività da gioco mediante gli apparecchi, di cui all’art. 110, commi 6 del r.d. n. 773/1931.
Si rimane in attesa dell’approvazione con deliberazione della Giunta regionale dei nuovi corsi di formazione, secondo quanto stabilito dalla nuova legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021.
Pertanto, si invita a non attivare nuove edizioni di corsi formativi, sia in presenza che a distanza, fino a che non sia stato approvato il provvedimento di cui sopra, così come previsto dalla normative vigente.

Nuove aperture di esercizi: sono consentite nuove aperture di esercizio nei bar?
L’art. 16, l.r. 19/2021 consente nuove aperture di esercizio relativamente alle attività di cui all’art. 3, co. 1 lettere c), d) ed e) e l’installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931.
Nell’ambito delle nuove aperture sembra siano incluse anche quelle dei bar, in quanto assimilabili ai punti per il gioco, di cui alla lettera e).
Naturalmente tutte le nuove aperture saranno soggette ai limiti di distanza fissati a seconda della popolazione dei Comuni dai luoghi sensibili indicati nella norma.

Luoghi sensibili e istituti finanziari: gli istituti di credito non dotati di sportello bancomat sono da considerarsi “istituti finanziari”?
L’art. 16, co. 2, lett.c), l.r. 19/2021 considera luoghi sensibili “gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro”.
Peraltro, tale articolo estende i luoghi sensibili relativi ai servizi di raccolta, concessione di credito, trasferimento e prelievo di denaro, rispetto all’elenco contemplato nell’ art. 5, co. 1, lett. g) l.r. 9/2016, nel quale non erano contemplati i servizi di trasferimento denaro.

Bancomat: è legittimo mantenere all’interno di sale bingo, sale da gioco o sale scommesse un apparecchio ATM (bancomat), che risultava già installato in virtù della l.r. 9/2016, abrogata dalla l.r. 19/2021?
Occorre chiarire preliminarmente, al fine di fornire una corretta risposta alla richiesta, se il titolare della sala da gioco, sala scommesse ha presentato, ai sensi dell’art. 26, l.r. 19/21, istanza per la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, che avrebbero dovuto essere dismessi in attuazione della l.r. 9/2016, in quanto i locali non osservavano le distanze dai luoghi sensibili.
Infatti, l’art. 26, l.r. 19/2021 consente la reinstallazione degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, rd 773/1931, dismessi in attuazione della l.r. 9/2016, previa istanza al Comune/Questura (da presentare entro il 31.12.2021) in relazione alla tipologica di giochi, in deroga ai limiti di distanziamento dai luoghi sensibili.
In mancanza di istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi, l’esercizio dell’attività sarà considerato “Nuova apertura di esercizio”, ai sensi dell’art. 16, l.r. 19/21, anche qualora dovesse qualificarsi la fattispecie come “trasferimento dell’attività in altro locale”, in quanto il comma 4 dell’articolo, la equipara a nuova apertura. Pertanto, essendo l’apparecchio bancomat collocato ad una distanza inferiore a quella prevista dal comma 2 dell’art. 16, l’esercizio dell’attività è interdetto, al fine di non incorrere nell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 23, l.r. 19/21.
Chiaramente, l’esercizio dell’attività potrà continuare nel caso in cui si provvedesse a disinstallare lo sportello bancomat.

Nuove aperture di esercizio – sale scommesse – luoghi sensibili: l’esercizio dell’attività di sala scommesse è tenuto a rispettare le distanze dai luoghi sensibili anche se non installa apparecchi da intrattenimento?
L’esercizio dell’attività di sala scommesse di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), L.R. 19/2021 rientra nell’art. 16, co. 2, della legge citata che recita:
E’ interdetto l’esercizio delle attività di cui all’art. 3, co. 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri (…)”.
Pertanto le nuove aperture di esercizio per le sale da gioco, sale scommesse, punti per il gioco, nonché le installazioni di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, sono soggette ai limiti di distanziamento stabiliti dall’art. 16, L.R. 19/2021.

Nuove aperture e superficie calpestabile: è corretto escludere dalla possibilità di installare o reinstallare apparecchi per il gioco gli esercizi con superficie inferiore ai 25 mq?
Per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 18 comma 1 lett. a) della L.R. n. 19/2021, si precisa quanto segue.
Dal combinato disposto dell’art. 18 comma 1 lett. a) e dell’art. 26 commi 1 e 2 della predetta legge regionale si evince, innanzitutto, che l’obbligo di rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla legge si applicano tanto alle nuove aperture di esercizio, quanto alle reinstallazioni.
In base all’art. 18 comma 1 lett. a) della L.R. n. 19/2021 il requisito dimensionale è riferito all’intera superficie nella quale si svolge l’attività dell’esercizio, e non alla sola area destinata alla gestione e commercializzazione di giochi: “Per le nuove aperture di esercizio dall’entrata in vigore della presente legge: a) non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro”.
Si precisa che per superfice calpestabile s’intendono “i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita”. lp/AGIMEG