Parlamento UE: “Legge Piemonte sul gioco non viola le regole della concorrenza nel perseguire obiettivi di tutela dei giocatori”

L’adozione da parte della Regione Piemonte della legge che introduce divieti e distanze per il gioco pubblico e l’installazione degli apparecchi da gioco non viola il trattato Eu sulla concorrenza all’interno del mercato interno. E’ quanto rende noto il Parlamento Europeo – in risposta alla petizione presentata dall’europarlamentare Alberto Cirio (FI) che aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità tra la legge regionale piemontese del 2016 e le libertà economiche del mercato interno previste dal Trattato – specificando che “gli Stati membri godono di un’ampia autonomia nella regolamentazione delle loro attività di gioco d’azzardo nazionali. Possono limitare la fornitura di servizi di gioco d’azzardo al fine di perseguire obiettivi di politica pubblica quali la tutela dei consumatori, compresa la lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo, purché tali restrizioni siano giustificate e in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal TFUE e interpretate dalla CGUE”.
Il firmatario, come confermato ad Agimeg, ha inteso denunciare gli effetti distorsivi della concorrenza di una legge regionale per la prevenzione della ludopatia, che vieta l’installazione di apparecchi da intrattenimento nelle vicinanze (meno di 300 metri) di luoghi particolarmente sensibili, quali scuole, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, banche e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, nonché stazioni di pullman e ferroviarie. Per l’europarlamentare il divieto in questione sarebbe sproporzionato all’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo patologico e costituisca una palese violazione delle libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e di prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE) e comporti una distorsione della concorrenza fra esercenti commerciali che gestiscono gli apparecchi in questione a seconda della loro ubicazione. Citando l’articolo 116 TFUE, che prevede un intervento della Commissione qualora una disparità di regolamentazione sia suscettibile di alterare in maniera significativa le condizioni di concorrenza del mercato interno, il firmatario chiedeva alle istituzioni europee di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con le libertà economiche del mercato interno, senza sottovalutare l’aspetto relativo alla promozione dell’occupazione (articolo 9 TFUE).
“Occorre notare – ha spiegato il Parlamento nella sua risposta – che non esiste una normativa sul gioco d’azzardo dell’UE specifica per settore. Gli Stati membri sono autonomi nel modo in cui regolano le loro attività di gioco d’azzardo fintantoché sono in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e come interpretate dalla Corte di giustizia delle l’Unione Europea (CGUE). Gli Stati membri possono limitare i servizi di gioco d’azzardo al conseguimento di obiettivi di politica pubblica (quali la protezione di consumatori, minori, giocatori, compresa la lotta contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, la lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro), ma le restrizioni devono essere proporzionate, giustificate e non discriminatorie. Allo stesso tempo, gli Stati membri devono dimostrare che le regole costituiscono una parte essenziale di un approccio coerente e sistematico e che le misure proteggono effettivamente i giocatori e il pubblico in generale dai pericoli associati al gioco d’azzardo. In secondo luogo, le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE si applicano in linea di principio al comportamento delle imprese. Solo in circostanze eccezionali la legislazione di uno Stato membro può violare le regole di concorrenza, in combinazione con altre disposizioni del TFUE. Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono indicazioni che evidenziano che dall’adozione della legge regionale nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica identificati, lo Stato membro falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno. In particolare, non vi sono indicazioni che la legge regionale in vigore richieda o incoraggi l’adozione degli accordi anticoncorrenziali in violazione dell’articolo 101 del TFUE o crei una situazione in cui un’impresa pubblica o un’impresa uno Stato membro ha conferito diritti speciali o esclusivi, che in quanto tali non sono vietati dal diritto dell’Unione, ma semplicemente esercitando i diritti preferenziali che gli sono conferiti, sono portati ad abusare della sua posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE”. cr/AGIMEG