Legge di Bilancio: costo proroghe sale giochi, sale scommesse, sale bingo. Controlli ed interventi. TUTTI GLI EMENDAMENTI (news in aggiornamento)

La Commissione Bilancio del Senato è impegnata con la discussione, in sede referente, del ddl di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 illustrato dai senatori Pesco, Errani e Rivolta. Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri. Sono 6.290 le proposte di modifica presentate dalle forze politiche. La proroga delle concessioni per il settore del gioco è al centro delle proposte emendative presentate per il settore. Ecco i testi degli emendamenti:

Pittella (PD)

(Disposizioni in materia di gioco del bingo)
1. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall’articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 10 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei S.p.A.. Gli oneri concessori previsti relativi ai periodi di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.
2. Per il solo periodo dal 1’ gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all’effettivo versamento.
Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023>> con le seguenti:<< di 589,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 497,3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.>>

(Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d’azzardo patologico)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 727, 729 e 730 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti commi:
“727. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, della salute delle persone, della pubblica fede dei giocatori e di effettività del divieto di gioco per i minori, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2022, definisce l’evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e degli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avendo quali criteri direttivi la possibilità, tramite le reti stesse, di verifica a distanza dei titoli autorizzatori, dell’avvio delle sessioni di gioco e dell’integrità dei programmi e dei dati di gioco nonché l’implementazione di sistemi di verifica della presenza degli avventori in un Registro nazionale di autoesclusione dall’accesso al gioco in esercizi con apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6.. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di sperimentazione di tecnologie innovative atte a consentirne la più rapida implementazione, prevedendo procedure di autorizzazione all’installazione da parte degli affidatari delle reti per la gestione telematica.
Per realizzare gli investimenti tecnologici necessari alla sperimentazione, detti affidatari hanno facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2022 titoli autorizzatori per apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in numero non superiore al settanta per cento degli apparecchi dei quali risultavano titolari al 31 dicembre 2020. Per ogni singolo titolo autorizzatorio è dovuto un corrispettivo, una tantum ai sensi dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 98 del 2011 di euro 2.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti risulti inferiore al settanta per cento degli apparecchi autorizzati, gli operatori che hanno già richiesto titoli nel loro limite massimo possono richiedere, entro il 15 ottobre 2022, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi di cui al presente comma. I corrispettivi sono versati per il cinquanta per cento entro il 30 novembre 2022 e per il restante cinquanta per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione di cui al successivo comma 729. È consentito l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate per la prestazione di garanzie economiche da parte di terzi agli affidatari delle concessioni. La sperimentazione delle necessarie implementazioni delle reti telematiche nonché degli apparecchi di nuova generazione tecnologica presso i punti vendita iscritti negli appositi registri tenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentita dal 1° luglio 2023 previa verifica del versamento del corrispettivo previsto al 30 novembre 2022 da parte del richiedente e del collaudo delle avvenute implementazioni sulla rete telematica. Il mancato versamento del corrispettivo dovuto comporta la decadenza da tutte le autorizzazioni già rilasciate. Per preservare un’adeguata offerta legale e la continuità del gettito erariale generato dall’offerta degli apparecchi da intrattenimento, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive di cui al comma 729 è consentito l’esercizio degli apparecchi di cui gli affidatari delle concessioni risultano titolari in forza delle precedenti assegnazioni”
“729. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, per incrementare la competitività e l’affidabilità degli incaricati degli specifici servizi pubblici e sulla base del quadro distributivo a livello nazionale dei giochi pubblici ridefinito ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 186, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia le procedure occorrenti per i nuovi affidamenti delle reti per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo l’aggiudicazione di un numero complessivo di autorizzazioni alla gestione telematica di 200.000 apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50.000 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6, a fronte del versamento degli importi una tantum, di euro 2.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Possono partecipare alle procedure selettive i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della realizzazione ovvero della conduzione delle infrastrutture delle reti è attribuita a più operatori, in condizione di avviare la raccolta di almeno 2.500 apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del richiamato testo unico e di almeno 350 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6 entro sei mesi dall’aggiudicazione provvisoria. Al fine della valutazione delle offerte presentate dagli operatori già affidatari della gestione telematica degli apparecchi che abbiano avviato la sperimentazione di cui al comma 727, sono calcolati anche gli importi da essi già corrisposti ai sensi dello stesso comma; in tale caso i titoli autorizzatori rilasciati per le finalità di sperimentazione sono automaticamente rinnovati ai fini dell’esercizio della nuova convenzione di concessione. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti sia inferiore al numero totale assegnabile per ciascuna tipologia di apparecchi, gli operatori in possesso o che hanno già richiesto titoli autorizzatori possono richiedere, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi rispettivamente previsti al comma 727. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di assegnazione di ulteriori titoli non inizialmente assegnati, il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla nuova assegnazione.
“730. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza, con gara da indire entro il 15 dicembre 2022, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria 200 concessioni per la raccolta del gioco a distanza con una base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuna concessione. Possono partecipare alle selezioni i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. Nella procedura di gara l’Agenzia precisa le modalità secondo le quali l’esercizio commerciale di ciascuna concessione, ivi compresa la denominazione o l’utilizzo di marchi o segni distintivi nei siti Web, è consentito esclusivamente al medesimo soggetto giuridico titolare della concessione stessa, con esclusione di qualsiasi organizzazione esterna al soggetto stesso.”

(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate)
1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: “9-quater.
L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della Salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell’ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.

Nannicini (PD)

1.In ragione dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.
2.Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.
3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.
4.Laddove non si dovesse addivenire all’indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022.
5.Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l’articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020, n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.

Mirabelli e Manca (PD)

 (Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

  1. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole “entro il 15 settembre 2022”.
  2. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole “40” sono sostituite con le parole “100” e le parole “euro 2,5 milioni” sono sostituite dalle parole “3 milioni”.
  3. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, al secondo capoverso prima delle parole “caso di aggiudicazione” sono aggiunte le parole “Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a) b) c) d), in”; al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo “Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d’asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari”.
  4. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:
  5. 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;
  6. 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;
  7. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all’articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023.
  8. All’articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole “da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “da indire entro il 15 settembre 2022”.
  9. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1 aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:
    1. 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;
    2. 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
    3. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da COVID 19”.

Mirabelli

  1. Le concessioni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.
  2. Al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.
  3. I termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.

(news in aggiornamento)

lp/AGIMEG