Campania, proposta di legge regionale sul gioco: distanziometro a 500 metri, slot spente per almeno 6 ore al giorno e multe fino a 1.500 euro per ogni apparecchio che non rispetta gli orari

Distanziometro a 500 metri, con libertà per i Comuni di individuare ulteriori aree sensibili rispetto a quelle definite, e almeno sei ore di sospensione del gioco nell’arco della giornata. Sono i contenuti della Proposta di Legge del Consiglio Regionale della Campania “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del disturbo del gioco d’azzardo”. Per contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo patologico sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio “si prevede che l’autorizzazione non possa essere rilasciata, nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito si trovi ad una distanza inferiore al limite minimo di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione. I comuni potranno individuare, altresì, ulteriori aree sensibili. Si prevede inoltre che i comuni debbano indicare limitazioni al gioco sull’orario di esercizio, prevedendo almeno sei ore di sospensione nell’arco della giornata. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco, scommesse o la nuova installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 (Slot, Vlt e videogiochi), in violazione delle distanze previste, “è punito con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del gioco e con una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 per ciascun apparecchio istallato. Il mancato rispetto delle limitazioni orarie per l’esercizio del gioco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco”. Di seguito il testo completo della proposta di legge:

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del disturbo del gioco d’azzardo” Reg. Gen. 689 ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, Vincenzo Viglione, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, ,Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello depositata al protocollo informatico in data 28 maggio 2019

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende dotare la Regione Campania di un quadro normativo organico per la prevenzione e il contrasto del Disturbo da gioco D’azzardo (DGA), nella consapevolezza delle preoccupanti conseguenze sociali dell’offerta di giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli in grado di generare dipendenza patologica. La proposta persegue finalità di carattere sociale e sanitario, rientranti nella materia di legislazione regionale residuale delle politiche sociali e concorrente della tutela della salute ex articolo 117, terzo comma della Costituzione. Il DGA rappresenta, infatti, un grave problema di salute pubblica con conseguenze dirette per l’individuo coinvolto e per i suoi familiari, che generano problemi finanziari e disturbi di natura antisociale, con il rischio elevato di entrare in contatto con organizzazioni criminali del gioco illegale e soprattutto con quelle dell’usura. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha stabilito di classificare la dipendenza da gioco come disturbo della salute nel progetto dell’11a revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) pubblicata nel 2018. La denominazione Gioco d’azzardo patologico (GAP) con il DSM-5 (Diagnostic statistical manual of mental disorder 2013), è stata sostituita con quella di Disturbo da gioco d’azzardo (DGA), passando dalla collocazione nella categoria dei disturbi del controllo degli impulsi del DSM IV, in quella dei disturbi correlati a sostanze e disturbi di addiction, quale dipendenza comportamentale. Lo stesso DSM-5, ha ratificato formalmente la dipendenza comportamentale come entità clinica e neurobiologica, con conseguenze sanitarie e sociali gravi, che necessita di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. La rilevazione delle attività di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, è stata inserita nel 2017, accanto agli altri indicatori già da tempo attivi sul Sistema Informativo Dipendenze (SID), tra gli adempimenti LEA. In Campania i cittadini affetti da DGA in carico presso i servizi ASL risultano in continuo aumento nel corso degli ultimi anni: sono oltre 1.500 i cittadini in carico al 31/12/2017 e l’aumento registrato per ciascun anno è pari al 40% rispetto all’anno precedente. La Campania risulta ai primi posti tra le regioni italiane per numero di sale scommesse e di apparecchi attivi, con un fatturato di quasi 10 miliardi annui, su un fatturato annuo nazionale per il 2017 di circa 100 miliardi di euro ed è, altresì, prima per numero di minori coinvolti nella pratica del gioco d’azzardo (Ricerca Nomisma). In Campania, il 57,8% degli studenti è interessato dal fenomeno contro una media nazionale pari al 47,1%. Secondo i dati, pubblicati sul “libro blu” dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Aams) e nelle inchieste di Visul Lab, nel 2017 i cittadini della regione hanno speso complessivamente 7.590.734.102,55 euro in scommesse virtuali o sportive, lotto e giochi on line. Mediamente ogni abitante ha sborsato circa 1.300 euro. Una cifra che proietta la Campania al quarto posto nella classifica nazionale per le spese pro capite dedicate al gioco d’azzardo e al terzo posto per quanto riguarda le spese assolute. Alla luce di tali dati, che attestano il costante aumento del fenomeno, appare indispensabile dotare la Campania di strumenti organici per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio di disturbo da gioco d’azzardo patologico, prestando particolare attenzione alla tutela dei giovani e alle attività di supporto alle famiglie dei soggetti affetti da DGA. La proposta, è elaborata all’interno di un contesto giuridico-normativo già tracciato a livello nazionale, nei diversi ambiti, che punta a contrastare il disturbo ma anche la marginalità e la vulnerabilità economica, culturale e valoriale ad esso connessa. Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgentiper la dignità dei lavoratori e delle imprese, convcrtito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto il divieto di ogni forma di pubblicità al gioco d’azzardo, con un periodo transitorio di un anno per i contratti in essere, e l’adozione del logo “No Slot” per individuare gli esercizi commerciali virtuosi che hanno scelto di non dotarsi di apparecchi per il gioco d’azzardo. La Corte Costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, eli maggio 2017, n. 108, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali che vietano il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione nei luoghi sensibili. Tale potestà regionale è stata riconosciuta anche nell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 7 settembre 2017, che ha individuato le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, con l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, facendo salve le disposizioni adottate dalle Regioni ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Nella medesima dirczione, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4867 dell’8 agosto 2018, ha giudicato legittime le disposizioni comunali sulle limitazioni orarie all’esercizio del gioco. Con legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, la Campania istituiva l’Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo al quale, la legge di stabilità 2016, attribuiva il compito di redigere un elenco degli esercizi che scelgono volontariamente di non dotarsi di apparecchi per il gioco o di eliminarli dai loro esercizi. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno trovato attuazione non essendo mai stato costituito l’Osservatorio. Il Decreto del Commissario ad Acta Polimeni n. 99 del 22.09.2016 avente ad oggetto il “Piano regionale di Programmazione della Rete per l’Assistenza Territoriale 2016 – 2018.”, riporta i dati riguardanti la dimensione del fenomeno in Campania che possono certamente far comprendere la gravita di questa nuova dipendenza insidiosa e in costante aumento specie tra i giovani.. Il citato Piano, alla luce delle dimensioni e della valenza del problema, intende: realizzare una rete di assistenza che agisca adottando l’approccio integrato con presa in carico globale dell’assistito; prevedere che le attività garantite dai SER.D. (soprattutto accoglienza e consulenza) siano potenziate e qualificate realizzando ulteriori interventi personalizzati, diversificati e coordinati, per la prevenzione – cura e riabilitazione con possibilità di recupero delle persone affette da tale disturbo compulsivo. Con Decreto del Commissario ad Acta n.86 del 08.08.2016 è stato adottato il “Piano di Azione Regionale di contrasto alle Dipendenze Patologiche” mirato ad implementare le azioni di contrasto in particolare per la presa in carico e la cura delle persone affette da DGA. Il 6 dicembre 2017 è stata raggiunta l’Intesa Stato Regioni sulle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”. L’articolo l, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità dello Stato 2016) ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 18 ottobre 2018 ha dato parere positivo sul decreto che ripartisce il Fondo per il gioco d’azzardo patologico che assegna alla regione Campania la somma annua per il 2018 e 2019 di 4.655.102,79 euro. Con Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 15.10.2018 è stato adottato il Piano Regionale di contrasto al gioco d’azzardo 2018-2019, elaborato dai competenti uffici regionali in attuazione delle disposizioni di cui al DM 06/10/2016, e approvato dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo l, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e del D.M 6 ottobre 2016. Dai dati raccolti, emerge come il DGA investe soprattutto le fasce di popolazione che versano in condizioni di maggiore difficoltà economica e con una certa frequenza è associato all’uso di sostanze stupefacenti, all’abuso di alcool, alla co-morbilità psichiatrica e a pensieri sucidi. Fre quenti sono i collegamenti tra il gioco d’azzardo e il mondo della criminalità organizzata, nell’ambito del gioco illecito e del ricorso all’usura. Per contribuire al successo del trattamento risulta fondamentale il coinvolgimento e il sostegno offerto alle famiglie del soggetto affetto dal disturbo patologico durante il percorso terapeutico e nella fase successiva di reinserimento. E’ evidente, dunque, come in una prospettiva lungimirante di medio periodo, un’effìcace politica di prevenzione e tutela del disturbo da gioco d’azzardo possa comportare notevoli risparmi per l’intero sistema sanitario regionale. Pertanto, le disposizioni proposte appaiono strumenti efficaci e quindi vantaggiosi anche dal punto di vista economico, per perseguire le finalità della legge. La proposta di legge si compone di quattro Capi e ventuno articoli. Capo I, Disposizioni generali. L’articolo l individua obietti e finalità della legge. L’articolo 2 indica i soggetti attuatori. L’articolo 3 precisa che gli interventi sono rivolti a tutta la popolazione e, in particolare ai soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo, ai loro familiari e alle fasce più deboli e maggiormente esposte al rischio di incorrere nella dipendenza patologica da gioco d’azzardo. Capo II, Intervento regionale. L’articolo 4 elenca le competenze della Regione che garantisce la programmazione dell’atti vita di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo attraverso il Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo e l’attività dell’Osservatorio regionale sul Gioco d’Azzardo. Istituisce, inoltre, un numero verde per le segnalazioni e le richieste di aiuto. L’articolo 5 prevede, nei limiti delle risorse stanziate, la concessione di un contributo straordinario pari all’importo parziale o totale dovuto ai fini IRA.P alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare apparecchi da gioco. L’articolo 6 indica il contenuto del Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo. L’articolo 7 precisa le competenze delle Aziende sanitarie locali (AASSLL) che oltre a garantire la presa in carico e l’assistenza individualizzata per i soggetti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo, approvano un programma annuale attuativo del Piano regionale, che include interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo e un servizio di ascolto e consulenza. L’articolo 8 detta disposizioni per la formazione obbligatoria degli esercenti delle sale da gioco, centri scommesse o locali che abbiano installato nel loro esercizio apparecchi per il gioco d’azzardo, e per il personale operante presso tali locali. I corsi, organizzati dalla Regione in collaborazione con le AASSLL, sono incentrati anche sul riconoscimento dei sintomi “sentinella” delle forme patologiche del Disturbo da Gioco d’azzardo. L’articolo 9 prevede che la Regione sostenga le attività dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA). L’articolo 10 istituisce l’Osservatorio regionale sul Gioco d’Azzardo, integrato con esperti della materia, opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo l, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso II Ministero della Salute. L’articolo 11 detta disposizioni per l’adozione del logo “No Slot- Campania” che viene rilasciato agli esercenti che decidono di non installare o di rimuovere nei pubblici esercizi apparecchi per il gioco d’azzardo. Capo III, Intervento locale. L’articolo 12 fissa le competenze dei comuni: per contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo patologico sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. Si prevede che l’autorizzazione non possa essere rilasciata, nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito si trovi ad una distanza inferiore al limite minimo di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione. I comuni potranno individuare, altresì, ulteriori aree sensibili. L’articolo 13 detta disposizioni per l’adeguamento degli esercizi esistenti alla normativa regionale. L’articolo 14 prevede che i comuni debbano indicare limitazioni al gioco sull’orario di esercizio, prevedendo almeno sei ore di sospensione nell’arco della giornata. L’articolo 15 prevede che tutte le aree sensibili siano inserite in una mappa georeferenziata che permetta agli utenti e agli enti preposti al controllo un’agevole individuazione della complessiva situazione regionale. All’articolo 16 si prevedono le sanzioni am.ministrative per le violazioni delle disposizioni stabilite con la presente legge. L’articolo 17 demanda l’accertamento ed irrogazione delle sanzioni ai Comuni, tramite la polizia locale, vincolando i relativi proventi ad iniziative per la prevenzione e per il recupero dei soggetti affetti da disturbo patologico. Capo IV, Disposizioni finali. L’articolo 18 prevede la clausola valutativa demandando alla Giunta regionale, il compito di provvede ad inviare annualmente al Consiglio regionale un rapporto informativo sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. L’articolo 19 contiene la norma finanziaria. L’articolo 20 indica espressamente le abrogazioni e prevede la clausola di salvaguardia. L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore.

Relazione tecnico finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4,6, 7 e 8, comma 2, delle presente legge, si fa fronte mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania dal Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo l, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), pari per l’anno 2019 a euro 4.655.102,79 e le risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio sanitario regionale allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma l (Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo l dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio 2019-2021. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge quantificati in euro 300.000,00 annui, per il triennio 2019, 2020,2021 si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziate sulla Missione 12, Programma 7, titolo l e contestuale riduzione di pari importo per il triennio di riferimento 2019-2021 a valere sulla Missione 20, Titolo l, Programma l, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio 2019- 2021. Circa le motivazioni di tale quantificazione si è tenuto conto del numero di sale attive e degli obiettivi di riduzione graduale dell’offerta di gioco fissati nell’intesa Stato Regioni del 7 settembre 2017 in conformità al disposto di cui all’art 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, e all’articolo 6 bis del Decreto legge 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha stabilito un tetto massimo al numero di nulla osta rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli disponendo che questa proceda d’uffìcio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. In Campania si contano circa 500 sale da gioco, 4500 videolottery e 32.000 slot machine, ridotte del 35 % circa per effetto del DL 50/2017. La spesa per il gioco in Campania è pari circa a 891 milioni di euro, di questi circa 1’8-9% rappresenta il fatturato delle aziende del settore. Considerato che le somme stanziate saranno utilizzate per attribuire un contributo alle aziende che decideranno di dismette gli apparecchi per il gioco pari a tutto o parte dell’importo dovuto a titolo di IRAP e che la misura attuale dell’aliquota del tributo in regione Campania è pari al 4,97% si stima che le somme stanziate possano incentivare una riduzione adeguata di apparecchi per il gioco, punti scommesse e videolottery pari a circa il 10 % degli apparecchi attivi distribuiti su tutto il territorio regionale, contribuendo alle politiche di riduzione disposte a livello nazionale. Naturalmente l’impatto delle agevolazioni dipenderà dalle modalità che saranno individuate dalla Giunta in fase attuativa.

Proposta di Legge

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del Disturbo da Gioco d’azzardo”

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e Finalità

l. La presente legge reca disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo (DGA), la tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, il contrasto alla dipendenza patologica da gioco d’azzardo, il trattamento e recupero sociale delle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo e il supporto alle loro famiglie, anche in funzione del contrasto all’usura, nell’ambito delle competenze regionali in materia sociosanitaria. 2. La presente legge stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Art. 2

Soggetti attuatori

l. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge: a) enti locali, singoli o associati, istituti scolastici e aziende sanitarie locali (AASSLL); b) soggetti del terzo settore senza fini di lucro iscritti agli albi e registri regionali, enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, organizzazioni attive nel contrasto all’usura e associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; c) gruppi di auto-mutuo aiuto (AMA); d) associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore; e) soggetti che gestiscono: I. sale da gioco, ossia locali destinati in via esclusiva all’esercizio del gioco a rischio di sviluppare dipendenze ai sensi dell’articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; II. spazi per il gioco, ossia locali all’interno di esercizi pubblici e commerciali e circoli privati in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773; III. centri scommesse intese, quali strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all’articolo l, comma l.

Art. 3

Destinatari

l. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell’intera popolazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi da DGA, ai soggetti già affetti da disturbo patologico e ai loro familiari. 2. La diagnosi di soggetto affetto da DGA, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema socio-sanitario, è formulata dai servizi per le dipendenze patologiche delle ASL secondo le indicazioni elaborate dal Ministero della Salute.

CAPO II

Intervento regionale

Art. 4

Competenze della Regione

l. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione: a) garantisce l’attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto del DGA nell’ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale e del “Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo” di cui all’articolo 6; b) approva i programmi annuali per la prevenzione, la cura e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo e per la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, anche con riferimento al gioco on line, predisposti da ciascuna ASL in attuazione dei piani regionali di cui alla lettera a); c) istituisce l’Osservatorio Regionale sul Gioco d’Azzardo di cui all’articolo 10 che svolge funzioni di gruppo di lavoro per la raccolta e l’analisi dei dati regionali, per l’individuazione di eventuali criticità e per formulare proposte; d) collabora con gli enti e gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di monitorare i dati sul fenomeno, sviluppare politiche di prevenzione e promuovere metodiche di intervento a tutela dei cittadini più esposti; e) garantisce l’implementazione dei flussi per il DGA nel Sistema Informativo Dipendenze (SIND); f) cura la realizzazione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili individuati ai sensi degli articoli 15, nell’ambito del Geo-portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER). g) istituisce un numero verde dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D. n.773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenze e centri scommesse, esercenti sul territorio regionale; h) promuove la conoscenza, l’informazione e l’aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli inerenti alle politiche sociali riguardo alle tematiche legate al Disturbo da gioco d’azzardo; i) organizza, attraverso le AASSLL, corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’atti vita, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco, nelle sale scommesse e negli spazi in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7 del R.D. n.773/1931; j) promuove e sostiene la costituzione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, consulenza, orientamento e supporto ai singoli e alle famiglie; k) sostiene le iniziative riguardanti le attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d’azzardo e sui conseguenti danni, organizzate in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali , associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti, associazioni di familiari vittime del gioco d’azzardo e utenti nonché in collaborazione con ogni altro soggetto interessato presente sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; l) sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale scommesse, delle sale da gioco e degli spazi in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7 del R.D. n.773/1931,che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare i gestori alla sorveglianza sulle condizioni di gioco, sulle caratteristiche di fragilità dei giocatori e per il rispetto della legalità e la prevenzione nei confronti della malavita organizzata; m) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale e all’usura; 2. La Regione, tramite le Aziende sanitarie locali, rende disponibili agli esercenti delle sale da gioco, dei centri scommesse e negli spazi in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al DGA, in attuazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189. Il materiale deve essere ritirato presso l’Asl di competenza a cura del gestore ed esposto sugli apparecchi e all’interno dei locali. 3. La Regione rende, inoltre, disponibile, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luoghi visibili e accessibili al pubblico, tra cui uffici pubblici, uffici postali e studi medici, oltre che in apposita sezione del sito web istituzionale.

Art. 5

Contributo straordinario regionale

l. La Regione Campania, per promuovere l’eliminazione degli apparecchi per il gioco d’azzardo, a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, riconosce, nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la presente legge, un contributo straordinario corrispondente all’importo totale o parziale dell’aliquota Irap versata, ai sensi dell’articolo 16, commi l e 1-bis, e di cui all’articolo 45, comma l del decreto legislativo n. 446 del 1997 sul valore della produzione netta realizzata nelle due annualità precedenti, agli esercizi aperti al pubblico che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nei locali in cui si svolge l’attività. 2. L’agevolazione di cui al comma l opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”. 3. La Giunta regionale, con delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al comma l.

Art. 6

Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo.

l. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e l’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, approva il “Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo”, di durata biennale. 2. Il Piano, coordinato e integrato con le disposizioni adottate in ambito sanitario per la prevenzione, la cura e il contrasto del DGA, prevede: a) misure per potenziare ed ottimizzare le attività di accoglienza, diagnosi, presa in carico, trattamento e riabilitazione promuovendo un approccio di valutazione multidimensionale e interventi interdipartimentali, con l’attivazione di ambulatori dedicati e l’adozione di protocolli per l’attuazione di percorsi, anche brevi, di residenzialità o semi residenzialità; b) interventi di supervisione cllnica per gli operatori dei servizi; c) supporto ai cittadini che terminano il percorso terapeutico personalizzato, promuovendo azioni di reinserimento sociale e lavorativo, in particolare in situazioni di sovra indebitamento; d) azioni di monitoraggio e raccolta dati per la caratterizzazione del fenomeno in ambito regionale; e) iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, anche con riferimento al gioco on line, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti, iscritte agli albi e registri regionali e con gli altri portatori d’interesse, anche mediante misure di peer education finalizzate, in particolare: I. ad aumentare la consapevolezza sui rischi correlati al gioco d’azzardo per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; II. a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco per prevenire atteggiamenti patologici; III. ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; IV. ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; V. a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “No Slot-Campania” di cui all’articolo 11; f) misure per favorire la costituzione di gruppi di lavoro territoriali multidisciplinari e inter-istituzionali che coinvolgano AASSLL, Comuni, Scuole, Forze dell’Ordine, Associazioni e Terzo Settore e gruppi di automutuo aiuto (AMA); g) organizzazione, in collaborazione con le AASSLL, dei corsi di formazione obbligatoria ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco, nelle sale scommesse e negli spazi in cui sono presenti apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7 del Regio Decreto n. 773/1931; h) interventi di formazione specialistica ed aggiornamento degli operatori sociali, educativi e dei servizi sanitari per le dipendenze, per migliorare l’approccio di individuazione del problema e di relativa presa in carico e trattamento; i) interventi di supporto e consulenza legale per la gestione del debito ai soggetti vittime del gioco d’azzardo e alle loro famiglie. 3. Il Piano è sottoposto, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2016 alla valutazione del Ministero della Salute ai fini dell’utilizzo delle somme di cui al Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo l, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). 4. Il Piano riporta le azioni finanziate con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico, le azioni finanziate utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale e quelle finanziate con eventuali altre risorse regionali. 5. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 2, ciascuna Azienda sanitaria locale predispone il programma annuale di cui all’articolo 8, comma l. 6. La Regione e le aziende sanitarie locali, per l’attuazione del Piano, possono stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, con altre aziende sanitarie locali, istituti scolastici, forze dell’ordine, soggetti del terzo settore e enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, associazioni dei consumatori e degli utenti, associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.

Art. 7

Formazione e informazione

l. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la commissione consiliare competente, l’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, l’Associazione nazionale comuni italiani della Campania (ANCI) e le associazioni di categoria, regolamenta l’attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi per i gestori di centri di scommesse, delle sale da gioco e di spazi per il gioco nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi cornpreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori. 2. I corsi di formazione di cui al comma l sono finalizzati: a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; b) all’attivazione della rete di sostegno; c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale. 3. La Regione, nel riconoscere il ruolo centrale che l’istituzione scolastica può svolgere nel contrasto del disturbo da gioco d’azzardo patologico, promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa con l’Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d’azzardo, anche on line. 4. Nel predisporre le iniziative di cui al comma 3, la Regione tiene conto della metodologia di “peer education”, anche stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole. 5. Nel riconoscere l’importanza della formazione ai fini di una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d’azzardo, le intese di cui al comma 3 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico.

Art. 8

Competenze delle Aziende sanitarie locali

l. Ciascuna Azienda sanitaria locale promuove gli interventi di prevenzione, contrasto e cura del Disturbo da gioco d’azzardo (DGA), mediante l’adozione di un programma annuale per l’attuazione del Piano regionale integrato ai sensi dell’articolo 4, comma l, lettere a) e b). Il programma è trasmesso alla struttura amministrativa competente per l’approvazione e per gli adempimenti necessari all’attuazione. 2. I Servizi delle dipendenze patologiche delle AASSLL, in raccordo con gli enti e le organizzazioni territoriali accreditate, assicurano: a) l’atti vita di accoglienza; b) la valutazione diagnostica, anche di tipo multidisciplinare mediante la costituzione di appositi gruppi; c) la presa in carico e cura con la predisposizione di un progetto di assistenza individualizzato; d) il reinserimento sociale della persona affetta da DGA; e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con i gruppi di auto mutuo aiuto (AMA) e le associazioni che si occupano di gioco d’azzardo patologico. Le attività di cui ai commi l e 2 sono realizzate nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale destinate al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, inserito nei livelli essenziali di assistenza (Lea) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da DGA e della quota del Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico, in attuazione del Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo di cui all’articolo 6.

Art. 9

Gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).

l. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni senza fini di lucro, iscritte ai registri ed elenchi regionali, impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro e i rischi dell’usura. 2. La Regione sostiene la costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto e può avvalersi, direttamente o per il tramite dell’Azienda sanitaria locale, della collaborazione di tali gruppi per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 10

Osservatorio Regionale sul Gioco d’Azzardo

l. E’ istituito l’Osservatorio Regionale sul Gioco d’Azzardo al fine di monitorare il fenomeno del Disturbo da gioco d’azzardo, valutare l’efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo e proporre azioni per la loro implementazione. 2. L’Osservatorio, opera quale gruppo di lavoro regionale sulla materia ed ha il compito di: a) monitorare l’offerta di gioco in Regione Campania, anche attraverso la banca dati del Ministero dell’economia e delle finanze, e la progressiva riduzione in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 6-bis del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017; b) monitorare l’evoluzione del fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo m Campania; c) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche correlate al gioco e per il contrasto all’usura; d) collaborare con l’Osservatorio Nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo l, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Istituito presso II Ministero della Salute; 3. L’Osservatorio Regionale sul Gioco d’Azzardo ha sede presso la dirczione generale preposta alla tutela della salute che ne assicura il necessario supporto tecnico ed è composto dagli assessori competenti alla salute e alle politiche sociali, da un dirigente della struttura amministrativa preposta alla tutela della salute, da un rappresentante per ciascun nucleo operativo Istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive ASL; da un rappresentante dell’ANCI Campania, da almeno un delegato del Terzo Settore per ogni provincia, che sia rappresentativo nel proprio territorio delle organizzazioni che operano nel contrasto al gioco d’azzardo, da tré rappresentanti del mondo associazionistico scelti tra le organizzazioni maggiormente rappresentative in ambito regionale, di cui uno operante nel contrasto alle usure. 4. Possono essere invitati alle riunioni esperti della materia, rappresentanti dei concessionari del gioco pubblico, dell’Agenzia delle Dogane e Monopali, della Prefettura e delle Forze dell’ordine. 5. L’Osservatorio, dalla data del suo insediamento, riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio regionale sulle attività condotte. 6. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 7. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere delle Commissioni Consiliari competenti.

Articolo 11

‘No Slot-Campania”

l. E istituito il logo regionale “No Slot-Campania”, di seguito denominato logo. 2. La Giunta regionale, entro tré mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le caratteristiche ideografìche del logo ed approva il manuale di utilizzo che individua i criteri e le procedure per la concessione in uso e i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione dello stesso. 3. La Regione provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco lecito aderendo all’iniziativa “No Slot-Campania” e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. 4. Il logo è rilasciato dal comune competente per territorio, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di rimuovere apparecchiature per il gioco. All’atto del rilascio il Comune informa la struttura amministrativa regionale competente per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui al comma 3 5. L’attribuzione del logo “No Slot- Campania” costituisce titolo di preferenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati da parte della Regione Campania. 6. I Comuni possono prevedere forme premiali per gli esercizi che decidono di aderire al logo “No Slot-Campania”.

CAPO III

Intervento locale

Art. 12

Competenze dei Comuni – Distanze minime

l. L’esercizio delle sale da gioco, degli spazi per il gioco, dei centri scommesse di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, l’installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni e di ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. 2. L’esercizio delle nuove sale da gioco, di nuovi spazi per il gioco lecito, dei centri scommesse nonché l’istallazione di nuovi apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 è soggetto, altresì, all’autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e può essere rinnovata, previa richiesta presentata entro la scadenza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per tutelare le categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire le forme di dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, è vietata l’apertura di centri di scommesse, di sale da gioco e spazi per il gioco lecito, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’intemo e all’esterno dei centri abitati, negli spazi situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia e nidi, centri di formazione, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, impianti sportivi, ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, istituti di credito e sportelli bancari, stazioni ferroviarie ed esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. 4. Per le finalità di cui all’articolo l della presente legge, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189 del 2012, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione di centri di scommesse, di spazi per il gioco lecito e per l’installazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 e 7, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e individuare ulteriori aree sensibili cui estendere il divieto di localizzazione, fermo restando il rispetto della distanza minima prevista al comma l, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 5. I comuni, ciascuno per il territorio di propria competenza, provvedono redigere e aggiornare l’elenco delle aree sensibili e localizzano le stesse mediante inserimento dei dati attraverso il Geo Portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER). 6. Ai fini dell’operatività dei commi 3 e 4, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano le seguenti condizioni: a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali. 7. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per le scommesse e il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno 8. Ai fini di quanto stabilito dal comma l, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopali. 9. Si considera, altresì, nuova installazione, ai fini di quanto previsto al conimal: a) il rinnovo del contratto tra esercente e concessionario; b) stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. 10.E’ ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo l 10, comma 6, lettera a), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall’articolo 1, comma 943, della L. 208/2015. 11. Fermo restando le competenze dello Stato e delle forze dell’ordine, spetta al Comune l’attività di controllo, tramite la Polizia locale, sulle distanze dei locali di cui al comma 3 e delle aree sensibili, sul rispetto delle fasce orarie di cui all’articolo 13 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge. 12.1 Sindaci, nell’ambito dei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai Prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio e delle delimitazioni delle aree sensibili al fìne di garantire una pianificazione degli interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo.

Art. 13

Limitazioni all’esercizio del gioco.

l. Fermo restando il rispetto delle limitazioni imposte dalle normative nazionali per il contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo e la tutela dei minori, in aggiunta alle limitazioni orarie disposte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli apparecchi da gioco con funzionamento subordinato al collegamento a un sistema di elaborazione della rete, i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 e 7 del R. D. n.773/1931, per una durata non inferiore a sei ore distribuite nell’arco dell’orario di apertura previsto in diverse fasce orarie, all’interno delle sale da gioco, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

Art. 14

Disposizioni per l’adeguamento degli esercizi già autorizzati

l. Gli esercizi di cui all’articolo 12, comma l, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle nuove disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili entro il termine massimo di tré anni. 2. Gli esercenti di cui al comma l predispongono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di intervento aziendale in grado di documentare il rischio DGA all’interno del proprio locale e indicano le misure adottate per assolvere agli obblighi previsti dalla presente legge. 3. I gestori dei suddetti esercizi presentano all’ASL territorialmente competente richiesta di partecipazione al primo corso di formazione utile per l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 8. Adottano, altresì, ogni misura utile ad implementare il raccordo con le strutture di intervento socio-sanitario del proprio territorio, qualora si manifestino negli utenti condizioni di criticità riconducibili al disturbo da gioco d’azzardo. 4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite criteri e modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.15

Mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili

l. La mappa dei luoghi sensibili, come individuati ai sensi dell’articolo 12, evidenzia le aree di interdizione dal gioco d’azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a 500 metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli Comuni, tracciato dall’ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono, altresì, considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli imniobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate. 2. I Comuni provvedono a redigere e aggiornare l’elenco delle aree sensibili e all’inserimento dei dati tramite il Geo Portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER), ai fini della rappresentazione in mappa georeferenziata delle aree di interdizione di cui al comma l . 3. La Regione supporta i Comuni nell’inserimento dei dati di cui al comma 2 attraverso la predisposizione di uno strumento dedicato. 4. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia nel Geo Portale in forma liberamente consultabile.

Art. 16

Sanzioni amministrative

l. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco, scommesse o la nuova installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, in violazione delle distanze previste all’articolo 12, comma 3, è punito con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del gioco e con una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 per ciascun apparecchio istallato. 2. Il mancato rispetto delle limitazioni orarie per l’esercizio del gioco di cui all’articolo 13, comma l, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco. 3. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all’articolo 8, comma l, il comune diffida il gestore e il personale soggetto all’obbligo ad adempiere entro sessanta giorni, con la partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento della violazione. In ogni caso, a seguito dell’accertamento si applica ai gestori delle sale da gioco, degli spazi per il gioco e dei centri scommesse, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, pur a fronte della disponibilità dell’offerta formativa, il comune dispone la sospensione temporanea delle attività di esercizio del gioco nei locali fino all’assolvimento dell’obbligo. 5. In caso di violazione dell’obbligo di esporre il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al DGA di cui all’articolo 4, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ciascun apparecchio o per ciascun ambiente del locale in cui si eserciti il gioco e non risulti esposto il materiale. 6. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio, attraverso gli organi di polizia locale. 7. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, alle iniziative di informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, a progetti ed iniziative a tutela dei soggetti affetti da DGA e vittime dell’usura e dei loro familiari, per il recupero dei soggetti patologici e per attività di assistenza e consulenza legale in caso di sovra indebitamento. 8. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tré violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e5 si applica la sanzione della sospensione per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni dell’autorizzazione all’esercizio delle attività per il gioco lecito, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali, all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 10.La Giunta regionale con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 14 comma 4, con cui disciplina le modalità per l’adegu amento degli esercizi già esistenti, definisce, altresì, le procedure per l’attuazione del presente articolo.

Art. 17

Funzioni di vigilanza e controllo.

l. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dal comune. 2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa. Provvedono altresì, annualmente, all’invio di una relazione indicante i provvedimenti adottati e le sanzioni elevate in attuazione della presente legge. La relazione è inviata anche all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 15.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 18

Clausola valutativa

l. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d’azzardo patologico. A tal fine, anche sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, entro il mese di giugno di ogni anno, che fornisce documentate informazioni circa: a) distribuzione della sale gioco, centri scommesse e luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo nel territorio regionale e riduzione rispetto alla situazione preesistente; b) analisi territoriale della diffusione del DGA; c) dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; d) risultati ottenuti attraverso i servizi offerti per il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d’azzardo; e) attività di informazione e sensibilizzazione realizzate e soggetti coinvolti; f) criteri di distribuzione delle risorse sul territorio regionale; g) corsi di formazione obbligatoria attivati e numero dei partecipanti; h) grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai Comuni, anche in riferimento al marchio “No Slot-Campania” e alle altre forme di incentivo; i) normative più restrittive adottate dai comuni; j) tipologia e numero di infrazioni rilevate e sanzioni elevate per violazioni alla presente legge; k) principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e soluzioni attuate o programmate. 2. Gli esiti del monitoraggio realizzato sono parte integrante della relazione al Consiglio regionale. 3. La relazione prevista al comma l è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania in apposita sezione, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e ad ogni contenuto inerente la materia del contrasto del Disturbo da Gioco d’azzardo. 4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione tutti i dati e le informazioni necessarie.

Art. 19

Norma finanziaria

l. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania a valere sul Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo l, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), pari per l’anno 2019 a euro 4.655.102,79 e le risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio sanitario regionale allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma l (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo l dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio 2019-2021. 2. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge quantificati in euro 300.000,00 annui, per il triennio 2019,2020, 2021 si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziate sulla Missione 12, Programma 7, titolo l e contestuale riduzione di pari importo per il triennio di riferimento 2019-2021 a valere sulla Missione 20, Titolo l, Programma l, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio 2019-2021.

Art. 20

Norme abrogative e finali

l. All’articolo l della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) i commi 38, 39 e 40 sono abrogati. 2. All’articolo l della legge regionale n.16 del 7 agosto 2014, i commi da 197 a 201 sono abrogati. 3. All’articolo 12 della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. l “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016”, il comma 4 è abrogato. 4. Fino alla conclusione della fase di commissariamento, le presenti disposizioni si applicano in quanto compatibili e nei limiti dei provvedimenti adottati dal Commissario per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 21

Entrata in vigore

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

lp/AGIMEG