Relazione Tecnica Decretone: dai giochi “stangata” per un miliardo di euro nel triennio. Il Governo “dichiara guerra” agli operatori illegali. Ecco il testo integrale

Oltre un miliardo di euro in tre anni: è quanto “vale” la manovra sui giochi per il prossimo triennio contenuta nel Decreto sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100 e dettagliata nella relazione tecnica.

Dalla ritenuta delle vincite al 10eLotto, arriveranno 66 milioni di euro nel 2019 ed altri 132 milioni sia nel 2020 sia nel 2021 (e successivi). Dal Preu arriveranno invece 154 milioni di euro in più l’anno, dall’aumento dei Nulla Osta 52 milioni di euro nel 2019, 26 nel 2020 e 5 ogni anno dal 2021, mentre l’anticipo del Preu varrà nel 2019 70 milioni di euro.

Capitolo a parte sul contrasto al gioco illegale, dove il Governo dichiara “guerra” agli “operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l’attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato”. Azioni repressive anche nei confronti dei Totem che “consentono all’utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi”. Da queste attività di contrasto, si prevedono entrate per 65 milioni l’anno a partire dal 2019.

Nel 2019, il Decretone, secondo la relazione tecnica, porterà nelle casse dello Stato maggiori entrate dai giochi per 407 milioni di euro nel 2019, 307 nel 2020 e 256 per il 2021 e successivi.

Ecco il testo integrale della relazione tecnica:

comma 1 – Articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi). Comma 1. Nel 2018 la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del 10elotto è stata pari a circa 350 milioni di euro; la ritenuta sulle vincite dei giochi numerici a quota fissa si applica sulle vincite di qualsiasi importo a differenza degli altri giochi. L’aumento della ritenuta dall’8% all’11% determinerà un aumento di gettito di circa 131 milioni di euro annui (350/8*11=481 mln. Quindi 481 – 350 = 131 mln) e per l’anno corrente di circa 66 milioni di euro. La decorrenza dal 1° luglio 2019 si rende necessaria perchè, analogamente a quanto disposto dal D.L. 50/2017, risulta necessario un congruo periodo temporale al fine delle necessarie modifiche dei sistemo di gioco, in particolar modo relativamente agli aspetti di elaborazione e contabili, e in relazione alla necessità di rielaborare, attraverso apposito provvedimento, a cura del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutte le quote (moltiplicatori) delle vincite al fine di garantire premi netti di importi pari a 1 euro o multipli, evitando la corresponsione di premi con parti centesimali di euro, onde evitare l’appesantimento dell’attività di pagamento presso le ricevitorie. Considerando che il gioco del 10elotto segna costantemente dall’anno di sua istituzione un significativo incremento di raccolta, rimasto costante anche nell’anno 2018, successivamente, quindi all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 con il quale è stato disposto l’aumento della ritenuta dal 6% all’8% si ritiene che il nuovo provvedimento non determini una flessione della domanda e quindi della raccolta ma tutt’al più, un rallentamento della crescita. Ipotizzando, quindi, parità di raccolta e di vincite per l’anno 2019 rispetto all’anno 2018, il maggior gettito stimato è pari a: 2019: 66 Ml euro, 2020 e successivi: 132 Ml euro su base annua.

Comma 2. Rispetto al testo del comma 1051 della legge 30 dicembre 2018, che ha ulteriormente aumentato il PREU sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si prevede un ulteriore aumento del PREU relativo alle sole AWP, pari allo 0,65% della raccolta (da 1,35% a 2% della raccolta). Stima aumento PREU: raccolta 2018= 24,1 Md euro. Raccolta 2019 corretta per effetto della riduzione del pay out (-1,5%) = 23,7 Md euro. Ulteriore maggior gettito: 23,7 euro x 0,65% = 154.000.000 euro su base annua.

Commi 3 e 4. I titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni che disciplinano l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento c.d. AWP (art. 110 comma 6, lett a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) attualmente sono rilasciati senza alcun corrispettivo per quanto riguarda i nulla osta di distribuzione (NOD) rilasciati ai produttori e agli importatori e previo versamento di un corrispettivo pari a 100 euro degli apparecchi per quanto riguarda i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai concessionari. La norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il rilascio dei suddetti titoli autorizzatori, limitatamente all’anno 2019 per quanto riguarda i NOE. Nel corso dell’anno vengono mediamente rilasciati circa 50 mila NOD e 50 mila NOE: tuttavia, per gli anni 2019 e 2020,in virtù delle disposizioni di recente emanate che prevedono la possibilità di diminuire il pay out e l’obbligo di introdurre gli apparecchi che consentono il gioco da ambiente remoto (operazioni che, entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), si stima che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno. Pertant, i maggiori introiti stimati sono pari a: 2019: 100 x 520.000 = 52 Ml euro; 2020: 100 x 260,.000 = 26 Ml euro; 2021 e successivi: 100 x 50.000 = 5 Ml euro su base annua. L’art. 9-quater del decreto-legge n.87 del 2018, convertito dalle legge n. 96 del 2018, ha previsto l’introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da divertimento, entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli che consentono il gioco da ambiente remoto (c. d. AWPR), da completarsi entro il 31 dicembre 2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l’altro, la presenza della tessera sanitaria, con autorizzazione al gioco da remoto che verrà rilasciata solo dopo che la tessera verrà introdotta nell’apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove AWPR, che potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali nuovi apparecchi (dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia sotto il profilo del contrasto al gioco illegale sia sotto quello del disturbo da gioco d’azzardo) la norma prevede che l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi apparecchi. Tale previsione, inoltre, consentirebbe una semplificazione sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli aumenti di tassazione e dei costi di gestione prevista dalla disposizione in esame.

Comma 5. La norma prevede una maggiorazione dei versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019, nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata in occasione del versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio 2020. Sulla base dei versamenti a titolo di primo, secondo e terzo acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 2018, pari complessivamente a 720 ml di euro, si stima che l’anticipo in parola, pari al 10%, sia di 70 ml di euro, anticipati al 2019.

Comma 6. Nel settore delle scommesse sono presenti operatori collegati a soggetti esteri che, con effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l’attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il sistema concessorio è pienamente compatibile con i principi unionali (crf. CGUE 6 novembre 2003, “Gambelli”, 6 marzo 2007, “Placanica”, 16 febbraio 2012, “Costa-Cifone”). La stessa giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha confermato la piena compatibilità anche del sistema autorizzatorio previsto per l’esercizio delle scommesse, dall’art. 88 del Tulps (cfr. CGUE 12 settembre 2013, “Biasci”).

Questi operatori offrono scommesse senza versare le imposte dovute e senza dover sottostare agli obblighi concessori, per cui si trovano in posizione di vantaggio a scapito degli operatori regolari. La norma che si propone, modificando l’art. 4 della legge n. 401/1989, prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l’esercizio abusivo del gioco pubblico.

La modifica trae altresì spunto dalla “Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito”, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (crf. seduta del 6 luglio 2016).

Infatti, l’attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali, posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal TULPS e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell’autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione” (così Cass. pen., Sez. Ili, 16.7.2012, n. 28413).

L’inasprimento della pena – con la conseguente possibilità di utilizzare anche strumenti investigativi ulteriori per evitare il proliferare di forme di gioco abusivo non sottoposte ai controlli e alle forme di attenzione contro il disturbo da gioco d’azzardo patologico – risponde pertanto alla più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l’ordine pubblico e la sicurezza e salute pubblica, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d’età.

L’aggravamento della sazione e l’attuazione di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’attività illegale, da effettuarsi nell’ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, avente specificamente ad oggetto l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale, previsti dal comma 1, comporteranno una riduzione del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del volume d’affari degli operatori legali. Ipotizzando prudenzialmente un aumento stimato di tale volume d’affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 md di euro), si stima che dalla norma derivi un incremento del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019 (20% di 180 ml di euro).

Comma 7. La disposizione è volta ad aumentare l’efficacia dell’azione repressiva nei confronti dei c.d. Totem, cioè gli apparecchi che, apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà consentono all’utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi. Il fenomeno, che contribuisce anche alla riduzione della raccolta tramite AWP (passata dai 25,5 Md euro del 2017 ai circa 24 Md euro del 2018), è in diffusione soprattutto nei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere incentivato dall’aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali. Ipotizzando che le misure previste possono consentire il recupero nell’ambito del gioco legale del 10% della minore raccolta registrata nell’anno 2018 rispetto al 2017, il maggior gettito per l’erario è stimato in 30 Ml euro annui dal 2019 in avanti.

Tabella riassuntiva (dati in ml di euro)

201920202021 e successivi
Ritenuta vincite 10eLotto66132132
Preu154154154
NOE e NOD52265
Anticipo acconti Preu70-70
Contrasto gioco illegale656565
Totale407307356

lp/AGIMEG