Giochi, Manovrina ecco la bozza del decreto: Preu slot al 18,5% e Vlt al 6%, raddoppia al 12% la tassa sulle vincite

Innalzamento del Preu per slot (di un punto percentuale) e vlt (di mezzo punto) e tassa sulle vincite superiori ai 500 euro al 12%. Sono alcune delle disposizioni in materia di giochi contenute nell’articolo 6 della bozza della ‘Manovrina’. Nel dettaglio, per quanto riguarda il Preu si legge che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 18,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate”. Raddoppia la tassa sulle vincite: “La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è fissata al 12 per cento a decorrere dal ???? [ATTENZIONE: OCCORRE VERIFICARE IL TEMPO OCCORRENTE PER ADEGUARE I SISTEMI DI GIOCO]. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal ???? [ATTENZIONE: OCCORRE VERIFICARE IL TEMPO OCCORRENTE PER ADEGUARE I SISTEMI DI GIOCO]. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge”. Spazio anche alla prosecuzione della concessione delle Lotterie istantanee. “In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018”. lp/AGIMEG