Movimento 5 Stelle: parere contrario al riordino del gioco online. ‘Provvedimento non riduce accesso al gioco e attraverso espediente del gioco responsabile si legittima nuovamente pubblicità del gioco”

Contrariamente a quanto fatto dalle Commissioni di Camera e Senato, il Movimento 5 Stelle ha espresso parere contrario allo schema di decreto sul riordino del gioco online. Ecco il testo integrale.

AG 116 – PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 97 avente ad oggetto il riordino del sistema dei giochi con particolare riferimento a quelli a distanza;

tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

considerato, in particolare, che l’articolo 15 della legge delega, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca inoltre i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l’altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

premesso che:

il provvedimento non reca disposizioni coerenti e adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge delega con riferimento alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

l’impianto del provvedimento poggia sul concetto di “gioco responsabile” definito come l’insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato;

non si persegue l’obiettivo di ridurre il più possibile l’accesso al gioco ma quello di “educare” il giocatore, sottovalutando l’aspetto patologico del fenomeno del gioco e trasmettendo un’immagine positiva del gioco;

si prevedono limiti di durata del gioco e di spesa che, tuttavia, vengono rimessi all’autodeterminazione dello stesso giocatore;

in sostanza, le misure di cui al provvedimento in esame finiscono per agevolare oltremodo l’accesso al gioco on line anche attraverso la facilitazione dell’apertura e della gestione del conto gioco, mediante la configurazione di una rete capillare di punti di ricarica e di erogazione di servizi accessori al gioco on line, sia attraverso la previsione di strumenti di identificazione inadeguati ad escludere dall’accesso al gioco i minori e i soggetti vulnerabili;

inoltre, sempre attraverso l’espediente del gioco responsabile e sicuro, si legittima nuovamente l’utilizzo della pubblicità del gioco sancendo definitivamente il superamento del divieto assoluto di pubblicità introdotto con il decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità);

nel dettaglio dell’articolo 15, che reca specifiche misure di tutela e protezione del giocatore, le misure si basano sull’autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro. Si affida dunque la tutela del giocatore patologico allo stesso giocatore attraverso la presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale preimpostato dallo stesso giocatore;

la cura e l’assistenza del giocatore patologico viene banalmente affidata all’ausilio di un servizio call center;

si attribuisce al concessionario, ovvero il diretto controinteressato, il controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico, accettando implicitamente il rischio di un accesso al gioco di soggetti ludopatici o ad alto rischio di gioco patologico;

sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza debbono intendersi sovraordinati all’interesse erariale, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;

con la deliberazione del 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, la Corte dei Conti ha evidenziato l’utilità di preservare quelle norme a carattere dissuasivo che prescrivono, ad esempio, il divieto assoluto di pubblicità e forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco, la cui osservanza potrebbe anche essere resa più stringente, raccomandando altresì di assicurare l’equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco  per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa nonché rafforzando, al contempo, l’azione nelle diverse tipologie di controllo finalizzate alla tutela della legalità;

secondo le risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022, le famiglie sono la prima vittima del gioco d’azzardo, e in particolare lo sono i soggetti fragili (minori, anziani, persone con disabilità…) che ad oggi non trovano ancora specifiche risorse di aiuto nel sistema dei servizi. Secondo gli esperti dell’Osservatorio “un’area da includere nell’adeguamento delle Linee d’azione riguarda lo specifico ambito di presa in carico terapeutica, sociale e finanziaria dei prossimi, in particolare dei familiari, che sono gravemente impattati dal comportamento di gioco d’azzardo disturbato di un congiunto, sebbene per via indiretta. La ricerca mostra infatti come la perdita in qualità della vita e benessere di questo gruppo di persone sia rilevante, assuma una valenza traumatica, generi costi individuali e sociali particolarmente ingenti e necessiti pertanto di interventi appropriati e specialistici di presa in carico loro destinati, al di là della cura rivolta ai giocatori eccessivi loro prossimi”;

le misure di cui al provvedimento in esame non garantiscono una piena tutela della salute delle persone;

inoltre, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari non garantiscono un’adeguata prevenzione delle infiltrazioni criminali e dei fenomeni di riciclaggio: si consente la possibilità di effettuare la ricarica del conto gioco da parte di soggetti diversi dall’effettivo titolare nonché la possibilità di effettuare la ricarica anche mediante l’utilizzo di contanti; inoltre, vengono esclusi dall’obbligo di tracciamento dei pagamenti i rimborsi ai giocatori;

la procedura di trasferimento della concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza si limita a prevedere l’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ma senza specificare le modalità di selezione del terzo cessionario;

da ultimo, l’istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, cui affidare il monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia, si pone in contrasto con il ruolo e le funzioni già attribuite all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge di Stabilità del 2015, segnalando altresì, con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla Consulta, la grave esclusione degli esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani (espressamente richiamati dalla legge istitutiva dell’Osservatorio) e, viceversa, l’ammissione degli stessi concessionari (in precedenza esclusi dall’Osservatorio);

esprimono

PARERE CONTRARIO

FENU, LOVECCHIO, GUBITOSA, RAFFA