Milleproroghe, segnalati emendamenti per rideterminare importo canoni di concessione e proroga per pagamento Preu slot e vlt. Ecco i TESTI

Rideterminare il canone di concessione degli operatori dei giochi costretti a sospendere le attività durante il lockdown, prorogare il termine di versamento del prelievo sugli apparecchi, far slittare al 31 marzo prossimo il termine per presentare il piano di revisione dello statuto della società per la gestione del Casinò di Campione d’Italia. Sono gli emendamenti al Dl Milleproroghe segnalati dai Gruppi – e su cui si concentrerà quindi l’esame delle delle Commissioni – che riguardano il settore dei giochi. DI seguito il testo delle proposte di modifica:

Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di giochi) 1. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideter- minate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 3. All’onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l’anno 2021 e a 200 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

3.018. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

All’emendamento 2.200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l’anno di imposta 2020, è prorogato per l’anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all’anno di imposta 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

0.22.0200.18. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

All’emendamento 2.200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126. 0.22.0200.19. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: 19. All’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell’interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi sociooccupazionale di Campione d’Italia di cui all’articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 ». 20. Il comma 2 dell’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è abrogato.

1.161. Braga, Currò, Butti, Fragomeli.

lp/AGIMEG