Il Consiglio di Stato chiede all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarimenti sulla gara del Bingo e delle scommesse, lasciando intendere che i tempi per l’emanazione del bando potrebbero allungarsi. Intanto i vari Tar sono sempre alle prese con distanziometri e fasce orarie
Slot, Monza: per il Tar Lombardia “la limitazione degli orari è una misura funzionale al contrasto della ludopatia”
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto la domanda cautelare del titolare di una sala giochi contro la “disciplina degli orari di esercizio delle sale da giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro” a Monza. “La limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco – spiegano i giudici – costituisce uno strumento concretamente idoneo a ridurne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico. il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco”.
Gare bingo e scommesse, si potrebbero allungare i tempi. Il Consiglio di Stato chiede ulteriori chiarimenti al Mef
Si allungano i tempi per il rilascio del parere sulla gara per le concessioni delle scommesse sportive e quella per il bingo. Il Consiglio di Stato, secondo fonti istituzionali sentite da Agimeg, ha infatti chiesto ulteriori chiarimenti al Mef, con i quali, in una nuova riunione che si terrà in data ancora da stabilire, esaminerà i documenti e rilascerà il parere. Ricordiamo che la gara delle scommesse prevede l’assegnazione di 15mila punti, mentre quella del bingo di 210 sale.
Tar Lombardia respinge ricorso contro i limiti orari a Pavia: “Non favoriscono il gioco illegale e sono utili a contrastare la ludopatia”
”Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati” del comune di Pavia. La normativa prevede che funzionamento delle slot è consentito solo dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23. Tale intervento secondo i giudici non favorirebbe il proliferare del gioco illegale. “Non condivisibile è l’asserzione secondo la quale – si legge nelle motivazioni dei giudici – la riduzione degli orari di accesso agli apparecchi per il gioco d’azzardo sarebbe pregiudizievole per l’interesse pubblico, perché innescherebbe la proliferazione del gioco d’azzardo svolto illegalmente, ossia al di fuori dei circuiti autorizzati dallo Stato. E’ altresì infondata “la censura con la quale si deduce la inadeguatezza e la inefficacia delle limitazioni di orari ai fini del contenimento della ludopatia”. “Il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce, inoltre, con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici”.
Tribunale di Bari, condannati 16 presunti affiliati al clan Di Cosola. Obbligavano locali ad installare slot e pretendevano denaro
Sono stati condannati dal Tribunale di Bari 16 presunti affiliati al clan Di Cosola a pene comprese tra i 30 anni e gli 8 mesi di reclusione per i reati, a vario titolo contestati, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni a commercianti e a costruttori. Il clan, in particolare, avrebbe preteso del denaro per ogni slot che obbligava ad installare in bar e sale giochi. Nella stessa indagine, sono già stati condannati con il rito abbreviato altri 53 imputati
Tar Campania respinge ricorso sala giochi contro distanziometro Ercolano: “Violato regolamento comunale in materia”
Il Tar Campania ribadisce la validità del distanziometro di Ercolano. “Considerato il Regolamento comunale in materia, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale dell’11 febbraio 2015, fissa in 250 metri ‘…la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell’art. 88 TULPS in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS’, senza quindi porre una distinzione tra le due tipologie di attività”, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), ha respinto il ricorso di una sala giochi di Ercolano per la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero la determinazione del Comune di Ercolano del 14.11.2018 avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) del 18.5.2018 e cessazione dell’attività di installazione giochi leciti ed apparecchi e congegni di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) TULPS in attività munita di licenza ex art. 88 e 86 TULPS, in quanto per i giudici “non appaiono emergere elementi nuovi, tali da rivedere la precedente ordinanza cautelare, peraltro confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 579/2019”.
Tar Friuli: la sala che stipula un contratto con un concessionario diverso, è come se istallasse nuove slot
Il Tar Friuli Venezia Giulia boccia il ricorso intentato da una sala slot di Pordenone, e conferma l’ordine del Comune di rimuovere gli apparecchi. La titolare era subentrata nella gestione dell’esercizio nel 2016, e aveva presentato una regolare Scia al Comune. Successivamente però aveva disdetto il contratto con il precedente concessionario delle slot, e ne aveva siglato un altro con una compagnia differente. A quel punto il Comune ha intimato la rimozione delle slot, spiegando che le macchine dovevano essere considerate “nuove istallazioni” e quindi dovevano rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili. Per il giudice, l’operato del Comune è corretto. Ricorda infatti che la Legge Regionale sul gioco del 2014 equipara a nuove istallazioni le slot, quando si procede alla “stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”. In sostanza, la titolare ha dato “perciò luogo alla fattispecie di nuova installazione, testualmente prevista dalla disciplina richiamata”.
Tar Liguria: “Il distanziometro va applicato solo alle sale dove sono presenti slot o vlt”. Accolta domanda cautelare sala scommesse
Il Tar Liguria ha accolto la domanda cautelare di una sala scommesse di Rapallo che aveva fatto ricorso contro la decisione della Questura di Genova di respingere la richiesta di rilascio della licenza per la raccolta. Per la Questura infatti, il distanziometro doveva essere applicato anche alle sale scommesse, mentre, secondo quanto previsto, sia dalla Regione Liguria sia dal Comune di Rapallo i limiti di distanza dai luoghi sensibili va applicato solo alle sale giochi o comunque solo alle sale che al loro interno hanno anche slot o vlt. Il Tar ha quindi sottolineato che “il regolamento recante “disciplina delle sale da gioco” del Comune di Rapallo e la disciplina in termini di distanze dai luoghi sensibili non risulta applicabile all’attività dei ricorrenti avente ad oggetto esclusivamente attività di raccolta delle scommesse”, disponendo pertanto che “i provvedimenti di diniego impugnati devono ritenersi illegittimi” e che “per quanto concerne il periculum in mora è evidente ed attuale il pregiudizio per la parte ricorrente di non poter esercitare l’attività di scommesse, con conseguente eventuale pregiudizio non solo per la società, ma anche per i dipendenti”. Il Tribunale ha quindi accolto la domanda cautelare, “disposto che la Questura della Provincia di Genova, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. provveda a rideterminarsi in relazione all’istanza presentata dai ricorrenti entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento” e fissato la trattazione del merito per il 19 giugno prossimo.
Cassazione: se le slot non sono collegate in rete, a calcolare il preu deve essere l’Ufficio ADM locale
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso della Bplus (ora Global Starnet) e confermato la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia sul pagamento del preu per delle slot non collegate alla rete di controllo della Sogei. La vicenda risale al 2006, la concessionaria aveva provato a far leva sul difetto di competenza territoriale dei soggetti che avevano quantificato le giocate non trasmesse – e di conseguenza anche della Commissione Tributaria. In sostanza questa era un’attività che avrebbero dovuto svolgere gli uffici territoriali dove la stessa società ha sede. La Cassazione, tuttavia, puntualizza che “sono competenti territorialmente per l’accertamento del prelievo erariale unico gli uffici dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del distretto ove è ubicato domicilio fiscale/sede legale del concessionario di rete nell’ipotesi di trasmissione in via telematica dei dati di gioco relativi ad apparecchi collegati al punto di accesso”. Quando invece gli apparecchi non sono connessi, e quindi non sono stati trasmessi dati di gioco, sono competenti “gli uffici del distretto di ubicazione degli apparecchi sottoposti a controllo”. Questo per consentire all’Amministrazione di effettuare i controlli sulle macchine, e verificare appunto che siano collegate o meno. “La soluzione contraria consentirebbe di fatto al contribuente, di sottrarre insindacabilmente ai controlli gli apparecchi, qualora non li colleghi al punto di accesso”
Tar Lazio: “Lecita la raccolta del Lotto in stazioni di servizio su strade comunali”
La raccolta del gioco del Lotto può avvenire all’interno di stazioni di servizio su strade comunali. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Seconda) accogliendo il ricorso del titolare di una rivendita speciale di tabacchi al quale era stata la concessione di un nuovo punto di raccolta del gioco del Lotto. La richiesta iniziale era stata respinta perché “prevista l’istituzione di nuovi punti di raccolta gioco del lotto presso rivendite speciali permanenti site in stazioni di servizio solo se situate in autostrade tangenziali, strade statali, strade provinciali e raccordi autostradali”. Citando la precedente giurisprudenza di casi simili, i giudici laziali hanno infatti accolto il ricorso del titolare della rivendita ubicata in Somma Vesuviana.
Tar Lazio: “Lecita revoca concessione per il bingo se la fideiussione viene considerata inidonea”
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società che operava nel settore del bingo alla quale era stato notificato da parte di Adm un provvedimento di revoca. Motivo del contendere è il fatto che l’amministrazione ha respinto un atto di fideiussione, in quanto ritenuto inidoneo a garantire gli obblighi della concessionaria. “Giova rammentare – spiegano i giudici – che la fideiussione è elemento indispensabile per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo in quanto assolve ad una fondamentale funzione di garanzia, in favore dell’amministrazione per i casi di eventuale mancato adempimento, totale o parziale, dell’obbligazione costituente oggetto del rapporto principale”.