Tar Lazio: “sì a raccolta Lotto in stazioni di servizio su strade comunali”

La raccolta del gioco del Lotto può avvenire all’interno di stazioni di servizio su strade comunali. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Seconda) accogliendo il ricorso del titolare di una rivendita speciale di tabacchi di Taranto per l’annullamento del provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio della concessione relativa alla raccolta del gioco del lotto all’interno della rivendita e contro il decreto direttoriale Adm 26 gennaio 2005 e del decreto direttoriale 29 marzo 2006, nella parte in cui non prevedono l’ampliamento della raccolta del gioco del lotto per le rivendite speciali ubicate in strade comunali. Per i giudici infatti “sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’amministrazione”. Tenendo conto di ciò, per il Tar, vanno interpretati e applicati i decreti direttoriali, nella parte in cui “non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali, posto che il legislatore ha mostrato di non ritenere un numerus clausus quello dell’enumerazione dei luoghi ove è possibile svolgere attività del genere, allo scopo di ampliare la rete dei punti di raccolta del gioco del lotto”. Tra l’altro i giudici evidenziano come “il provvedimento di rigetto sarebbe basato su ragioni non coincidenti con quelle risultanti dal preavviso di diniego: mentre, infatti, nella comunicazione si rappresentava che la domanda non poteva essere accolta a causa della collocazione della rivendita speciale su una strada comunale, nel provvedimento di diniego è stata affermata la presunta mancanza dei requisiti oggettivi di cui all’articolo 1 del decreto direttoriale 16 maggio 2007, che però concerne l’incasso medio annuo comunale che deve essere assicurato per l’apertura di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto; con riferimento alla ragione ostativa effettivamente indicata nel preavviso di diniego – ossia la collocazione della rivendita speciale su strada comunale – il provvedimento di rigetto dell’istanza non avrebbe indicato le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a non accogliere le osservazioni del richiedente”. cr/AGIMEG