L’Aula del Consiglio Regionale delle Marche ha approvato oggi la proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)”.
Via libera a maggioranza quindi alle modifiche alla legge regionale 3 del 2017 relativa alla prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. Le modifiche, illustrate in Aula dai consiglieri Mirko Bilò (Lega) per la maggioranza e Antonio Mastrovincenzo (Pd) per la minoranza, si sono rese necessarie alla luce dell’esigenza di affrontare al meglio un fenomeno in continua evoluzione.
Secondo le nuove disposizioni l’esercizio delle attività legate al gioco e la possibilità di installare nuovi apparecchi sono vietati se ubicati a meno di 200 metri dai luoghi sensibili nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Per luoghi sensibili si intendono istituti scolastici, Università, istituti di credito, ATM, Compro Oro, trasferimento denaro, ospedali e strutture considerate protette per soggetti fragili.
Ai fini della prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. E’ inoltre vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.
Con l’articolato di legge accolto un ordine del giorno della maggioranza volto a stabilire, di concerto con gli enti locali, divieti di gioco nei giorni feriali e orari notturni, a promuovere collaborazioni con associazioni attive nella prevenzione del fenomeno e a giungere ad un codice etico di autodisciplina condiviso tra le parti coinvolte.
Nel corso della discussione sono stati proposti anche alcuni emendamenti. In particolare, l’emendamento 1/1 a firma PD con primo firmatario Romano Carancini che prevedeva “all’articolo 3 della legge dopo le parole ‘ai sensi degli articoli 86, 88 e 110, comma 6’, sono aggiunte le seguenti ‘e comma 7′” non è stato accolto. Sono decaduti di conseguenza gli emendamenti 1/3, 1/5 e 4/1.
Ha aggiunto Carancini. “Nella legge date le definizioni, escludendo i locali in cui l’attività del gioco non è esclusiva o prevalente. State allargando le maglie per far giocare di più”. Gli emendamenti 1/2 e 1/4 non sono stati approvati.
L’articolo 1 della legge è stato approvato.
ARTICOLO 1
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2017)
- L’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate alle lettere c) e d) del comma 3, nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all’installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86, 88 e 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 2. Le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse. 3. Ai fini di questa legge, si definisce per: a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente; b) gioco d’azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall’OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria; c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 così come definito dall’articolo 86 del medesimo; d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931; e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito che comportano vincite in denaro contante o virtuale differenti dalle lettere c) e d), all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico; f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili: e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.”
All’articolo 2 sono stati presentati 4 emendamenti dal PD a firma Mastrovincenzo e Carancini. “Il primo emendamento chiede di ripristinare le distanze rispetto alla precedente previsione e cioè 300 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 500 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti”, ha sottolineato Mastrovincenzo. “Gli altri emendamenti riguardano le limitazioni orarie. Inoltre, avete cancellato dalla precedente legge ‘per esigenze e tutela della salute e la quiete pubblica’. L’ultimo emendamento riguarda il comma 6bis ‘Gli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio’. Affermate che nell’ipotesi in cui vi sia un ampliamento consentite un aumento alla pari dell’attività principale. E’ un ossimoro”, ha aggiunto Carancini (foto).
L’emendamento 2/1 è stato respinto, decade quindi anche l’emendamento 5/3. Poi è stato approvato un subemendamento che sostituisce l’emendamento 2/2 per il quale dopo le parole “tutela della salute” è stato aggiunto “e della quiete pubblica”.
Per quanto riguarda l’emendamento 2/3 si è parlato di salute pubblica e quiete pubblica a livello comunale. In particolare Carancini ha parlato di limiti orari: “La proposta del partito democratico era di ridurre al massimo il numero di ore. Negli orari ci sono le fragilità e le problematiche principali. Bisogna dare ai sindaci la possibilità di scegliere la fascia oraria che preferiscono”. Poi il consigliere Putzu: “Inizieremo un percorso anche sul gioco online, dovremo iniziare a ridurre anche il gioco online”, la sua precisazione. L’emendamento 2/3 è stato respinto.
Infine l’emendamento 2/4. Sempre Carancini: “Questa è una legge che tende a sanare situazioni del passato. Non vengono tutelate le fasce più deboli”, le sue parole. Si è poi passati al voto e l’emendamento 2/4 è stato respinto.
Poi la votazione all’articolo 2 che è stato approvato.
ARTICOLO 2
Art. 2 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2017)
- Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “2. E’ vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette.”. 2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “4. Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo.”. 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio 6 ter. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 di questo articolo. 6 quater. Per nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773 /1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuata dopo l’entrata in vigore della presente legge”.
Ancora, la votazione all’articolo 3 senza emendamenti: approvato.
ARTICOLO 3
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2017)
- L’articolo 7 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Divieto di pubblicità) 1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.
Poi l’inserimento dell’articolo 3/bis. Tra i firmatari la consigliera Manuela Bora: “I dati ci dicono che nelle Marche la patologia da gioco d’azzardo è altissima e anche la spesa per giochi e scommesse è pari a 2 miliardi di euro. Ci sono anche tantissimi casi di usura che coinvolgono i giocatori e le loro famiglie. Bisogna quindi lavorare su questo aspetto e sulla prevenzione, con un utilizzo responsabile del denaro”. Il consigliere Livi ha invece detto: “Queste sono le battaglie che dobbiamo fare tutti insieme”. Alla votazione, l’emendamento 3bis/1 è stato approvato.
Poi articolo 4, senza emendamenti: approvato.
ARTICOLO 4
Art. 4 (Modifica all’articolo 14 della l.r. 3/2017)
- Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dal comma 2 dell’articolo 5. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
Sull’articolo 5 sono stati proposti due emendamenti. Entrambi gli emendamenti, 5/1 e 5/2, sono stati respinti. La votazione dell’articolo 5 è approvata.
ARTICOLO 5
Art. 5 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore di questa legge. 2. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui a questo comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto. 3. Sono in ogni caso esclusi dal divieto gli apparecchi che, successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Poi articolo 6 senza emendamenti: l’articolo 6 viene approvato.
ARTICOLO 6
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
- Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Sull’articolo 7 un emendamento a firma Mastrovincenzo che è stato respinto. L’articolo 7 è stato approvato.
ARTICOLO 7
Art. 7 (Abrogazione)
- Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è abrogato.
Infine l’articolo 8, senza emendamenti: approvato.
ARTICOLO 8
Art. 8 (Dichiarazione d’urgenza)
- Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Approvato poi anche il coordinamento tecnico
Poi proposto anche un ordine del giorno relativo agli orari. Il consigliere Putzu: “Ci atterremo agli orari della legge di stabilità del 2016. Abbiamo messo dalle 2 di notte alle 8 di mattina per cercare di limitare il gioco. Su questa legge non va fatta demagogia, poi è necessario prevenire il gioco patologico e aprire un dialogo con gli operatori del gioco e le associazioni di categoria”. Intervenuto poi anche Andrea Maria Antonini: “Per quanto riguarda il gioco online, chiederemo limiti molto più severi”. L’ordine del giorno è quindi stato approvato.
Si è infine passati alla votazione della legge nella sua interezza: con 19 favorevoli, 8 contrari e nessun astenuto la nuova legge sul gioco regionale delle Marche è stata approvata dal Consiglio.
lp/AGIMEG