L’Aula del Consiglio Regionale delle Marche ha rimandato in IV Commissione la proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)”, al fine di valutare la proposta stessa e gli emendamenti che sono stati depositati.
Ricordiamo che la legge attualmente in vigore scade il 31 di luglio. L’attività dell’Aula del Consiglio Regionale è stata quindi sospesa fino alle ore 14.10.
Secondo quanto stabilito dalla proposta di legge: “è vietato l’esercizio delle attività nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai luoghi sensibili”. “Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”. “E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici”.
Ecco il testo integrale:
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2017)
- L’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate alle lettere c) e d) del comma 3, nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all’installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86, 88 e 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 2. Le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse. 3. Ai fini di questa legge, si definisce per: a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente; b) gioco d’azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall’OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria; c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 così come definito dall’articolo 86 del medesimo; d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931; e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito che comportano vincite in denaro contante o virtuale differenti dalle lettere c) e d), all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico; f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili: e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.”.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2017)
- Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “2. E’ vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette.”. 2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “4. Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo.”. 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio 6 ter. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 di questo articolo. 6 quater. Per nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773 /1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuata dopo l’entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2017)
- L’articolo 7 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Divieto di pubblicità) 1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.”.
Art. 4 (Modifica all’articolo 14 della l.r. 3/2017)
- Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dal comma 2 dell’articolo 5. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
Art. 5 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore di questa legge. 2. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui a questo comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto. 3. Sono in ogni caso esclusi dal divieto gli apparecchi che, successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
- Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 7 (Abrogazione)
- Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è abrogato.
Art. 8 (Dichiarazione d’urgenza)
- Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. cdn/AGIMEG