Continua l’esame della Legge di Bilancio alla Camera. Oggi si sono svolte le audizioni nelle Commissioni Bilancio di entrambi i rami del Parlamento.
“Per garantire una transizione ordinata e sostenibile verso il nuovo assetto normativo e concessorio, il Governo ha inserito all’art. 14 della Manovra di bilancio una proroga delle concessioni di gioco fisico in scadenza (Bingo, scommesse e ADI) fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia, al momento, non è stata prevista alcuna proroga per la concessione di gioco a distanza, che necessariamente dovrà essere adottata prima della scadenza prevista per la fine del 2024. In attesa del periodo di stand still europeo, ADM ha pubblicato la Determinazione Direttoriale 25.10.2024 – Prot. 656848/RU, avente ad oggetto l’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza (“Albo PVR”), in attuazione dell’art.13 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41. Tale provvedimento ha un impatto rilevante sull’attività operativa degli esercenti i Punti di ricarica. Nello specifico, viene previsto, per lo svolgimento dell’attività di PVR, l’obbligo sia dell’iscrizione sia della sussistenza di contratti conformi ai requisiti minimi previsti. Ne consegue che, per continuare a svolgere l’attività in modo legittimo, non basterebbe procedere all’iscrizione all’Albo nei termini previsti, ma sembrerebbe altresì risultare necessario l’adeguamento dei contratti, in quanto il provvedimento parrebbe sancire la nullità immediata, in assenza di una disciplina transitoria, di tutti i contratti non conformi ai requisiti minimi, con il rischio di applicazione di sanzioni agli esercenti. Viene inoltre stabilita l’applicabilità immediata di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 41/2024, che fissa il limite di ricarica settimanale in contanti presso i PVR a euro 100. Questa disposizione richiede evidenti adeguamenti nei sistemi dei concessionari e influisce negativamente sull’operatività di tabaccherie e punti vendita dotati di licenze di PS artt. 88 e 86 del TULPS, che dovranno verificare manualmente le ricariche dei clienti per evitare sanzioni. Sono, inoltre, previsti obblighi a carico dei PVR, quali: il divieto di messa a disposizione di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco in contrasto con le linee guida AGCOM che consentono la comunicazione informativa effettuata negli ambienti di gioco; il divieto di affissione all’interno ed all’esterno dei locali di insegne e vetrofanie, che non sono compatibili con esercizi quali sale scommesse, corner e sale giochi, che, quindi, in base a tali prescrizioni, non potrebbero ospitare PVR. Si rileva, ancora, la difficoltà di rispettare il divieto di apertura di conti di gioco da parte del titolare del PVR, ma soprattutto da parte di suoi “familiari”, conviventi e personale dipendente, considerato che “i familiari” non rappresentano neppure una categoria giuridica. Si ricorda che tale divieto comporta la possibile cancellazione dall’Albo nel caso di violazione. Infine, si prevede l’obbligo di identificazione dei clienti da parte dei PVR per qualsiasi importo di ricarica. L’identificazione richiede il rispetto di specifici parametri, come l’obbligo di tenere registri e garantire la disanonimazione dei dati, attività che richiede una formazione adeguata, da considerarsi requisito preliminare per l’iscrizione all’Albo, laddove, invece, la normativa prevede che l’iscrizione avvenga prima della formazione, in assenza della necessaria preparazione, così generandosi potenziali difficoltà operative per gli esercenti, con la possibilità di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie. Si ritiene, in ogni caso, che gli adempimenti in capo agli esercenti dovrebbero trovare applicazione in riferimento ai titoli concessori di futura assegnazione, prevedendone l’operatività in contemporanea con l’avvio delle nuove concessioni. Alla luce dell’art. 15 del D. Lgs. n. 41/2024, riguardante le misure di tutela e protezione del giocatore, e degli obblighi, imposti da alcune Regioni agli esercenti che ospitano apparecchi da intrattenimento del tipo comma 6, lettere a) e b), del TULPS (c.d. AWP e VLT), di frequentare con regolarità corsi di formazione per gestire consapevolmente eventuali forme di gioco patologico, si suggerisce di definire un protocollo unico di strutturazione di tali corsi di formazione a livello nazionale anziché, come oggi avviene, lasciare ad ogni Regione il compito di strutturare i corsi. Ciò consentirebbe una miglior organizzazione dell’attività, un più efficiente sviluppo progettuale e un’ottimizzazione dei costi a favore degli esercenti partecipanti”. E’ quanto si legge nella memoria di Confesercenti.
“Una manovra inoltre, che, oltre ai prevedibili tagli che gli Enti locali dovranno operare nei servizi alle persone nel rispetto del tetto di spesa, opera nell’intento di recuperare risorse a scapito delle persone più vulnerabili, a tal punto, che sul fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo spinge alla sua diffusione stabilizzando una estrazione aggiuntiva dei giochi del Lotto e Superenalotto. Un fenomeno quello del gioco d’azzardo come più volte dalla UIL evidenziato di deriva nazionale al quale negli ultimi tempi si era prestata la giusta attenzione e che oggi rischia di essere derubricato dalle dipendenze gravi mentre sappiamo benissimo di quale drammatica portata sociale trascina con sé intere famiglie nell’indebitamento e nell’usura, dell’impatto sanitario e le ricadute sulla salute che il gioco d’azzardo ha sulle nuove generazioni. Nella relazione tecnica questa operazione comporterà all’ erario un importo incrementale a circa 108 milioni di euro per l’estrazione del Lotto e 102 milioni di euro per il Superenalotto. Per non parlare delle proroghe concesse ai concessionari delle sale gioco sul canale “fisico” in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, prendendo spunto delle numerose criticità collegate alle numerose leggi regionali che non consentono l’elaborazione dei bandi di gara, le concessioni saranno prorogate fino al 31 dicembre 2026, a garanzia, in buona sostanza, del costante flusso delle entrate erariali. Per quanto riguarda le nuove generazioni, coinvolte nella spirale della tossicodipendenza, viene istituito un Fondo nazionale pari a 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025, per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni e un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi. Vedremo come questi fondi verranno indirizzati, siamo convinti che per affrontare i fenomeni gravi e complessi che investono le nuove generazioni e le loro famiglie, occorre affrontarli con un necessario salto del paradigma per prevenire il danno offrendo, ai giovani e alle famiglie, interventi mirati nelle scuole di ascolto e partecipazione, di servizi di sostegno sanitari e sociali nei territori, di comunità accreditate e monitorate adeguate ai contesti familiare che si prendono cura delle persone e non abbandonarli alla solitudine e ai drammi, senza ricorrere alla continua criminalizzazione che si fa oggi dei giovani. Inoltre, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità, sparisce quindi il fondo per il gioco d’azzardo che viene accorpato in un unico fondo per le dipendenze, come Uil chiediamo che venga rispristinato il fondo sul gioco d’azzardo”, sottolinea UIL.
“ART. 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo) Gli interventi permettono di chiarire cosa si intenda per parità di trattamento tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza e attenuano i vincoli per quanto riguarda il divieto di trasferimento dei locali bingo per il periodo di proroga della concessione. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi può salire fino al 75% del prezzo di vendita delle cartelle (ora è al 70%). Condivisibile l’ipotesi di rafforzare la parte destinate al montepremi. ART. 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto) A decorrere dal 2025, il venerdì è effettuata una estrazione aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto con destinazione di 50 milioni al Fondo per le emergenze nazionali. La gestione delle emergenze nazionali richiede fondi strutturali, certi e consistenti. ART. 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza) Sono previste le proroghe delle concessioni sui giochi in scadenza al 31 dicembre 2024. Le concessioni sono a titolo oneroso e fino al 31 dicembre 2026. Per le sale bingo, è previsto un importo di 108mila euro per anno; per i punti scommesse, l’importo varia da 9.500 euro annui a 5.700 euro annui; per le slot, l’importo è di 120 euro per apparecchio e di 4mila euro per ogni diritto. Il periodo di proroga appare adeguato, mentre andrebbe fatta una ulteriore riflessione sugli importi che potrebbero essere incrementati”, continua UGL.
“Art. 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo) Al primo comma si legge: “A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza”. Ebbene, il principio di parità di trattamento tributario qui applicato all’ambito del gioco pubblico a distanza deve essere adottato in via generale e, quindi, applicato a tutte le trattenute di legge. Così, quindi, non vi è ragione di mantenere la disparità di regime fiscale tra lavoratori autonomi, per i quali si applica la flat tax, e lavoratori dipendenti. Così pure, non vi è parità di trattamento nemmeno sotto il profilo contributivo tra tutti i dipendenti, (un esempio è la disciplina degli oneri riflessi che vede anomale distribuzioni a danno di mirate categorie di dipendenti pubblici) o tra tutti i lavoratori autonomi. La parità di trattamento tributario a parità di reddito, ovvero di capacità contributiva, stabilito dall’articolo 53 della Costituzione comporta la parità di trattamento fiscale dei redditi per tutte le persone fisiche, per qualsiasi tipo di reddito percepito (dipendente, autonomo, d’impresa, …), a parità di detrazioni e passività deducibili, altrimenti si colpirebbe il contribuente prescindendo dalla sua capacità contributiva (art. 53 Cost.)”, sottolinea CODIRP. cdn/AGIMEG