Manovra, Camera: proroga concessioni bingo, scommesse, slot e Vlt, quarta estrazione Lotto e SuperEnalotto, prevenzione dipendenze. Ecco il Dossier del Servizio Studi

Legge di Bilancio sotto la lente di ingrandimento della Camera. Nella Manovra sono previste misure che riguardano il settore del gioco, come la proroga delle concessioni per Bingo, scommesse e slot e la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto.

Ecco tutte le misure sul gioco analizzate nel Dossier del Servizio Studi:

Articolo 12 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

L’articolo 12 apporta modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo. Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Il comma 2 modifica le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Infine, il comma 3 introduce, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento). Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive all’articolo 12 effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge, 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del Bingo a distanza si applichi l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504 nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Specificamente, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. In merito, si segnala che l’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto legge, 28 aprile 2009, n. 39 stabilisce l’applicazione ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo dell’imposta unica sopra citata nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Per tale ragione, il Governo, alla luce dell’indeterminatezza dell’enunciato normativo, rileva che la disposizione in esame muove proprio dall’esigenza di chiarire l’applicabilità, ai predetti giochi, dell’aliquota di imposta del 25 per cento in luogo di quella del 20 per cento prevista dal predetto articolo 12, comma 1, lettera f). Peraltro, il Governo stesso rappresenta che la volontà del legislatore era già desumibile dalle considerazioni riportate nelle relazioni tecniche e illustrative di accompagnamento all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, le quali evidenziavano la volontà di estenderne il campo di applicazione anche ai giochi di sorte.

Il comma 2 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Nello specifico, l’intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versino in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo. Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala Bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala Bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito, si rammenta che il vigente articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 31 marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 350 mila euro della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge, 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di 300 mila euro dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite. Nella relazione illustrativa il Governo segnala che il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022 ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali. Il Governo medesimo evidenzia che la disposizione in esame risponde all’esigenza di rendere meno stringente il divieto di trasferimento in questione, ferma restando, tuttavia, la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.

Il comma 3 modifica l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto legge, 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni volte al potenziamento dell’accertamento in materia di giochi. In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dall’anno 2025, il montepremi del gioco del Bingo è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Rispetto alla vigente formulazione resta fermo l’attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 75 per cento. Al riguardo, si segnala che il testo vigente dell’articolo 10, comma 9-septies, sopra citato, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le seguenti misure per quanto concerne il gioco del Bingo: § prelievo erariale pari all’11 per cento del prezzo di vendita delle cartelle; § montepremi pari ad almeno il 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle; § compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza. A tal proposito, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che la modifica in esame è finalizzata alla riduzione degli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo, i quali possono presentare margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine). Pertanto, il limite del 75 per cento risponde all’esigenza di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare al montepremi si traduca in uno strumento di realizzazione di forme di concorrenza sleale tra le sale Bingo. Per una panoramica sulla disciplina riguardante il gioco lecito in Italia si veda l’approfondimento tematico disponibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 13 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

L’articolo 13 stabilizza, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio ascrive all’articolo 13 maggiori entrate extratributarie pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 che vengono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, si tenga nella giornata del venerdì l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi. In merito, si evidenzia che la disposizione in esame stabilizza, a partire dal 2025, l’estrazione aggiuntiva settimanale dei giochi del Lotto e del Superenalotto, attualmente prevista solo in via temporanea per l’anno 2024. Invero, siffatta estrazione è stata introdotta per il solo anno 2023 dall’articolo 21, comma 4, del decreto legge, 1° giugno 2023, n. 61, successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge, 30 dicembre 2023, n. 215. L’estrazione aggiuntiva rientra tra le misure adottate in occasione dell’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023, al fine di finanziare gli interventi a favore delle popolazioni di tali territori colpite dai medesimi eventi. Infatti, si prevede che le maggiori entrate derivanti dalla predetta misura siano destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile). Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto. Il comma 2, conseguentemente, prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Articolo 14 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

L’articolo 14 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024: – concessioni relative al Bingo; – concessioni in materia di scommesse; – concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, all’articolo 14 sono ascrivibili maggiori entrate extratributarie pari a 232,76 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

La disposizione in esame proroga sino al 31 dicembre 2026 le concessioni in materia di Bingo, le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, inclusi quelli simulati, nonché le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza al 31 dicembre 2024. Tali proroghe risultano necessarie per le seguenti ragioni: § realizzazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge, 9 agosto 2023, n. 111; § la persistente assenza di intesa con le regioni e gli enti locali per un adeguato quadro regolatorio ed economico idoneo all’identificazione di un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico; § le dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali. Nello specifico, il comma 1, lettera a), dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al Bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell’importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026.

Nel merito si ricorda che la legge di stabilità del 2014 (articolo 1, commi 636- 638) aveva previsto che entro il 31 marzo 2023, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera a) della legge n. 197 del 2022), venissero messe a gara 210 concessioni per la raccolta del bingo. Anche in tal caso il corrispettivo una tantum, è stato maggiorato dalla legge di bilancio 2024 del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore. Il comma 1, lettera b), proroga a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse. Si prevede il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti, in due rate per ciascun anno di proroga, entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. Tali oneri ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con riferimento alle concessioni relative alla raccolta di scommesse, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (comma 124),ha previsto la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni. Nello specifico, la legge proroga le concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali. Infine, il comma 1, lettera c), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773. Pertanto, si dispone il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. L’importo di tali oneri è pari a: § 120 euro per ciascun apparecchio con riferimento a quelli di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6; § 4 mila euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6. A tal proposito, si segnala che, ai sensi del suddetto articolo 110, comma 6, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140 mila partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli che, facenti parte della rete telematica di cui al predetto articolo 14- bis, comma 4, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: § il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; § la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; § l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; § le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; § le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; § le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Si ricorda che tali giochi, effettuabili su rete fisica facenti parte di una rete o più reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si attivano esclusivamente in presenza di un sistema di elaborazione della rete stessa e che consentono la gestione telematica, anche attraverso apparecchi videoterminali, dei giochi leciti secondo le previsioni di appositi decreti ministeriali (articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS). Tali reti sono affidate in concessione con procedure ad evidenza pubblica (articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972). Nel 2013 sono state sottoscritte le convenzioni di concessione relative all’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (New slot e VLT), di durata novennale. Tali concessioni, prorogate fino al 29 giugno 2022, in ragione dell’emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19, sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera b) della legge n. 197 del 2022). Il corrispettivo una tantum, previsto per l’ottenimento delle citate concessioni, è stato maggiorato del 15 per cento dalla legge di bilancio 2024 rispetto alla previsione delle norme in vigore. La disposizione prevede infine che le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per una panoramica sulla disciplina riguardante il gioco lecito in Italia si veda l’approfondimento tematico disponibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 40 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

L’articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. L’articolo 40 prevede una maggiore spesa per la costituzione del fondo pari a 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025.

L’articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Secondo un recente studio italiano104 promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità – Dipendenze comportamentali nella Generazione Z: uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni) e focus sulle competenze genitoriali – almeno 100 mila adolescenti italiani fra gli 11 e i 17 anni fanno un uso compulsivo e incontrollato di social e piattaforme di streaming, quasi altrettanti si chiudono per mesi in camera sostituendo il reale con l’irreale virtuale. A questi si aggiungono circa 500 mila ragazzi, soprattutto maschi, a rischio di dipendenza da videogiochi: così, mentre in Italia il tempo medio trascorso su internet si aggira attorno alle 6 ore, varie forme di dipendenza dalla tecnologia dilagano fra i giovani, complice il malessere di una generazione post-Covid in cui l’isolamento emotivo e la rottura con il mondo sociale hanno minato la salute mentale. Stando ai dati, raccolti su oltre 8.700 studenti fra gli 11 e i 17 anni, quasi il 12% degli adolescenti, soprattutto maschi, è a rischio di dipendenza dai videogiochi e il 2,5% fa un uso compulsivo e incontrollato dei social, mentre l’1,8% si chiude per mesi in camera vivendo solo attraverso computer e smartphone. Oggi esistono sia attività di prevenzione, terapie cognitive e comportamentali, sia cure farmacologiche in grado di aiutare i giovani e giovanissimi pazienti. Emerge dallo studio che i ragazzi oggi sono più spesso vittime di ansia e depressione, meno inseriti nel tessuto sociale e contemporaneamente esposti a stimoli tecnologici radicalmente diversi rispetto ai coetanei di appena vent’anni fa. Pandemia, guerre, crisi ambientali ed economiche stanno amplificando un disagio che era già presente: la progressiva riduzione della socializzazione, la diminuzione delle relazioni affettive e di esperienze tipiche del percorso di crescita sono tutti fenomeni in continua crescita negli ultimi anni, così come la crescente pressione per la performance. La frequenza di un utilizzo problematico di internet, videogame, social e piattaforme è elevata e in aumento. La dipendenza da videogiochi, per esempio, è riconoscibile da vari segni: l’impiego nei momenti di stress, sintomi di astinenza, l’abitudine a mentire sull’uso, la perdita di controllo e degli altri interessi. Attualmente tuttavia esistono sia attività di prevenzione, terapie cognitive e comportamentali, sia cure farmacologiche in grado di aiutare i giovani e giovanissimi pazienti.

Articolo 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

L’articolo 66 definisce una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto delle disposizioni vigenti. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN la disposizione destina annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una quota pari a 50 milioni di euro per le finalità sopra indicate, rimettendo a decreti del Ministro della salute la definizione di linee di azione per garantire le prestazioni citate alle persone affette da ogni forma di dipendenza. È, inoltre, prevista l’istituzione di un Osservatorio, di cui viene definita la composizione, allo scopo di monitorare le dipendenze patologiche e l’efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese e viene anche istituito uno specifico Fondo (autorizzando la spesa di 44 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025), al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche. L’articolo 66, come evidenziato dalla relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita al riassetto delle disposizioni vigenti, ridefinendo le finalità di finanziamenti già autorizzati nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN.

L’articolo 66 definisce una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto delle disposizioni vigenti. In proposito va ricordato che l’OMS definisce la “dipendenza patologica” come “condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall’interazione tra un organismo e una sostanza, caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione”. In questa definizione rientrano anche le dipendenze senza sostanza, che riguardano comportamenti problematici come il disturbo da gioco d’azzardo, lo shopping compulsivo, la new technologies addiction (dipendenza da internet, social network, videogiochi, televisione, ecc.), diverse nelle manifestazioni cliniche ma per molti aspetti correlate sul piano eziologico e psicopatologico. Il comma 1 dell’articolo in esame dispone, in primo luogo, l’abrogazione del comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. La dipendenza da gioco d’azzardo (cd. ludopatia) è stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel decreto che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza (articoli 28 e 35 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017) allo scopo di garantire la necessaria assistenza socio-sanitaria, anche residenziale. A partire dal 2015, per contrastare il fenomeno, sono state stanziate quote nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro dalla legge di stabilità 2015 (comma 133, art. 1, Legge n. 190/2014), riservandone una parte, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. La quota è ripartita annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario standard regionale e la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA. Contestualmente, viene trasferito dall’Agenzia delle dogane al Ministero della salute il già costituito Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Successivamente la legge di stabilità per il 2016, nell’ambito di numerose disposizioni in materia di giochi (legge 208/2015, art. 1, commi 918-946 e 948), ha istituito un apposito fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) con dotazione propria di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, finalizzato a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità. La somma è ripartita in ragione delle quote di accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Con il Decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136172 è stato adottato il regolamento recante adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”, già approvate dal sopra richiamato Osservatorio e sulle quali era stata raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato-regioni a fine 2017. Viene demandata alle Regioni e province autonome l’attuazione delle misure previste mediante un’integrazione tra le strutture pubbliche eroganti servizi sociosanitari e quelle privete accreditate nonché con gli enti del terzo settore.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, nell’ambito delle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall’OMS (cfr. supra).Viene rimessa al Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’adozione di linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione destinate alle persone affette da ogni forma di dipendenza. In proposito si valuti l’opportunità di indicare un termine per l’adozione dei decreti ministeriali in materia. Viene poi prevista l’istituzione, con apposito decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un Osservatorio con il compito di monitorare le dipendenze patologiche e l’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene definita la composizione dell’Osservatorio, di cui fanno parte: • esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell’economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani; • rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Viene specificato che ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di istituzione del citato Osservatorio, viene disposta l’abrogazione del decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha disposto la ricostituzione, dopo il primo triennio di attività 2016-2019, dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015, cfr. supra). Il citato Osservatorio, quale organismo consultivo del Ministro della Salute, provvede a: • monitorare la dipendenza dal gioco d’azzardo • monitorare l’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; • aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d’azzardo patologico; • valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; • esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d’azzardo presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; • svolgere le funzioni assegnate dalla legge. Alla ripartizione della quota prevista di 50 milioni di euro si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta – non vincolata al perseguimento di particolari obiettivi –, del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali, effettuata nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, viene qualificata come adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale, ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191175, e dell’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95176, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (che richiama il sopracitato art. 2, comma 68). L’articolo 2, comma 68, della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) consente in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti, nell’ultimo triennio, rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al 98 per cento ovvero in misura superiore. Tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica. La lettera c) del citato comma 2 fissa la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, al 3 per cento e al 2 per cento, rispettivamente, per le regioni che accedono all’erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all’erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All’erogazione di detta quota si procede in seguito all’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge. Nella disposizione sopra esaminata, pertanto, anche il conseguimento degli obbiettivi da parte dei direttori generali viene a condizionare l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale.

Il comma 3 dispone l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (cfr. supra). Viene inoltre istituito (comma 4) nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche (come definite dall’OMS). La ripartizione del Fondo tra le Regioni avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per la dotazione del Fondo viene autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Viene infine stabilito, con una norma transitoria, che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (cfr. supra), già adottati ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni.

Articolo 69 (Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

L’articolo 69 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi (comma 1). Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2024 (comma 2). Il comma 3 stabilisce le modalità di riconoscimento e di compensazione del trattamento da parte del sostituto d’imposta. La relazione tecnica sull’articolo 69 stima maggiori oneri per l’anno 2025 pari a 152,1 milioni di euro.

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi. Il menzionato articolo 5 della legge n. 287 del 1991 distingue i pubblici esercizi in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 126 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

L’articolo 126 contiene l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Viene ivi stabilito per ciascun anno del triennio il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie. Sono altresì presenti disposizioni riferite al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai Fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi della spesa eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, al Fondo di riserva per le spese impreviste e al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale. Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda). La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 4.412 milioni di euro nel 2025, 2.502,7 milioni nel 2026 e di 1.625,2 milioni per il 2027. L’articolo 126 contiene disposizioni afferenti allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale.

Al comma 17 si prevede l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in relazione all’andamento delle relative riscossioni, cui si provvede con decreti del Ministro dell’economia e finanze nell’anno finanziario 2025.

Articolo 143 (Disposizioni diverse)

L’articolo 143 riporta norme aventi carattere gestionale.

Il comma 16 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. cdn/AGIMEG