E’ stato presentato alla Presidenza della Camera, dal Ministro dell’economia e delle finanze, il disegno di legge ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027’. Il testo è ancora da assegnare.
Nella Manovra sono previste misure che riguardano il settore del gioco, come la proroga delle concessioni per Bingo, scommesse e slot, estendendole di ulteriori due anni fino al 31 dicembre 2026. Infine, diventerà strutturale la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto.
Ma non solo, un articolo è completamente dedicato alla Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze. E’ istituito il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), si legge nel testo che aggiunge “Per la dotazione del fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni”.
ART. 66. (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
- All’ articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, il comma 133 è abrogato.
- Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza. Al fine del monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell’economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica. Ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’osservatorio di cui al presente comma, il decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è abrogato. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
- All’ articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 946 è abrogato.
- Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche (FDP). Il fondo è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni.
Relazione Tecnica
ART. 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita, ai commi 2 e 4, a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti e conseguentemente, ai commi 1 e 3, ad abrogare le finalità previste dalla normativa vigente.
Relazione Illustrativa
Art. 66. (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
La disposizione reca misure in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze operando un riassetto delle disposizioni vigenti.
In particolare, con i commi 1 e 2, previa abrogazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014 (cfr. comma 1), si destinano una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità, stabilendo che alla ripartizione si provveda annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard, con la precisazione che la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza, nonché l’istituzione, con apposito decreto interministeriale dei Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, di un Osservatorio, che coinvolga, oltre alle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, e i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, le amministrazioni centrali competenti, incaricato di valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica.
Inoltre, con i commi 3 e 4, previa abrogazione dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 (cfr. comma 3), si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), con una dotazione di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si prevede, inoltre, quanto alle modalità applicative, che il fondo sia ripartito sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute e che i decreti di ripartizione del fondo per il gioco d’azzardo patologico adottati ai sensi disciplina previgente mantengano la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni. cdn/AGIMEG