Esclusiva Agimeg – Manovra: ecco il documento bollinato dal Presidente della Repubblica con date e costi ufficiali delle proroghe di bingo, scommesse, slot e sulla quarta estrazione di Lotto e SuperEnalotto

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di Bilancio. Il testo è atteso in Parlamento.

Lo scorso 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra che dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

Nella Manovra sono previste misure che riguardano il settore del gioco, come la proroga delle concessioni per Bingo, scommesse e slot, estendendole di ulteriori due anni fino al 31 dicembre 2026. Proroga anche per le concessioni per il gioco online, la cui scadenza era fissata per la fine del 2024. Misure anche riguardanti i trasferimenti dei conti gioco. Infine, diventerà strutturale la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto.

Ecco il testo integrale del capitolo riguardante i giochi:

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

  1. A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
  2. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da «e il divieto di trasferimento» a «Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina.».
  3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».

ART. 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

  1. A decorrere dall’anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa è posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.
  2. Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

ART. 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

  1. In considerazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, alla luce peraltro della persistente mancata intesa con le regioni e gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo, di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento:

a) le concessioni relative al Bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l’importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026;

b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 ed ammontano a euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti;

c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6, a euro 120 per ciascun apparecchio, e quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.

QUI il documento bollinato dal Presidente della Repubblica. cdn/AGIMEG