Sono state presentate 3.024 proposte emendative riferite al disegno di legge di Bilancio. In V Commissione Bilancio il presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (FI) ha ricordato che esistono precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio: non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
Per questo risultano inammissibili la proposta emendativa Quartini (M5S) 30.1, che reca disposizioni in merito alla collocazione sul territorio di apparecchi per il gioco pubblico; e Lucaselli (FdI) 107.04, che introduce misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro; Quartini 114.012 (M5S), che istituisce il « Garante Nazionale dei Diritti degli Animali ».
Ecco il testo integrale degli emendamenti inammissibili:
Dopo l’articolo 107, aggiungere il seguente:
Art.107-bis.
(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro)
- Per garantire più efficientemente il divieto di cui all’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
«9-quater. L’accesso alle aree degli esercizi dotati di autorizzazioni di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del predetto Testo unico, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica da parte dei gestori o di personale da essi incaricato della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna conservazione dei dati presso gli esercizi, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nell’ambito delle concessioni in essere.».
- Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, raddoppiate nell’importo e nella durata.
107.04. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia. (FdI)
Dopo l’articolo 114 aggiungere il seguente:
Articolo 114-bis (Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).
- È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
- Il Garante ha il compito di:
- a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali, ivi compresa – previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere – l’istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudiente;
- c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
- d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;
- e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;
- f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall’applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;
- h) fornire supporto alla formazione e all’attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;
- i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l’ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;
- l) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;
- m) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo;
- n) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.
- L’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell’ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell’articolo19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
- Il Garante dura in carica cinque anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) età non superiore ai sessantacinque anni;
- b) diploma di laurea;
- c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell’ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell’ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.
- La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all’atto dell’accettazione della nomina, devono rinunciare all’impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.
6 Al Garante è corrisposta un’indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.
- Per le finalità del presente articolo sono destinati 600.000 euro a partire dall’anno 2023 ai quali si provvede mediante aumento dell’0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2023 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.
Conseguentemente, all’articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,4 milioni.
114.012. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Donno, Carmina, Sportiello. (M5S)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Nell’ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
30.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto, Sportiello. (M5S)
cdn/AGIMEG