Manovra: aumento del Preu al 25%. Ecco gli emendamenti PD e M5S

Aumento del prelievo erariale unico sulle slot al 25,00 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023 per l’incremento del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. E aumento dell’0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2023 del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali.

Ecco gli emendamenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle presentati alla Manovra:

Dopo l’articolo 67, è inserito il seguente:

<<Art. 67-bis

(Incremento Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)

  1. Il Fondo di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.

Conseguentemente la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25,00 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

67.011.   Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo. (PD)

Dopo l’articolo 114 aggiungere il seguente:

Articolo 114-bis (Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).

  1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
  2. Il Garante ha il compito di:
  3. a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
  4. b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali, ivi compresa – previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere – l’istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudiente;
  5. c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
  6. d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;
  7. e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;
  8. f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
  9. g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall’applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;
  10. h) fornire supporto alla formazione e all’attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;
  11. i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l’ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;
  12. l) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;
  13. m) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo;
  14. n) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.
  15. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell’ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell’articolo19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
  16. Il Garante dura in carica cinque anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  17. a) età non superiore ai sessantacinque anni;
  18. b) diploma di laurea;
  19. c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell’ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell’ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.
  20. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all’atto dell’accettazione della nomina, devono rinunciare all’impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un’indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

  1. Per le finalità del presente articolo sono destinati 600.000 euro a partire dall’anno 2023 ai quali si provvede mediante aumento dell’0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2023 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.

Conseguentemente, all’articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,4 milioni.

114.012.   Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Donno, Carmina, Sportiello. (M5S)

cdn/AGIMEG