La Sezione Quinta del TAR della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una coppia che chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Agenzia aveva negato il pagamento di un premio vinto nella Lotteria degli Scontrini.
Secondo il Tribunale regionale, la controversia non rientra nella competenza del giudice amministrativo, ma va esaminata dal giudice ordinario. La disputa riguarda infatti un rapporto di natura privatistica, basato su un contratto di gioco, e non su atti di amministrazione pubblica.
I ricorrenti sostenevano di aver partecipato regolarmente alla lotteria: avevano acquistato prodotti per 22,83 € in un supermercato di Milano e sarebbero risultati vincitori di un premio da 25 mila euro. Tuttavia, l’ADM aveva rifiutato il reclamo, sostenendo che il pagamento era stato effettuato con una carta di debito intestata alla convivente del titolare del codice della Lotteria degli Scontrini — anziché allo stesso partecipante o a un familiare certificato, come prevede la normativa.
Gli istanti avevano lamentato che la regolare convivenza e l’assenza di frodi avrebbero dovuto garantire il diritto alla vincita. Tuttavia, il Tar ha osservato che non esisteva alcuna prova certa della componente familiare certificata, e che l’Agenzia non aveva alcuna discrezionalità: il rifiuto era basato su regole vincolanti.
Di conseguenza, il Tar ha respinto il ricorso, stabilendo che la questione debba essere affrontata dal giudice ordinario, senza entrare nel merito delle motivazioni della coppia. sm/AGIMEG