Bingo, il TAR Lazio boccia ancora le proroghe delle concessioni: canoni forfettari contrari al diritto UE

Il TAR Lazio ha accolto tre ricorsi presentati da altrettanti concessionari del gioco del bingo contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), annullando i provvedimenti con cui l’amministrazione aveva dato attuazione alla proroga delle concessioni prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Le sentenze riguardano diverse società, tutte titolari di concessioni scadute e operative in regime di “proroga tecnica”. Le aziende contestavano le note ADM del maggio 2023 che imponevano il pagamento di un canone maggiorato del 15% rispetto alle previsioni precedenti, oltre a un corrispettivo una tantum di 181.125 euro a concessionario.

La decisione della Corte di Giustizia Ue alla base delle pronunce

Il TAR ha fondato le proprie decisioni sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2025, che aveva dichiarato le proroghe delle concessioni bingo disposte dal legislatore italiano incompatibili con la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. Secondo i giudici europei, le modifiche unilaterali ai rapporti concessori non rientrano tra quelle consentite dall’articolo 43 della direttiva, che disciplina i casi in cui è possibile intervenire su una concessione senza indire una nuova gara.

Il TAR Lazio ha quindi disapplicato l’articolo 1, comma 124, della legge 197/2022 e annullato gli atti dell’Agenzia che ne costituivano applicazione diretta.

Canone da rideterminare in base ai fatturati

Le sentenze precisano che l’annullamento dei provvedimenti non esime i concessionari dal versamento di un’indennità all’Erario per il periodo di esercizio dell’attività. Tuttavia, come indicato dalla Corte di Giustizia, tale indennità non potrà essere fissata in modo forfettario e uguale per tutti gli operatori, ma dovrà tenere conto dei singoli fatturati, dei vantaggi derivanti dall’assegnazione pluriennale senza gara e dei vincoli imposti, come l’impossibilità di trasferire i locali.

Spetterà ora ad ADM rideterminare l’importo dovuto per il biennio 2023-2024 attraverso provvedimenti discrezionali, anche provvisori, nell’attesa del completamento dell’istruttoria.

Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo la complessità della controversia e il fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si era limitata ad applicare la normativa nazionale vigente al momento dell’adozione degli atti, prima della pronuncia della Corte Ue. sm/AGIMEG