Legge riordino giochi Piemonte: no a nuovi articoli su distanziometro e marchio ‘no slot’

In Piemonte, con il ritiro di quasi tutti gli emendamenti di opposizione, si è aperta nel pomeriggio di ieri la seduta di Consiglio regionale per l’esame del Ddl “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”.

Il presidente Stefano Allasia ha dato il via ai lavori d’Aula in seguito alle interlocuzioni tra maggioranza e opposizione in mattinata e nel pomeriggio: Giorgio Bertola (Ev), Francesca Frediani (M4o/Up), Raffaele Gallo (Pd) e Sarah Disabato (M5s) hanno appunto annunciato il ritiro della parte più corposa dei 4.600 emendamenti che insistevano sul testo.

E’ stato abrogato l’articolo 22 del testo, relativo al marchio “no slot”, nonché gli articoli 24 e 26 riguardo le distanze dai luoghi sensibili per il gioco legale.

Il testo, con i relativi emendamenti residui, è stato votato sino all’articolo 32 e l’esame del provvedimento proseguirà nella seduta di oggi. Gli articoli sono 91.

Ricordiamo che, nella versione originaria della Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022 gli articoli dal 21 al 26 erano riservati al gioco. Nello specifico erano previste una serie di modifiche alla Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 sul Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP). Nello specifico si tratta di modifiche di natura prettamente tecnica.

In particolare, l‘articolo 21 introduce modifiche sui corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli, che semplificano la disposizione contenuta nella normativa originale.

L’articolo 22, abrogato, aggiungeva le sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) tra gli istituti che possono partecipare al concorso per la progettazione grafica del logo regionale “Slot, no grazie!”

Gli articoli 23, approvato, e 24, abrogato, contenevano una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie. Nello specifico veniva modificato un componente della sezione tematica sul GAP dell’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, in “due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze”. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge originale veniva modificato in “L’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti ai regimi amministrativi previsti”. Venivano inseriti nell’elenco dei luoghi sensibili “gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.

L’articolo 25 inasprisce le sanzioni: ora, in caso di mancato rispetto del distanziometro e dei limiti e delle disposizioni per le nuove aperture di esercizio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco e la chiusura definitiva degli apparecchi. Viene aggiunto poi che “l’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dell’obbligo della rimozione degli apparecchi per il gioco reinstallati in numero superiore rispetto a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016”.

Inoltre “la violazione del divieto contenuto nel secondo periodo dell’art. 7, co. 2 (riguardante il divieto di partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto ndr.) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio utilizzato”. “La violazione del divieto contenuto nell’art. 16, co. 3 (sul divieto di oscuramento delle vetrine delle attività di gioco) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio da gioco”.

Secondo, l’articolo 26 abrogato, “I commi 1 e 2 dell’ articolo 26 della l.r. 19/2021 , in deroga alle disposizioni contenute nell’ articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) e nell’ articolo 16, comma 2 della l.r. 19/2021 , consentono alle tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali specificate, nonché alle rivendite di generi di monopolio i quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 , in attuazione della l.r. 9/2016 , di reinstallarli senza osservare i limiti di distanza dai luoghi sensibili, nei limiti e alle condizioni in essi previsti”.

“Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 (ossia attività pre-esistenti alla normativa), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1, 1-bis ad eccezione delle misure sul distanziometro 2, 3, 4 e 5”.

“Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 (le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, riguardanti i limiti di distanza, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2) si applica solo alle nuove aperture di esercizio”. cdn/AGIMEG