Legge giochi: Regione Lazio modifica ancora le regole sul funzionamento degli apparecchi

Nuove modifiche alla Legge regionale sul gioco nel Lazio: riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per slot e vlt.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 97 del 24 novembre 2022 è stata infatti pubblicata la legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”. Tra le Disposizioni varie c’è anche un comma con il quale si dispone una modifica alla legge regionale sulle Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Si tratta del comma 91: Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico – GAP) e successive modifiche, le parole: “non meno” sono sostituite dalle seguenti: “non più”.

Per cui il nuovo testo che comprende la modifica risulterà: “riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931”.

Ulteriori modifiche alla legge sul gioco erano già state approvate la scorsa estate e prevedevano: l’eliminazione della retroattività degli obblighi di distanza delle sale gioco dalle aree sensibili, che è stata ridotta da 500 a 250 metri ma solo per le nuove sale.

Era stata prevista inoltre la riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni 30 secondi; la separazione netta tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi; una pausa obbligatoria di 5 minuti ogni trenta minuti di gioco consecutivi; interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza; riduzione delle fasce orarie.

“Con le modifiche apportate vennero, tra l’altro, introdotte prescrizioni riguardanti i requisiti richiesti perché gli apparecchi da gioco con vincita in denaro, previsti all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), possano rimanere attivi nel territorio regionale, prevedendo 150 giorni di tempo entro i quali adeguarsi – ricorda Domenico Faggiani, Componente dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo -.

Per dare attuazione a queste limitazioni è necessaria la sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio, nonché una nuova certificazione degli stessi e dei singoli giochi offerti al pubblico e, per le vlt, la realizzazione di sistemi ad hoc; tutto ciò per il solo territorio della Regione Lazio. La funzionalità imposta dalla norma richiede delle modifiche tecniche degli apparecchi; ma tali modifiche costituiscono “regole tecniche di produzione” degli apparecchi di gioco, la cui adozione è demandata dall’art. 110 del TULPS all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi, pur considerando che le disposizioni emanate dalla Regione Lazio siano dirette alla tutela della salute dei cittadini, ed ogni intervento in materia di prevenzione è non solo auspicabile ma direi doveroso, tuttavia il legislatore regionale non può disciplinare le “regole tecniche” degli apparecchi. Queste, infatti, sono disciplinate dal TULPS e dai relativi decreti attuativi. Tra l’altro l’introduzione di nuove “regole tecniche” è sottoposta alla procedura di approvazione, in sede UE, prevista dalla Direttiva europea 2015/1535 e dal D.lgs.223/2017. Nell’ambito di tale procedura, il referente nazionale degli organi della UE, deputati all’approvazione di tali regole, è esclusivamente il Governo centrale.

Tutto ciò premesso, e pur volendo trascurare altri aspetti come, ad esempio, quello relativo al fatto che si dovrebbero approntare apparecchi soltanto per il territorio del Lazio, è del tutto evidente che non sarebbe comunque possibile rispettare la scadenza dei 150 giorni.
In occasione dell’approvazione del collegato (ora legge n. 19/2022), sarebbe stato possibile rivedere questa norma, prendendo atto che in precedenza si era legiferato al di fuori della propria competenza. In alternativa, rispondendo alle diverse sollecitazioni e segnalazioni ricevute, la legge regionale avrebbe potuto prevedere un rinvio – limitatamente a questi due aspetti ( punti 1 e 3 della lettera b) comma 1 ) – alla scadenza delle concessioni e in attesa di chiarire la questione delle competenze in materia. Sarebbe stato un atto di buon senso da parte del Consiglio Regionale, anche in considerazione del fatto che il periodo di 150 giorni concesso per adeguarsi andrà a scadere i primi di febbraio, e che entro quella data non sarà possibile alcun ulteriore intervento in quanto sarà proprio il periodo in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale”, conclude.

Ecco il Bollettino Ufficiale.

cdn/AGIMEG