a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 la soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a sei anni;
c) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alal data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all’esito della conclusione della prodecura di selezione dei concorrenti;
e) determinazione nella somma comoplessiva annua di euro 300.000 l’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.
430. Con decreto dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fin del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 429, l’avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta di gioco del Bingo, la scadenza dell’ultima delle quali è prevista per l’anno 2020.