Legge Delega Riforma Fiscale: “Riordino settore gioco produrrà impatti positivi sul comparto, dando maggiore certezza agli operatori”

Prosegue il lavoro della Camera dei Deputati sul Disegno di Legge “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

L’analisi tecnico-normativa e l’analisi dell’impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale sono state trasmesse dal Governo in data 15 maggio 2023 e pubblicate dalla Camera.

“L’obiettivo dell’intervento normativo recato dall’articolo 13 è il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi”. E’ quanto sottolineato nell’Analisi Tecnico-Normativa.

Analisi del quadro normativo nazionale

“Gli atti normativi interessati dalle misure contenute nell’articolo 13 del provvedimento sono vari; si segnalano, in particolare: – decreto del Presidente della Repubblica. 24 gennaio 2002, n. 33 in attuazione dell’art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; – decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; – decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che ha assegnato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche le responsabilità relative alle entrate tributarie derivanti dai giochi; – articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto la procedura competitiva per l’affidamento in concessione della raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; – articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n.208; – articolo 1, comma 1054, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; – d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e ss.mm. – art. 14-bis; – decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60; – legge 23 dicembre 2000 n. 388 – art. 38; – legge 27 dicembre 2002, n. 289 – art. 22; – dl 30 settembre 2003 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 – artt. 39 – 39 septies; – decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; – decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante il Regolamento per l’istituzione del gioco «Bingo»; – procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi a distanza di cui all’articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88; – procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi a distanza di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; – procedure di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; – procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203; – procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; – procedura per l’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività e funzioni connesse prevista dall’articolo 21, comma 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 2, comma 2-sexies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; – legge 28 dicembre 2015, n. 208 – articolo 1 comma 936; – articolo 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012”.

Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

“Con riferimento alla natura delle disposizioni della legge delega non risultano giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Diversamente, per quanto concerne le materie interessate dalla legge delega, esistono orientamenti giurisprudenziali ovvero risultano pendenti questioni pregiudiziali: si segnala che, con riferimento alla materia dei giochi, il Consiglio di Stato Sezione VII ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea, per il gioco del Bingo, la questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa italiana sulla proroga onerosa. In particolare, la raccolta del gioco del Bingo è attualmente svolta in regime di proroga disposta dall’articolo 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha per essa previsto la corresponsione di un canone mensile di proroga il cui importo è stato da ultimo fissato dall’articolo 1, comma 1047, della Legge n. 205 del 2017, in 7.500 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e in euro 3.500 per frazione di mese inferiore a quindici giorni. Alcuni concessionari hanno impugnato innanzi al Tar del Lazio la circolare con cui l’Agenzia ha comunicato ai concessionari del Bingo i nuovi importi. Il Giudice Amministrativo ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale relative al citato articolo 1, comma 1047, della legge 205/2017, tra l’altro, nella parte in cui eleva a euro 7.500 e a euro 3.500 gli importi mensili e, conseguentemente, ha disposto la sospensione del giudizio e la rimessione delle predette questioni alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 49/2021, depositata il 29 marzo 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse. Il Tar Lazio ha dichiarato quindi il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, lo ha rigettato in quanto infondato. Questa pronuncia è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato che, con Ordinanza del 4 maggio 2022, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’esecutività della pronuncia del Tar. Infine il Consiglio di Stato Sezione VII ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa italiana sulla proroga tecnica del bingo ai principi del trattato. Da ultimo si evidenzia che l’articolo 1, comma 124, della Legge n. 197 del 2022, ha ulteriormente prorogato la scadenza di diverse concessioni di raccolta del gioco pubblico fino al 31 dicembre 2024, prevedendo per i concessionari del Bingo il pagamento di un corrispettivo una una tantum il cui importo è maggiorato del 15% rispetto a quello previsto dalle norme in vigore”, aggiunge.

“In particolare, le disposizioni della legge delega riguardano: la procedura ed i tempi di attuazione che il Governo è chiamato ad osservare per porre in essere la riforma fiscale (art. 1); i principi generali del diritto tributario nazionale (art. 2); i principi generali del diritto tributario dell’Unione europea e internazionale (art. 3); la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 4); i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (art. 5); i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (art. 6); i principi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 7); i principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 8); altre misure in materia di reddito d’impresa, disciplina delle società non operative, regimi agevolativi per le imprese e per gli enti del Terzo Settore (art. 9); imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall’IVA (art. 10); revisione della disciplina doganale (art. 11); accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (art. 12); giochi (art. 13); procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti (art. 14); procedimento accertativo (art. 15); procedimenti di riscossione e di rimborso (art. 16); procedimenti del contenzioso (art. 17); sanzioni (art. 18); testi unici e codificazione della materia tributaria (art. 19) ed, infine, disposizioni di carattere finanziario (art. 20)”.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

“L’articolo 13 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. La disposizione è ispirata dalla necessità di tutelare la buona fede e l’ordine pubblico, di proteggere i soggetti più deboli e, in particolare, i minori, di evitare una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole, nonché di convogliare parte delle risorse verso la fiscalità generale, che è alla base della “riserva statale sull’organizzazione dei giochi”, su cui si fonda il modello italiano. La ratio della riserva in favore dello Stato delle attività di gioco trova, dunque, fondamento, prima ancora che nelle esigenze dell’Erario, nei rilevanti interessi coinvolti, quali le esigenze di contrasto del crimine e, più in generale, quelle di tutela dell’ordine pubblico, della fede pubblica dei giocatori e di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere cospicui flussi di denaro, a volte di provenienza illecita; non a caso, le norme sul gioco sono inserite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tali garanzie si esplicano attraverso la regolamentazione pubblica e la gestione connessa. Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa, da un lato, sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall’altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l’Amministrazione affida a un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni a evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l’esercizio del gioco, ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull’attività un potere di controllo. L’istituto della concessione è volto al soddisfacimento degli interessi della collettività e al contenimento e riduzione dei costi, consentendo, altresì, sul piano organizzativo, di attuare una forma di collaborazione con i privati nella gestione dei servizi pubblici, a fronte della quale è possibile, stante le contenute disponibilità di risorse del settore pubblico, reperire quelle di natura privata, per la realizzazione degli obiettivi di rilevanza pubblica (ad esempio, avvalendosi delle dotazioni tecnico-organizzative dell’impresa privata ovvero scaricando su quest’ultima una parte dei costi, come quelli di carattere informativo). Disposizioni specifiche, poi, disciplinano aspetti di ordine pubblico e sociale, che fanno riferimento ai temi del gioco compulsivo e della correlata questione della tutela dei minori e del contrasto del gioco illegale. Negli ultimi anni il mercato dei giochi ha avuto un notevole sviluppo, sia a livello internazionale sia in ambito nazionale, dovuto al potenziamento degli investimenti e dell’offerta da parte degli operatori del settore, specie attraverso la rete internet e grazie al sempre maggiore interesse manifestato dai consumatori per questa forma di intrattenimento, accentuatasi ancora di più con la pandemia da Covid-19, a causa della chiusura delle sale e dei punti di gioco per parecchi mesi. In tale panorama, lo Stato italiano ha inteso assumere un ruolo determinante, ritenendo di dover preliminarmente canalizzare le varie forme di gioco e scommessa in circuiti improntati ai principi di trasparenza, della tutela del consumatore e, più in generale, della legalità. Ancor prima della pandemia, si era già registrato un arresto nell’incremento delle entrate erariali, anche per effetto delle politiche di taluni enti locali, che hanno ridotto l’area del gioco legale, ponendo limiti autorizzatori all’apertura di nuove sale o impedendo la continuazione dell’attività legale da parte degli esercizi già in attività e regolarmente autorizzati. Peraltro, dai controlli effettuati dalle forze di polizia e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è emerso che, negli spazi prima occupati dal gioco legale, sono stati collocati apparecchi che consentono di giocare illegalmente su siti esteri facenti capo a soggetti non identificabili, privi di qualunque forma di controllo effettivo che, naturalmente, esercitano tale illecita attività in evasione completa di imposte e tasse. Proprio le numerose iniziative di Regioni e Comuni che hanno adottato normative e regolamentazioni in materia di gioco legale, di fatto, hanno provocato – e continuano a provocare – una riduzione dell’offerta pubblica e, quindi, una riduzione delle entrate erariali. Invero, nonostante l’accordo raggiunto tra Governo, regioni ed enti locali, nella Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, le regioni hanno continuato a legiferare in materia, imponendo, rispetto a quanto stabilito nel suddetto Accordo, un aumento delle distanze dai luoghi sensibili, l’ampliamento della tipologia di tali luoghi sensibili, regole di contingentamento del numero di apparecchi da installare all’interno degli esercizi di gioco nonché norme, con effetti a volte retroattivi, tali da rendere molto difficile l’attività legittima di raccolta del gioco pubblico. Analogamente, gli enti locali hanno regolamentato in modo diversificato gli orari di apertura della raccolta del gioco, riducendo, a volte in modo significativo, la finestra temporale minima oggetto del suddetto Accordo. Sono, ormai, centinaia i ricorsi al giudice amministrativo avverso tali regolamentazioni che, oltre ad appesantire il carico della giustizia amministrativa, creano somma incertezza ed instabilità nella gestione delle concessioni pubbliche. Sul territorio nazionale, infatti, la situazione è molto diversificata e tale da impedire possibilità reali di pianificazione e programmazione degli investimenti ove non, addirittura, di ubicazione degli esercizi e degli apparecchi. Tale realtà costituisce uno dei maggiori ostacoli alla elaborazione dei bandi di gara per le concessioni del gioco pubblico. L’articolo in commento della legge delega intende affrontare molte delle tematiche sopra illustrate, in un’ottica sistemica e tale da produrre un nuovo modello di gioco pubblico, basato su politiche condivise fra i diversi livelli di Governo centrale e territoriale, nel rispetto delle rispettive competenze costituzionalmente stabilite. In definitiva, si intende porre fine ai contrasti normativi tra Stato ed Autonomie locali, fissando regole comuni a livello nazionale, in modo da garantire, comunque, la presenza di punti gioco secondo una distribuzione omogenea sul territorio comunale evitando la nascita di “zone rosse” e/o l’espulsione dei punti di gioco da intere aree metropolitane (vedi infra lett. b), c) e i)). Viene fortemente garantita la tutela dei minori o, comunque, dei soggetti più vulnerabili esposti al gioco patologico (cd. “GAP”), attraverso l’introduzione di regole e strumenti di controllo sempre più efficaci, sia di carattere tecnologico che per quanto concerne le caratteristiche dei punti vendita e dei relativi addetti (vedi infra lett. a), e l)). Ulteriore obiettivo è quello di rafforzare il contrasto delle infiltrazioni della criminalità nel settore dei giochi pubblici attraverso l’estensione dei requisiti soggettivi e di onorabilità necessari per l’esercizio della concessione e della conseguente rilevanza del c.d. “rapporto fiduciario” con lo Stato concedente (vedi infra lett. d), e) e f)). La risoluzione delle problematiche sopra evidenziate implica il superamento della stratificazione della disciplina dei giochi pubblici contenuta in numerose disposizioni legislative, nonché in provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I numerosi interventi legislativi finalizzati anche a reperire maggiori entrate per la copertura degli oneri recati dalle manovre di finanza pubblica o da esigenze di interventi straordinari (come, ad esempio, nel caso del decreto- legge adottato a seguito dei catastrofici eventi sismici avvenuti in Abruzzo nel 2009) hanno contribuito a progressivi aumenti di imposta, specie per alcune tipologie di gioco, che hanno reso disomogenea la regolamentazione complessiva per l’intero settore. L’obiettivo della legge delega è, quindi, quello di procedere ad un riordino delle disposizioni normative dell’intero comparto, attraverso l’armonizzazione e il riequilibrio delle aliquote erariali, degli aggi e delle percentuali destinate alle vincite, conferendo, peraltro, certezza anche alle imprese che investono nel settore (vedi infra lett. g) e h)). Strumentale al superamento delle problematiche sopra esposte, è la complessiva revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, con particolare attenzione al contrasto alle irregolarità e alle illegalità nel gioco a distanza (notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni anche a causa della situazione pandemica) nonché alla maggiore responsabilizzazione degli Organismi di certificazione e dei produttori e distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta. (vedi infra lett. m), n) e o)).

Analizzando l’articolato nel dettaglio, l’articolo 13, comma 2, prevede che il riordino delle disposizioni in tema di giochi pubblici debba avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi illustrati di seguito. Con la lettera a) il Governo è delegato ad introdurre misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: la diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; l’obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; il rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; la previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; la certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; il divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di diciotto anni. Tale criterio ha la finalità di implementare le vigenti misure di contrasto alla potenziale diffusione dei disturbi da gioco d’azzardo e del gioco minorile e, a tal fine, declina interventi relativi ai giocatori, alla rete di vendita e alle modalità di raccolta del gioco, con lo scopo di ottenere un mutamento, in chiave evolutiva, del mercato del gioco lecito. I destinatari diretti sono rappresentati dai soggetti potenzialmente vulnerabili e dai minori d’età, nonché dalla filiera del gioco legale, mentre destinatario indiretto è la collettività generalmente intesa. Tra i destinatari indiretti si possono includere anche le Regioni che hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e nella organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato). Le misure illustrate potrebbero portare ad una diminuzione dei casi di disturbo da gioco patologico sgravando di fatto l’impegno e quindi le risorse che le Regioni destinano al contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo.

La lettera b) della delega è dedicata alla disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati. Tale criterio ha la finalità di superare l’attuale stratificazione di discipline nazionali e locali in merito all’ubicazione degli esercizi commerciali della rete di vendita del gioco legale. I destinatari diretti sono individuabili nelle Amministrazioni locali e negli imprenditori; anche in questo caso destinataria indiretta è la collettività, generalmente intesa. In tal senso la lettera a) della norma opera in sinergia con la precedente lettera b).

La lettera c) affronta il tema del riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo. È inserita la previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, includere luoghi fisici per la erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza ovvero il pagamento delle relative vincite. Tale criterio ha la finalità di intervenire sulla rete di vendita del gioco legale, anche al fine di eliminare le distorsioni che hanno affievolito la distinzione tra la rete del gioco a distanza e la rete di raccolta “fisica” del gioco legale, con conseguente violazione dei relativi parametri normativi e concessori. I destinatari diretti sono individuabili nelle Amministrazioni locali e negli imprenditori; quelli indiretti sono i giocatori e i titolari degli esercizi commerciali attualmente legati a concessionari del gioco a distanza da vincoli commerciali.

Con la lettera d) vengono poste le basi per più penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica che rispondono alla protezione degli interessi generali menzionati nel comma 77 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010 (“migliore efficienza ed efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”); i giudici costituzionali (v. sentenza 10 marzo 2015, n. 56) hanno già rilevato che, per il raggiungimento di quell’obiettivo di protezione, sono funzionali elevati requisiti di onorabilità, di affidabilità e di solidità economico-finanziaria dei concessionari, in considerazione del rilevante valore economico delle attività connesse con il gioco e della conseguente necessità di prevenirne l’esercizio in maniera fraudolenta o per fini criminali. La delega contenuta alla lettera d), in particolare, è coerente con un primo allargamento della platea dei soggetti da sottoporre a controllo già disposto dal comma 25, dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che applica il divieto di partecipazione a gare e di rilascio o di rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per taluni delitti contro l’ordine pubblico e contro il patrimonio. Per meglio comprendere la consistenza dei problemi che il provvedimento intende affrontare si rinvia alla relazione finale, di recente diffusione, sull’attività svolta durante la passata legislatura dalla “Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere“; nella sezione «Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme», si giunge espressamente alla seguente conclusione: “Andrebbero, inoltre, disciplinati con maggiore puntualità e rigore i requisiti necessari per ricoprire qualsivoglia carica sociale nelle imprese che compongono la « filiera »”. In particolare, quanto alle implicazioni sui destinatari diretti e indiretti la suddetta relazione precisa che “Il Comitato ha raccolto nelle varie audizioni la disponibilità degli esponenti delle categorie economiche coinvolte a potenziare i requisiti, nel comune interesse di rinforzare le garanzie per i cittadini ed il contrasto alla criminalità. Contrariamente al passato, dove il sentimento prevalente era quello di negare l’esistenza di infiltrazioni mafiose in modo da non subire danni di immagine, oggi il settore privato appare più consapevole del fatto che riconoscere la realtà e contribuire con le istituzioni ad individuare possibili soluzioni è un fattore essenziale per poter confermare l’attuale assetto del mercato basato sul regime concessorio”. Inoltre, con la lettera d), il Legislatore pone le basi per l’individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; nell’esercizio di quella delega potrà darsi maggiore effettività all’art. 101 TFUE che prevede il divieto di intese il cui oggetto e/o effetto è di eliminare, ridurre o falsare la concorrenza e all’art. 102 TFUE che prevede il divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante e alla normativa nazionale in materia di abuso della posizione dominante e di abuso di dipendenza economica, che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 3 della legge 287/90 e art. 11, legge 57/2001). Poiché ciò che può ridurre o falsare la concorrenza è la disponibilità di bacini di liquidità finanziaria che spesso sono frutto di attività illecita, anche in tal caso – per meglio comprendere la consistenza dei problemi che si intendono affrontare – si rinvia alla relazione della richiamata Commissione parlamentare d’inchiesta. Tra i reati connessi al settore del gioco viene individuato specificamente il riciclaggio e l’impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-bis c.p.): l’individuazione di limiti massimi di concentrazione può evidentemente rappresentare un ulteriore argine all’acquisizione e alla gestione di società con i proventi illeciti da parte della criminalità organizzata.

La previsione di cui alla lettera e) delega il Governo a porre in essere ulteriori iniziative volte a conferire maggiore efficacia al contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’attività di offerta e di raccolta delle diverse tipologie di gioco, estendendo la disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell’offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti. Tale principio ha la finalità di implementare il contrasto al gioco illegale e alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali ampliando la platea dei soggetti a cui è richiesto il possesso di specifici requisiti oggettivi e soggettivi. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività. Il gioco illegale, oltre a non consentire il controllo anche in termini di protezione dei soggetti più vulnerabili, rappresenta anche una perdita per le casse dello Stato alimentando un circuito parallelo spesso riconducibile ad affari criminali.

La lettera f), in coerenza con le finalità poste a fondamento degli interventi previsti dalla lettera e), pone un particolare focus sulla previsione di una disciplina comune e coordinata per la gestione dei casi di “crisi” del rapporto concessorio che danno luogo alla perdita del c.d. “rapporto fiduciario” tra l’Amministrazione e l’operatore di gioco con l’estinzione, per revoca o decadenza, del rapporto concessorio-autorizzatorio. Tale criterio ha la finalità di intervenire sul rapporto concessorio, implementando la disciplina delle situazioni in cui si verificano criticità tali da comportare la revoca o la decadenza dello stesso. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti che fanno parte della filiera del gioco legale e, in particolare, i lavoratori del comparto; in tal senso si vuole ricordare che il settore del gioco legale rappresenta un vero e proprio settore industriale con un indotto e una forza lavoro che deve essere tutelata nella stessa misura degli altri comparti industriali. Tra i destinatari indiretti si annoverano i giocatori e, in generale, la collettività.

Con la lettera g) è inserito nella delega il principio della riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell’imposta. È inoltre previsto il riparto tra fonte regolamentare e amministrativa generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco, nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura. Viene, inoltre prevista la definizione del contenuto minimo dei contratti fra concessionari e loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale principio ha la finalità di intervenire sulle fonti di disciplina del gioco legale, specificandone il rango in relazione alle diverse materie. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

Con la lettera h) il legislatore pone le basi per una complessiva riforma delle imposte in materia di gioco pubblico. Il gioco pubblico ha prodotto un gettito erariale nel 2022 superiore agli 11 miliardi di euro derivante per oltre il 50% dal settore della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS e per quasi il 30% dal settore dei giochi numerici. Attualmente in materia di gioco pubblico sono previste discipline tributarie molto diversificate: la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento è sottoposta al prelievo erariale unico, le scommesse sia fisiche che on line all’imposta unica, gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro all’imposta sugli intrattenimenti. Si tratta di imposte che hanno diverse aliquote, diverse basi imponibili, diversi “payout”. I giochi, inoltre, prevedono percentuali di aggio e di compensi diversi per i concessionari. L’obiettivo della legge delega è procedere ad un riordino delle disposizioni normative, ad un’armonizzazione e ad un riequilibrio delle aliquote erariali, degli aggi e delle percentuali destinate alle vincite. Dovendo garantire, quantomeno, l’invarianza di gettito, si dovrà operare contemporaneamente sui diversi ambiti, intervenendo su tutte le componenti tributarie e riequilibrando il carico impositivo fra i diversi giochi in modo complessivo. Viene, inoltre, fissato il principio della certezza del prelievo fiscale, garantendo, per l’intera durata delle concessioni, una pressione fiscale definita e proporzionata agli investimenti effettuati. Fra gli investimenti il legislatore sottolinea, in particolare, quelli sulla sicurezza del gioco. Il principio della certezza del prelievo fiscale per un periodo di tempo molto ampio, quale è il periodo di concessione (9 anni), dovrà naturalmente contemperarsi con le esigenze di gettito erariale e con le vicende contabili della vita euro-unionale. Tale principio ha la finalità di armonizzare e riequilibrare le aliquote erariali, gli aggi e le percentuali destinate alle vincite anche al fine di rispettare il principio della certezza del prelievo fiscale. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

Con la lettera i) il Governo è delegato a definire regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo per i comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale compatibili con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera. L’evoluzione tecnico-informatica che ha caratterizzato il settore dei giochi pubblici, sia in termini di nuove formule di gioco che di strumenti software e hardware utilizzati, ha richiesto una progressiva specializzazione degli operatori di gioco, rendendo i soggetti impiegati nel settore caratterizzati da una sempre più specifica professionalità. Tale principio ha la finalità di armonizzare e riequilibrare, a livello nazionale, la disciplina relativa ai titoli abilitativi richiesti per la raccolta del gioco legale e ai controlli. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

In ragione di ciò, la norma prevede per la prima volta, alla lettera l), una specifica abilitazione professionale, valida per tutti i prodotti di gioco e necessaria per l’esercizio di raccolta. Tale previsione garantisce una maggiore qualità nella distribuzione dei giochi e nell’esercizio delle attività di raccolta con positivi effetti tanto per lo Stato in termini di miglior governo del settore, che dei cittadini in termini di maggiore qualità del servizio. Tale principio, si collega alla precedente lettera i) e ha la finalità di intervenire sulla disciplina delle abilitazioni delineandone una nuova per la raccolta di tutte le tipologie di gioco. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

Con le proposte della lettera m), il legislatore rinnova l’esigenza di procedere ad una complessiva revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi. Per la sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il settore, nel solo 2022, ha dato luogo a poco meno di 30.000 controlli di cui circa 13.000 volti al contrasto del gioco minorile con un indice di presidio complessivo della rete fisica pari al 22 per cento. La revisione dovrà comportare un miglioramento qualitativo nelle azioni da intraprendere che dovranno essere realizzate sulla base delle evoluzioni, sempre più tecnologiche, del mercato. Il disegno del legislatore, quindi, comporterà un miglior contrasto sotto l’aspetto qualitativo a forme di evasione o elusione fiscale sia in fase preventiva che repressiva con una necessaria crescita quali e quantitativa delle strutture deputate a tali attività. La norma prevede un riordino delle sanzioni amministrative e penali anche con riferimento alla gestione del rapporto concessorio. L’attenzione si focalizza, in particolare, su scenari di contrasto alle irregolarità e illegalità del gioco a distanza che, sviluppatosi nel corso degli ultimi anni anche a causa della situazione pandemica, necessita di forme di dissuasione più stringenti e cogenti. Tale criterio ha la finalità di intervenire sulla disciplina dell’accertamento dei tributi da gioco e dei correlati controlli. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

Con la lettera n), il legislatore richiede di procedere, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, al riordino dei rapporti intercorrenti tra il regolatore e gli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il maggior rigore anche nei rapporti convenzionali con gli organismi si rende necessario attesi i riscontri dei controlli effettuati nel settore sia dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia da altri Enti e Società che hanno sviluppato le azioni di contrasto alle irregolarità specifiche del comparto. La regolamentazione dovrà estendersi anche a soggetti della filiera del gioco che, pur rivestendo un ruolo primario, erano esclusi dalla formalizzazione di rapporti con il regolatore. La norma prevede, pertanto, la disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, da parte dei produttori, distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta Tale principio ha la finalità di intervenire sulla disciplina relativa agli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, al fine di ovviare alle criticità rilevate in sede di controllo. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale raccolto mediante detti apparecchi; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

Con la lettera o), il legislatore, per evitare duplicazioni di attività e rispettare anche le generali norme previste a garanzia del contribuente, prevede che il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponga al Ministro dell’economia e delle finanze piani annuali di controlli. I piani emanati con decreto dal Ministro hanno lo scopo di reprimere le pratiche del gioco svolte in qualunque forma con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per le pratiche lecite del gioco. Tale criterio la finalità di intervenire sulla disciplina relativa ai controlli e, in particolare, alla loro programmazione. I destinatari diretti sono individuabili in tutti i soggetti della filiera del gioco legale; quelli indiretti sono i giocatori e, in generale, la collettività.

La lettera p) è dedicata alla previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l’altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità. Tale principio ha la finalità di comunicare al Parlamento lo stato del gioco pubblico e i risultati ottenuti nel corso dell’anno. Il destinatario diretto è il Parlamento che può così acquisire ogni utile informazione sullo stato del gioco pubblico; quello indiretto è la collettività”, aggiunge.

Obiettivi generali e specifici

“Le disposizioni contenute nell’articolo 13, dedicate al comparto dei giochi, hanno l’obiettivo di riordinare le disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, mantenendo il regime concessorio e autorizzatorio al fine di assicurare l’’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario e, comunque, garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate. Si tratta di obiettivi che presuppongono: a) l’introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo (DGA) e di gioco minorile; b) la disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco; c) il riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici; d) rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici; e) l’ampliamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d); f) la previsione di una disciplina generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio; g) la definizione della gerarchia dalle fonti di disciplina delle norme di settore; h) il riordino delle attuali disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi; i) la definizione di regole trasparenti e uniformi, per l’intero territorio nazionale, in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo, per i Comuni, forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell’offerta fisica di gioco, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili, validi per l’intero territorio nazionale; l’introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all’esercizio di offerta di gioco e del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo nonché della simmetrica nullità assoluta di tali titoli, se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l) la revisione e la semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all’esercizio di offerta di gioco e del divieto di rilascio di tali titoli abilitativi nonché della simmetrica nullità assoluta di tali titoli, se rilasciati in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferme restando le competenze in materia del Ministero dell’interno di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo regio decreto; m) la revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio e il riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza; n) il riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa euro-unitaria di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari, per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati e il riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta; o) definizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; p) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno”.

OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In relazione all’articolo 13, l’opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, tenuto conto che si è reso necessario intervenire in maniera organica e strutturata sulla disciplina dei giochi pubblici, nel perseguimento dei primari interessi generali dell’ordine pubblico e della sicurezza, contemperando ulteriori interessi generali quali la tutela delle fasce più deboli, la salute pubblica, una equilibrata e sostenibile presenza sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, nonché la lotta al gioco illegale e alle frodi a danno dell’erario.

Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L’intervento normativo contenuto nell’articolo 13, prevedendo l’introduzione di regole trasparenti ed uniformi nell’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco e la razionalizzazione della rete di raccolta del gioco, produrrà impatti positivi sul comparto del gioco pubblico legale, dando maggiore certezza agli operatori, che potranno meglio programmare i propri investimenti e razionalizzare le proprie procedure. Il solo comparto del Gioco pubblico dedicato agli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (di cui all’art 110, c. 6, del TULPS) è complesso; la relativa filiera comprende una molteplicità di aziende, che svolgono attività molto diverse. Oltre ai concessionari, la filiera è composta dai gestori di apparecchi, dai gestori di sale e, infine, vi sono le imprese dell’indotto, cioè i produttori, manutentori e importatori degli apparecchi da gioco. Infine, sono interessate anche aziende nei cui locali si trovano le Slot e i cui proventi contribuiscono ai loro risultati economici (esercizi come i bar, le rivendite, etc). Nell’elenco degli operatori del comparto apparecchi ed intrattenimento, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (c.d. elenco RIES), sono iscritti circa 52.000 soggetti, che operano nel settore. Se si allarga lo spettro all’intero gioco pubblico, ci si trova di fronte a circa 400 concessionari, decine di migliaia di punti e negozi di gioco, che danno occupazione a centinaia di migliaia di lavoratori. La raccolta dell’intero gioco pubblico, nel 2022 ha fatto registrare entrate erariali superiori agli 11 miliardi di euro. Questi valori finanziari sono indicativi dell’importanza del settore e di come la legge delega, grazie alle certezze regolatorie, potrebbe portare ad un volano di investimenti, consentendo una pianificazione a lungo termine, non soggetta a regole diversificate sul territorio nazionale. Da questo punto di vista, in particolare, i previsti interventi di armonizzazione e riequilibrio del prelievo fiscale, unitamente al principio di certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni, eserciterebbero un’ulteriore spinta agli investimenti in sicurezza del gioco e nella realizzazione di costanti buone pratiche, come espressamente affermato alla lettera h), della disposizione in commento. Le norme sul rafforzamento della prevenzione e dei controlli e quelle sulla responsabilizzazione dei concessionari e, più in generale, degli operatori aumenteranno il livello di sicurezza del settore, consentendo di contrastare le infiltrazioni criminali, di aumentare gli strumenti di lotta al riciclaggio e, più in generale, di ottenere un quadro regolatorio più certo, solido ed innovativo. Inoltre, prevedendo maggiori tutele per le categorie di soggetti più deboli ed introducendo regole atte a prevenire fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo patologico, sarà assicurata una maggiore tutela dei connessi primari interessi generali, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la salute pubblica. Per quanto attiene al tema del gioco pubblico, la scelta di un intervento normativo di riordino è stata definita avendo a riferimento l’esperienza maturata in relazione al vigente mercato del gioco pubblico e alle correlate criticità, normative e sociali che, nel corso del tempo, si sono manifestate. L’opzione di non intervenire è stata accantonata, in ragione della necessità di ovviare alle suddette criticità che, in assenza di un intervento di riordino, continuerebbero a incrinare l’assetto legale del gioco pubblico.

Impatti specifici

Con riferimento all’articolo 13, l’attuazione dei criteri di delega potrà produrre effetti armonici sulle micro, piccole e medie imprese che si potranno sviluppare sul territorio nazionale. La filiera del gioco è composta da migliaia di piccole imprese: si va dai produttori di apparecchi, ai gestori di sale VLT, dai punti di raccolta delle scommesse, ai punti vendita delle lotterie ad estrazione differita, dai gestori di apparecchi AWP agli esercizi di vicinato in cui tali apparecchi vengono ubicati. La certezza normativa, l’uniformità di regole sul territorio, il rafforzamento dei controlli sull’illegale, l’individuazione di requisiti soggettivi certi e ben definiti, favorirà la pianificazione degli investimenti, garantendo migliaia di posti di lavoro e l’irrobustimento del tessuto economico italiano delle piccole imprese.

Oneri informativi

L’articolo 13 prevede espressamente l’armonizzazione dei diversi tributi in materia di giochi, eliminando le sperequazioni esistenti, in un’ottica di facilitazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e di facilità di accertamento e riscossione da parte dello Stato.

Motivazione dell’opzione preferita

In relazione all’articolo 13, la motivazione dell’opzione prescelta è quella di introdurre una normativa nazionale organica e strutturata nel settore dei giochi, semplificando e armonizzando la normativa esistente, provvedendo ad abrogare le disposizioni incompatibili, consentendo un maggiore controllo del gioco illegale e un rafforzamento della sicurezza del gioco legale e ponendo come obiettivo fondamentale la tutela della salute

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR

Per quanto riguarda l’articolo 13 si fa presente che le deleghe contenute nello stesso sono state definite tenuto conto delle argomentazioni esposte dai soggetti della filiera del gioco pubblico, dalle associazioni dei consumatori e dalle Forze dell’Ordine, in occasione delle interlocuzioni istituzionali svolte con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso degli ultimi anni. cdn/AGIMEG