Lai (PD) al ministro dell’Economia: “Per le concessionarie bingo che non hanno depositato le garanzie per la proroga della concessione, è stato attivato l’iter di decadenza?”

“Alla data del 1° marzo 2023 tutte le società titolari della concessione bingo hanno depositato le garanzie richieste ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000 n. 29 e, nei casi in cui non fosse stata depositata la garanzia, i preposti uffici, a tutela degli interessi erariali, hanno attivato l’iter di decadenza previsto ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto?”.

E’ quanto riporta l’interrogazione con risposta in Commissione del deputato Lai, del PD, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Il deputato PD ha sottolineato poi nelle premesse dell’interrogazione: “il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000 n. 29, recante il regolamento per l’istituzione del gioco « bingo », prevede, all’articolo 3, che il Ministero dell’economia e delle finanze dichiari la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della concessione di cui al medesimo regolamento e al relativo bando di gara, e all’articolo 9, che il concessionario sia tenuto a prestare la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a « prima richiesta » o polizza assicurativa di euro 516.456,89 per ciascuna sala, al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi;

ai sensi dell’articolo 6 dello schema di convenzione tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo, approvato con il decreto ministeriale del 21 novembre 2000, la garanzia ha validità dalla data di inizio dell’attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni;

a seguito di un ricorso presentato da alcune società titolari della concessione bingo, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13046 del 2021, il Consiglio di Stato ha stabilito la sospensione del processo e il rinvio alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea;

per effetto di tale sospensione e rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea i ricorrenti possono godere di un canone di proroga ridotto all’importo di euro 2.800, sino all’ottenimento della pronuncia, rispetto all’importo prefissato dalla vigente normativa di euro 7.500, valore versato dai concessionari non ricorrenti al Consiglio di Stato;

il deposito da parte della società concessionaria della cauzione prevista ai sensi del citato articolo 9, oltre ad essere requisito necessario per evitare la decadenza del diritto concessorio, alla luce del rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, assume per lo Stato la garanzia che, a fronte del versamento del canone agevolato, il concessionario non si possa profilare come inadempiente nel caso in cui dovesse soccombere in giudizio”. cdn/AGIMEG